Il giudizio immediato è un rito
alternativo del procedimento penale che si pone in una
zona intermedia tra il rito direttissimo e quello
ordinario.
La struttura del rito immediato è
tale da incidere sull’udienza preliminare, nel senso che
si connota per la richiesta diretta, da parte del
pubblico ministero, dell’emissione del decreto di
citazione a giudizio senza dare luogo all’udienza
preliminare.
In tale evenienza viene meno il
contraddittorio delle parti sulla richiesta di rinvio a
giudizio, atteso che detta richiesta si basa su prove
evidenti (Artt.453 e segg. Cpp), tali da non dare luogo
alla discussione.[1]
Quale corollario di una simile
impostazione accusatoria si è tuttavia previsto
nell’art.456 del codice di rito, a garanzia
dell’imputato, che il decreto di giudizio immediato deve
contenere l’avviso che quest’ultimo può chiedere il
giudizio abbreviato, nelle forme e nei termini di cui al
successivo art.458, ovvero l’applicazione della pena a
norma dell’art.444 del Cpp.
Ci si è chiesti da più parti,
peraltro, quando debbano decorrere i termini di fase
della custodia cautelare nell’ipotesi di richiesta di
giudizio abbreviato c.d. semplice – cioè non
condizionato ad alcuna forma di integrazione probatoria
- avanzata a seguito del decreto di giudizio
immediato[2].
Sul punto si è pronunciata di
recente la Suprema Corte con la sentenza in epigrafe
che, nel tentativo di fornire precisazioni a riguardo,
ha finito per devolvere la risoluzione della questione
alle Sezioni Unite.
La vicenda
A seguito del decreto di giudizio
immediato emesso dal giudice per le indagini
preliminari, l’imputato in vinculis presentava nei
termini richiesta “semplice” di giudizio abbreviato.
Veniva pertanto disposto un nuovo
decreto di fissazione della relativa udienza ex art.458,
co.2 Cpp, dove il giudice, con ordinanza, disponeva la
celebrazione del rito speciale prescelto.
In un secondo momento, l’imputato
presentava istanza di scarcerazione essendo, a suo dire,
decorsi i termini massimi di custodia cautelare di cui
all’art.303, comma 1, lett.b-bis) del Cpp.[3]
Le argomentazioni spese
dall’imputato ristretto in custodia cautelare, facevano
leva sulla circostanza che, nella fattispecie, il
termine di fase dovesse corrispondere alla data del
decreto di fissazione dell’udienza in camera di
consiglio di cui all’art.458, co.2 Cpp, sostanziandosi
in un atto essenzialmente equivalente alla formale
ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, resa dal
giudice ai sensi dell’art.438, comma 4, Cpp.[4]
Il giudice nondimeno, rigettava
l’istanza avanzata dall’imputato sul presupposto che il
termine di fase avesse cominciato a decorrere dal
momento dell’emissione dell’ordinanza di cui
all’art.438, co.4 e non già da quello dell’emissione del
decreto di fissazione dell’udienza ex art.458 co.2 Cpp.
Con atto di appello ex art.310 Cpp
l’imputato si rivolgeva pertanto al Tribunale della
Libertà che dichiarava nulla la decisione gravata,
precisando che nel caso di domanda di rito abbreviato
non subordinata ad integrazione probatoria avanzata
dall’imputato successivamente alla notificazione del
decreto di giudizio immediato, il relativo decreto di
fissazione dell’udienza ex art.458, co.2, “presupponendo
una doverosa verifica dei requisiti di ammissibilità
della richiesta, equivarrebbe all’ordinanza di
disposizione del giudizio abbreviato e, pertanto,
segnerebbe l’inizio del computo dei termini di durata
massima della custodia cautelare”.
Il pubblico ministero - di parere
evidentemente contrario – aveva poi presentato ricorso
per cassazione avverso tale decisione, reclamando la
violazione dell’art.303, comma 1, lettera b-bis) del
Cpp.
La decisione della Suprema Corte
Nel motivare la propria
risoluzione, la Corte si è dapprima soffermata
saggiamente sugli eventuali approcci alla tematica
sottoposta al proprio vaglio di legittimità.
Si è così inizialmente domandata se
debba ritenersi corretto che, disposta la fissazione
dell’udienza ai sensi dell’art.458, comma 2 Cpp, il
relativo giudizio abbreviato possa ritenersi accolto de
plano, di modo che la stessa udienza si prospetterebbe
già come celebrazione del rito speciale e la relativa
richiesta formulata dall’imputato non potrebbe essere
più modificata.
Per converso invece, si è altresì
chiesta la Corte se debba ritenersi che il provvedimento
di fissazione dell’udienza sia un mero atto
interlocutorio, dato che scopo dell’udienza sarebbe
proprio quello di ammettere la discussione in
contraddittorio sulla richiesta del rito speciale
prescelto, conseguendo a ciò che l’imputato debba
necessariamente specificare o rettificare in detta sede
la propria richiesta dinnanzi al giudice, mediante
l’assistenza del difensore.
Ed ancora, se possa piuttosto
ritenersi valido sostenere che il decreto di fissazione
dell’udienza reso ai sensi dell’art.458 co.2 del Cpp,
comporti una netta differenziazione della specifica
funzione dell’udienza, a seconda che la richiesta del
rito speciale venga subordinata o meno ad integrazione
probatoria.
