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Guida senza patente, quando il conducente è straniero-Diritto 24.it

 

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Luciano Scavonetto

 

 

 

 

 

 

 

Con il Dlgs 18.04.2011 n. 59, il legislatore, attuando la normativa europea in materia di patenti e abilitazioni professionali rilasciate da uno Stato estero, ha previsto, per i titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, in luogo della sostituzione la conversione della patente posseduta in patente di guida italiana senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'articolo 121, se consentito in specifiche intese bilaterali, a condizioni di reciprocità. Il novellato art. 136 del CdS, che si applica a decorrere dal 19.01.2013, non contiene più la previsione del comma 6, ovvero l’applicazione delle sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116 CdS, qualora lo straniero, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, sia sorpreso a guidare con patente rilasciata da uno Stato estero non più in corso di validità. 

 

Focus giurisprudenziale

 

L’applicazione del regime sanzionatorio previsto dall’art. 116 CdS, commi 13 e 18, per i casi in cui lo straniero guidi con titolo abilitativo estero scaduto, ha suscitato nell’interpretazione giurisprudenziale perplessità tali da portare a ritenere che la stessa costituisce un'analogia in malam partem della norma penale. Inoltre è bene ricordare che la volontà del legislatore penale di incriminare il conducente di autoveicoli o motoveicoli residente in Italia da oltre un anno e provvisto di patente rilasciata da uno stato estero non più in corso di validità si è manifestata soltanto con la novella del 2010 (legge n. 120 del 29.7.2010), in cui è espressamente operato il rinvio per siffatta condotta alle sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'art. 116, ove è per l'appunto contenuto l'integrale trattamento sanzionatorio della fattispecie di guida senza patente, comprensivo sia delle sanzioni penali che di quelle amministrative accessorie.  La disciplina dell'art. 136 comma 6 del codice della strada, anteriore alla riforma del 2010, ai fini del trattamento sanzionatorio per la condotta sopra descritta conteneva un rinvio alle esclusive sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie previste dall'art. 116, in tal modo imponendo, alla luce del principio di tipicità della condotta e del trattamento sanzionatorio cui deve strettamente attenersi il giudice penale, una sistematica interpretazione delle norme. Pertanto, secondo l’interpretazione giurisprudenziale più recente, sostenere che anteriormente alla riforma del 2010 il mero rinvio alle sanzioni dell'art. 116 c.d.s. contenuto nell'art. 136 debba intendersi come volontà del legislatore di incriminare una condotta assai diversa da quella tipizzata nello stesso art. 116 significherebbe invero operare una interpretazione analogica, vietata in materia penalistica.

MASSIMARIO

Circolazione - Reati stradali - Guida senza patente - Reato ex art. 116, comma 13, d.lgs. n. 285/1995 - Guida senza patente - Conducente straniero in possesso di permesso di guida internazionale rilasciato da autorità estera non più valido in Italia - Assoluzione perchè il fatto non costituiva reato all'epoca del suo accertamento

Nel regime dell'art. 136 CdS in vigore anteriormente alla novella del 2010 (legge n. 120 del 29.7.2010), non integra il rato di guida senza patente, la condotta del cittadino straniero residente sul territorio dello Stato da oltre un anno che circoli con un permesso di guida internazionale rilasciato da autorità estera non più in corso di validità.
Ed invero, la fattispecie di guida senza patente di cui all'art. 116 c.d.s., reintrodotta nel nostro ordinamento con il D.L. n. 117 del 3.8.2007 convertito in legge n. 160 del 2.10.2007, attiene alla mera condotta di "chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida" ovvero dei "conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal codice della strada". La incriminazione della ulteriore condotta di coloro che "trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno stato estero non più in corso di validità" (che è l'ipotesi ricorrente nel caso di specie) è stata operata dal legislatore soltanto con la novella apportata al comma 6 dell'art. 136 del codice della strada con la legge n. 120 del 29.7.2010, in cui è espressamente operato il rinvio per siffatta condotta alle "sanzioni" previste dai commi 13 e 18 dell'art. 116, ove è per l'appunto contenuto l'integrale trattamento sanzionatorio della fattispecie di guida senza patente, comprensivo sia delle sanzioni penali che di quelle amministrative accessorie.
Tribunale Monza Penale ,Sentenza del 16 ottobre 2010, n. 1978

 

 

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