Luciano Scavonetto
Con il Dlgs 18.04.2011
n. 59, il legislatore, attuando la normativa europea in
materia di patenti e abilitazioni professionali
rilasciate da uno Stato estero, ha previsto, per i
titolari di patente in corso di validità, rilasciata da
uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo
Spazio economico europeo, che abbiano acquisito la
residenza anagrafica in Italia, in luogo della
sostituzione la conversione della patente posseduta in
patente di guida italiana senza sostenere l'esame di
idoneità di cui all'articolo 121, se consentito in
specifiche intese bilaterali, a condizioni di
reciprocità. Il novellato art. 136 del CdS, che si
applica a decorrere dal 19.01.2013, non contiene più la
previsione del comma 6, ovvero l’applicazione delle
sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116
CdS, qualora lo straniero, trascorso più di un anno dal
giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, sia
sorpreso a guidare con patente rilasciata da uno Stato
estero non più in corso di validità.
Focus giurisprudenziale
L’applicazione del
regime sanzionatorio previsto dall’art. 116 CdS, commi
13 e 18, per i casi in cui lo straniero guidi con titolo
abilitativo estero scaduto, ha suscitato
nell’interpretazione giurisprudenziale perplessità tali
da portare a ritenere che la stessa costituisce
un'analogia in malam partem della norma penale. Inoltre
è bene ricordare che la volontà del legislatore penale
di incriminare il conducente di autoveicoli o
motoveicoli residente in Italia da oltre un anno e
provvisto di patente rilasciata da uno stato estero non
più in corso di validità si è manifestata soltanto con
la novella del 2010 (legge n. 120 del 29.7.2010), in cui
è espressamente operato il rinvio per siffatta condotta
alle sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'art. 116,
ove è per l'appunto contenuto l'integrale trattamento
sanzionatorio della fattispecie di guida senza patente,
comprensivo sia delle sanzioni penali che di quelle
amministrative accessorie. La disciplina dell'art. 136
comma 6 del codice della strada, anteriore alla riforma
del 2010, ai fini del trattamento sanzionatorio per la
condotta sopra descritta conteneva un rinvio alle
esclusive sanzioni amministrative, comprese quelle
accessorie previste dall'art. 116, in tal modo
imponendo, alla luce del principio di tipicità della
condotta e del trattamento sanzionatorio cui deve
strettamente attenersi il giudice penale, una
sistematica interpretazione delle norme. Pertanto,
secondo l’interpretazione giurisprudenziale più recente,
sostenere che anteriormente alla riforma del 2010 il
mero rinvio alle sanzioni dell'art. 116 c.d.s. contenuto
nell'art. 136 debba intendersi come volontà del
legislatore di incriminare una condotta assai diversa da
quella tipizzata nello stesso art. 116 significherebbe
invero operare una interpretazione analogica, vietata in
materia penalistica.
MASSIMARIO
Circolazione - Reati stradali - Guida senza patente -
Reato ex art. 116, comma 13, d.lgs. n. 285/1995 - Guida
senza patente - Conducente straniero in possesso di
permesso di guida internazionale rilasciato da autorità
estera non più valido in Italia - Assoluzione perchè il
fatto non costituiva reato all'epoca del suo
accertamento
Nel regime dell'art. 136 CdS in vigore anteriormente
alla novella del 2010 (legge n. 120 del 29.7.2010), non
integra il rato di guida senza patente, la condotta del
cittadino straniero residente sul territorio dello Stato
da oltre un anno che circoli con un permesso di guida
internazionale rilasciato da autorità estera non più in
corso di validità.
Ed invero, la fattispecie di guida senza patente di cui
all'art. 116 c.d.s., reintrodotta nel nostro ordinamento
con il D.L. n. 117 del 3.8.2007 convertito in legge n.
160 del 2.10.2007, attiene alla mera condotta di
"chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida" ovvero dei "conducenti
che guidano senza patente perché revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal codice
della strada". La incriminazione della ulteriore
condotta di coloro che "trascorso più di un anno dal
giorno dell'acquisizione della residenza in Italia,
guidano con patente rilasciata da uno stato estero non
più in corso di validità" (che è l'ipotesi ricorrente
nel caso di specie) è stata operata dal legislatore
soltanto con la novella apportata al comma 6 dell'art.
136 del codice della strada con la legge n. 120 del
29.7.2010, in cui è espressamente operato il rinvio per
siffatta condotta alle "sanzioni" previste dai commi 13
e 18 dell'art. 116, ove è per l'appunto contenuto
l'integrale trattamento sanzionatorio della fattispecie
di guida senza patente, comprensivo sia delle sanzioni
penali che di quelle amministrative accessorie.
Tribunale Monza Penale
,Sentenza del 16 ottobre 2010, n. 1978
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