Nel tentare di fornire una
possibile soluzione ai quesiti prospettati, la Corte ha
deciso di adottare una linea di approccio di carattere
sistematico, analizzando le sostanziali divergenze tra
il decreto di fissazione dell’udienza ex art.458, co.2
Cpp e l’ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato di
cui all’art.438 co.4 dello stesso codice.
Mentre il primo, infatti, include
solamente l’indicazione della data di udienza e non può
ritenersi vincolante per il giudice, che è
necessariamente differente da quello chiamato alla
funzione giudicante, la seconda rappresenta invece il
vero e proprio provvedimento motivato (sebbene
succintamente) che ammette formalmente e
inderogabilmente il giudizio.
Detto provvedimento, inoltre,
incide sull’apprezzamento della celerità e della
ritualità della domanda di giudizio abbreviato semplice,
nonché della concreta ineluttabilità di integrazione
probatoria nel caso di richiesta condizionata.
La Corte, sulla base di tale
prospettiva, perviene all’affermazione che l’idea del
computo dei termini custodiali di fase ancorato a
soluzioni difformi a seconda della tipologia della
richiesta di giudizio abbreviato, deve tenere comunque
conto del tenore letterale dell’art.303, comma 1,
lett.b-bis) Cpp, nonché della sostanziale omogeneità del
giudizio abbreviato e che, quindi, detta considerazione
non è poi così agevole e lineare.
Ed invero, accostando il
provvedimento reso nel contraddittorio instaurato in
udienza al decreto emesso invece de plano, si finirebbe
per sottrarre paradossalmente all’imputato l’utilizzo
degli strumenti processuali necessari per regolare e
specificare in contraddittorio la sua primitiva istanza,
mettendo a frutto la difesa tecnica.
Le motivazioni logico-sistematiche
della Corte tuttavia si fermano a questo punto, dovendo
giocoforza rilevare in sentenza la presenza di
orientamenti giurisprudenziali di segno diametralmente
opposto[5].
Al fine di ovviare il pericolo di
dare corpo ad un forte contrasto giurisprudenziale,
attesa la delicatezza della vexata quaestio, la Corte
pertanto si è limitata a devolverla ex art.618 Cpp alle
Sezioni Unite, dalle quali si attende ora una
risoluzione decisiva.
L’intervento delle Sezioni Unite
dovrà a questo punto specificare se, nel caso di
richiesta di giudizio abbreviato “semplice” presentata
in seguito all’emissione del decreto di giudizio
immediato, i termini di durata della custodia cautelare
di cui all’art.303, co.1, lett.b-bis) del Cpp decorrano
a partire dall’emissione del provvedimento mediante il
quale, nel corso dell’udienza fissata ai sensi
dell’art.458, co.2, Cpp, il giudice per le indagini
preliminari disponga procedersi nelle forme del giudizio
abbreviato, ovvero già a partire dal momento dell’
emissione del decreto di fissazione dell’udienza
medesima.
Bibliografia:
E.APRILE, Le misure cautelari nel
processo penale, Milano 2006; R.BRICCHETTI-L.PISTORELLI,
Il giudizio abbreviato. Profili teorico-pratici, Milano
2005; D.LACCHI, la decorrenza dei termini custodiali nel
giudizio abbreviato, in Giur.it., 2002; La Procedura
penale, CEDAM, 2009; Dir.pen.e proc., 4/2011.
[1] Nella relazione al progetto
preliminare del codice di procedura penale si era
affermato che: “analogamente al giudizio direttissimo,
il giudizio immediato è espressione ulteriore della
accentuazione delle caratteristiche accusatorie del
nuovo processo penale, indicata dalla mancanza della
udienza preliminare…Deve però precisarsi che è proprio
questo l’elemento caratterizzante il giudizio immediato
e non la mancanza delle indagini preliminari che possono
e devono svolgersi secondo le regole generali…”.
[2] Art.458 Cpp. 1: L’imputato, a
pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato
depositando nella cancelleria del giudice per le
indagini preliminari la richiesta, con la prova
dell’avvenuta notifica al pubblico ministero, entro
quindici giorni dall’avvenuta notificazione del decreto
di giudizio immediato.
2. Se la richiesta è ammissibile,
il giudice fissa con decreto l’udienza dandone avviso
almeno cinque giorni prima al pubblico ministero,
all’imputato,al difensore e alla persona offesa…
[3] Art.303: La custodia cautelare
perde efficacia quando:….b bis) dall’emissione
dell’ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio
abbreviato…sono decorsi i seguenti termini senza che sia
stata pronunciata sentenza ai sensi dell’art.442…
[4] Art.438, comma 4: Sulla
richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale
dispone il giudizio abbreviato.
[5] Cfr.nel senso
dell’equiparazione tra decreto ex art.458, co.4 Cpp ed
ordinanza che dispone il giudizio abbreviato,
Cass.pen.sez.II, 18 febbraio 2009, p.m. in c. B.M.S.; in
senso contrario peraltro, Cass.pen.sez.VI, 20 dicembre
2006, Bernardini; Cass.pen.sez.VI, 12 dicembre 2003,
L.P.F. inedita; per un riferimento al provvedimento che
abbia forma di ordinanza, quale referente per il termine
di fase ex art.303, comma 1, lett.b-bis) Cpp,
v.Cass.pen.sez.I, 14 ottobre 2009, P.F.
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