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Mediante invio di raccomandata a.r.-Quando e' valida la notifica della cartella esattoriale?-Ipsoa.it

 

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(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 27/05/2011, n. 11708)

 

di Pasquale Fimiani

La Corte di Cassazione ha escluso l'invalidita' della notifica della cartella esattoriale mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso di omessa indicazione sull'avviso stesso delle generalita' del soggetto al quale l'atto era stato consegnato, presso l'abitazione della destinataria, anche se il suddetto non risulti identificabile attraverso la sua firma perche' inintellegibile.

 

La S.C. ha richiamato l'art. 26, D.P.R. n. 602 del 1973 che, riguardo alla notifica della cartella esattoriale, prevede che essa possa realizzarsi con varie modalità, e così tra l'altro anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale, etc.), ma direttamente ad opera del concessionario "mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".

 

In tal caso, si tratta della ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che "tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta [...]", mentre al successivo art. 39 prevede che "sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere".

 

Così individuata la normativa di riferimento, precisa la Corte che, secondo le norme sul servizio postale, la raccomandata ordinaria si considera come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio, laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica, all'atto della consegna al domicilio del destinatario, senza che a tal fine sia prescritta nessuna particolare formalità da parte dell'Ufficiale postale se non quella di curare che la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto a norma dell'art. 39 citato, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonchè sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

 

Pertanto, nessuna norma dispone che l'avviso di ricevimento debba contenere le generalità della persona alla quale l'atto sia stato consegnato, come viceversa sembrerebbe pretendere nel caso di specie il giudice di merito, e neanche la relazione esistente tra la predetta persona e il destinatario della raccomandata, che costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, eventualmente impugnabile nelle forme di legge.

 

Tale principio, prosegue la S.C. è già stato affermato con riferimento ad un atto squisitamente giudiziario come l'atto di appello nel processo tributario, da Cass. Civ., Sez. V, 29 gennaio 2008, n. 1906, secondo cui "nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l'atto di gravame avvalendosi non già dell'ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato (consentita dall'art. 16, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), le indicazioni che debbono risultare dall'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all'art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare".

 

Spiega, infine, la Corte che, in caso di notifica consentita dalla legge a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento la procedura è meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari e che ciò non può destare particolari perplessità se solo si considera che tutto il sistema delle notifiche nel nostro ordinamento appare ispirato, per ben comprensibili ragioni, al principio della mera "conoscibilità" dell'atto, e non a quello della "effettiva conoscenza" del suo contenuto, così che sempre l'efficacia della notificazione deriva non dalla prova della conoscenza bensì della semplice consegna della copia dell'atto in una delle forme previste dalla legge.

 

 

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