(Cassazione civile Sentenza, Sez.
Trib., 27/05/2011, n. 11708)
di Pasquale Fimiani
La Corte di Cassazione ha escluso
l'invalidita' della notifica della cartella esattoriale
mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento, nel caso di omessa indicazione sull'avviso
stesso delle generalita' del soggetto al quale l'atto
era stato consegnato, presso l'abitazione della
destinataria, anche se il suddetto non risulti
identificabile attraverso la sua firma perche'
inintellegibile.
La S.C. ha richiamato l'art. 26,
D.P.R. n. 602 del 1973 che, riguardo alla notifica della
cartella esattoriale, prevede che essa possa realizzarsi
con varie modalità, e così tra l'altro anche senza
ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali,
agenti della polizia municipale, etc.), ma direttamente
ad opera del concessionario "mediante invio di
raccomandata con avviso di ricevimento".
In tal caso, si tratta della
ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9
aprile 2001, che all'art. 32 dispone che "tutti gli
invii di posta raccomandata sono consegnati al
destinatario o ad altra persona individuata come di
seguito specificato, dietro firma per ricevuta [...]",
mentre al successivo art. 39 prevede che "sono abilitati
a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del
destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i
conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è
servizio di portierato, il portiere".
Così individuata la normativa di
riferimento, precisa la Corte che, secondo le norme sul
servizio postale, la raccomandata ordinaria si considera
come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento
del procedimento notificatorio, laddove la spedizione
postale avvenga a fini di notifica, all'atto della
consegna al domicilio del destinatario, senza che a tal
fine sia prescritta nessuna particolare formalità da
parte dell'Ufficiale postale se non quella di curare che
la persona che egli abbia individuato come legittimata a
ricevere l'atto a norma dell'art. 39 citato, apponga la
propria firma sul registro di consegna della
corrispondenza nonchè sull'avviso di ricevimento da
restituire al mittente.
Pertanto, nessuna norma dispone che
l'avviso di ricevimento debba contenere le generalità
della persona alla quale l'atto sia stato consegnato,
come viceversa sembrerebbe pretendere nel caso di specie
il giudice di merito, e neanche la relazione esistente
tra la predetta persona e il destinatario della
raccomandata, che costituisce oggetto di un preliminare
accertamento di competenza dell'ufficiale postale,
eventualmente impugnabile nelle forme di legge.
Tale principio, prosegue la S.C. è
già stato affermato con riferimento ad un atto
squisitamente giudiziario come l'atto di appello nel
processo tributario, da Cass. Civ., Sez. V, 29 gennaio
2008, n. 1906, secondo cui "nel processo tributario, ove
la parte appellante decida di notificare l'atto di
gravame avvalendosi non già dell'ufficiale giudiziario,
ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato
(consentita dall'art. 16, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546), le indicazioni che debbono risultare
dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della
notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona
diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui
all'art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal
regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne
consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità
ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente
consegnato nel domicilio del destinatario, sia
sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale
non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la
relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà
del destinatario di dimostrare, proponendo querela di
falso, la assoluta estraneità della persona che ha
sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o
familiare".
Spiega, infine, la Corte che, in
caso di notifica consentita dalla legge a mezzo posta
raccomandata con avviso di ricevimento la procedura è
meno garantita per il destinatario di quanto accada
ordinariamente per gli atti giudiziari e che ciò non può
destare particolari perplessità se solo si considera che
tutto il sistema delle notifiche nel nostro ordinamento
appare ispirato, per ben comprensibili ragioni, al
principio della mera "conoscibilità" dell'atto, e non a
quello della "effettiva conoscenza" del suo contenuto,
così che sempre l'efficacia della notificazione deriva
non dalla prova della conoscenza bensì della semplice
consegna della copia dell'atto in una delle forme
previste dalla legge.
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