di Cinzia
De Stefanis
Il
Tribunale di bari con la sentenza del 16 maggio 2011
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'articolo
2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10, per contrasto con
il principio di ragionevolezza e con gli articoli 3,
comma 1, 24, comma 1, e 111, commi 1 e 2, della
Costituzione.
Il fatto
Il Tribunale di Bari è chiamato ad accertare la
dichiarazione di illegittimità, di nullità, di
invalidità e inefficacia totale o parziale del contratto
di conto corrente di una società e delle rispettive
linee di credito, scopertura con affidamento e anticipo
crediti su fatture, con riferimento alle clausole di
determinazione ed applicazione degli interessi
ultralegali, di applicazione degli interessi
anatocistici.
Instauratori il contraddditorio il legale della Banca in
giudizio ha eccepito in via preliminare la prescrizione
decennale di ogni eventuale diritto degli attori alla
ripetizione di somme a far data dalla notifica dell’atto
di citazione, o, quanto meno della chiusura del conto
corrente.
Stante l’eccezione di prescrizione sollevata dalla
difesa della banca, nel caso di specie, si presenta
l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 2 ,
61 comma, del Dl 29/12/2010 n. 225 e convertito in legge
26/02/2011 n. 10 sollevata dalla difesa della società,
in quanto si tratta di disposizione normativa che incide
sulla prescrizione del diritto alla ripetizione delle
somme illegittimamente addebitate sui conti correnti
bancari.
L’art. 2 , 61 comma, del Dl 29/12/2010 n. 225 e
convertito in legge 26/02/2011 n. 10 così recita: “in
ordine alle operazioni bancarie regolate in conto
corrente l’articolo 2395 del c.c. si interpreta nel
senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti
dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno
dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo
alla restituzione di importi già versati alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto”.
Tale disposizione, pertanto, regola la prescrizione del
diritto alla restituzione di somme illegittimamente
addebitate sul conto corrente bancario e che trova
applicazione nel caso di specie. Ed è proprio la Banca
convenuta che ha sollevato l’eccezione di prescrizione e
si controverte di rapporti bancari in corso da oltre
dieci anni.
La posizione del Tribunale
I giudici del Tribunale di Bari chiariscono che la norma
dell’art. 2 della legge 26/02/2011 n. 10 si presenta
priva del requisito di ragionevolezza in quanto viola il
principio di certezza delle situazioni giuridiche,
intervenendo su un sistema normativo nel quale non vi
erano più problemi interpretativi in ordine alla
determinazione della data di decorrenza della
prescrizione per la ripetizione delle somme
illegittimamente addebitate sui conti correnti bancari
ed imponendo, peraltro, una soluzione interpretativa già
assolutamente minoritaria ed ampiamente superata
dall'intervento delle Sezioni unite della Corte di
cassazione.
Nel caso di specie, la disposizione di cui all’ articolo
2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10 si presenta
quindi, in ogni caso, contraddittoria rispetto al
sistema generale della prescrizione e quindi rispetto al
sistema normativo preesistente, il che costituisce
ulteriore sintomo della sua irragionevolezza sotto il
profilo della conformità della Costituzione.
Facendo decorrere la prescrizione del diritto alla
ripetizione dell’indebito per le somme illegittimamente
addebitate dagli istituti di credito dall’annotazione
nelle scritture contabili della banca, si determina la
decorrenza da un atto che è al di fuori della sfera
conoscitiva del creditore, il quale non conosce quando
tale annotazione è effettuata.
Il creditore, pertanto, non è in grado di conoscere il
dies a quo della prescrizione e in tal modo viene leso
nel proprio diritto di difesa e di azione in giudizio,
in quanto egli non potrà comprendere esattamente il
termine entro il quale potrà esercitare il proprio
diritto di azione per la restituzione delle somme.
La norma in esame, inoltre, determina una ingiustificata
disparità di trattamento tra le parti del giudizio , in
quanto introduce una normativa di assoluto favore per le
banche rispetto al cliente, eliminando qualsiasi
possibilità di ripetizione delle somme indebitamente
versate fino all’entrata in vigore della legge di
conversione, nonostante l’esistenza di un ampio
contenzioso in materia, a causa della costante
applicazione di clausole contrattuali, quali quelle
della capitalizzazione trimestrale degli interessi
passivi e della determinazione degli interessi
attraverso il richiamo alle condizioni usualmente
praticate sulla piazza, contenute in condizioni generali
di contratto e ritenute ormai pacificamente nulle.
I giudici concludono dichiarando la rilevanza e non
manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 2 della legge 26 febbraio
2011, n. 10 e dispongono la sospensione del giudizio e
la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per
le necessarie valutazioni.
di Cinzia De Stefanis
Il
l cliente non e' in grado di conoscere la decorrenza
Operazioni in c/c e prescrizione, ma quand'e' che la
banca ''annota''?
di Cinzia
De Stefanis
Il
Tribunale di bari con la sentenza del 16 maggio 2011
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'articolo
2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10, per contrasto con
il principio di ragionevolezza e con gli articoli 3,
comma 1, 24, comma 1, e 111, commi 1 e 2, della
Costituzione.
Il fatto
Il Tribunale di Bari è chiamato ad accertare la
dichiarazione di illegittimità, di nullità, di
invalidità e inefficacia totale o parziale del contratto
di conto corrente di una società e delle rispettive
linee di credito, scopertura con affidamento e anticipo
crediti su fatture, con riferimento alle clausole di
determinazione ed applicazione degli interessi
ultralegali, di applicazione degli interessi
anatocistici.
Instauratori il contraddditorio il legale della Banca in
giudizio ha eccepito in via preliminare la prescrizione
decennale di ogni eventuale diritto degli attori alla
ripetizione di somme a far data dalla notifica dell’atto
di citazione, o, quanto meno della chiusura del conto
corrente.
Stante l’eccezione di prescrizione sollevata dalla
difesa della banca, nel caso di specie, si presenta
l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 2 ,
61 comma, del Dl 29/12/2010 n. 225 e convertito in legge
26/02/2011 n. 10 sollevata dalla difesa della società,
in quanto si tratta di disposizione normativa che incide
sulla prescrizione del diritto alla ripetizione delle
somme illegittimamente addebitate sui conti correnti
bancari.
L’art. 2 , 61 comma, del Dl 29/12/2010 n. 225 e
convertito in legge 26/02/2011 n. 10 così recita: “in
ordine alle operazioni bancarie regolate in conto
corrente l’articolo 2395 del c.c. si interpreta nel
senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti
dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno
dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo
alla restituzione di importi già versati alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto”.
Tale disposizione, pertanto, regola la prescrizione del
diritto alla restituzione di somme illegittimamente
addebitate sul conto corrente bancario e che trova
applicazione nel caso di specie. Ed è proprio la Banca
convenuta che ha sollevato l’eccezione di prescrizione e
si controverte di rapporti bancari in corso da oltre
dieci anni.
La posizione del Tribunale
I giudici del Tribunale di Bari chiariscono che la norma
dell’art. 2 della legge 26/02/2011 n. 10 si presenta
priva del requisito di ragionevolezza in quanto viola il
principio di certezza delle situazioni giuridiche,
intervenendo su un sistema normativo nel quale non vi
erano più problemi interpretativi in ordine alla
determinazione della data di decorrenza della
prescrizione per la ripetizione delle somme
illegittimamente addebitate sui conti correnti bancari
ed imponendo, peraltro, una soluzione interpretativa già
assolutamente minoritaria ed ampiamente superata
dall'intervento delle Sezioni unite della Corte di
cassazione.
Nel caso di specie, la disposizione di cui all’ articolo
2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10 si presenta
quindi, in ogni caso, contraddittoria rispetto al
sistema generale della prescrizione e quindi rispetto al
sistema normativo preesistente, il che costituisce
ulteriore sintomo della sua irragionevolezza sotto il
profilo della conformità della Costituzione.
Facendo decorrere la prescrizione del diritto alla
ripetizione dell’indebito per le somme illegittimamente
addebitate dagli istituti di credito dall’annotazione
nelle scritture contabili della banca, si determina la
decorrenza da un atto che è al di fuori della sfera
conoscitiva del creditore, il quale non conosce quando
tale annotazione è effettuata.
Il creditore, pertanto, non è in grado di conoscere il
dies a quo della prescrizione e in tal modo viene leso
nel proprio diritto di difesa e di azione in giudizio,
in quanto egli non potrà comprendere esattamente il
termine entro il quale potrà esercitare il proprio
diritto di azione per la restituzione delle somme.
La norma in esame, inoltre, determina una ingiustificata
disparità di trattamento tra le parti del giudizio , in
quanto introduce una normativa di assoluto favore per le
banche rispetto al cliente, eliminando qualsiasi
possibilità di ripetizione delle somme indebitamente
versate fino all’entrata in vigore della legge di
conversione, nonostante l’esistenza di un ampio
contenzioso in materia, a causa della costante
applicazione di clausole contrattuali, quali quelle
della capitalizzazione trimestrale degli interessi
passivi e della determinazione degli interessi
attraverso il richiamo alle condizioni usualmente
praticate sulla piazza, contenute in condizioni generali
di contratto e ritenute ormai pacificamente nulle.
I giudici concludono dichiarando la rilevanza e non
manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 2 della legge 26 febbraio
2011, n. 10 e dispongono la sospensione del giudizio e
la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per
le necessarie valutazioni. |