L'art. 56 del D.Lgs. 12-04-2006, n.
163, rubricato "Procedura negoziata previa pubblicazione
di un bando di gara", stabilisce al comma 1, lettera a),
che le stazioni appaltanti possono aggiudicare i
contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa
pubblicazione di un bando di gara, "quando, in esito
all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di
un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono
irregolari o inammissibili, in ordine a quanto disposto
dal presente codice in relazione ai requisiti degli
offerenti e delle offerte", aggiungendo, per un verso,
che "nella procedura negoziata non possono essere
modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali
del contratto" e, per altro verso, che "le stazioni
appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando
di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i
concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli
articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente,
hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti
formali della procedura medesima".
Tale norma in esame ribadisce la
regola generale secondo cui l'aggiudicazione di un
contratto pubblico deve avvenire attraverso
l'espletamento delle procedure ristrette aperte e di
quelle ristrette, ai sensi degli artt. 54 e 55 del
D.Lgs. 12-04-2006, n. 163, ponendosi rispetto a tale
regola generale come deroga, atteso che, secondo quanto
stabilito dall'art. 3, comma 40, del citato D.Lgs., le
procedure negoziate sono caratterizzate dal fatto che le
stazioni appaltanti consultano direttamente gli
operatori economici da loro prescelti e negoziano con
uno o più di essi le condizioni dell'appalto (art. 3,
comma 40). Esse costituiscono quindi lo strumento,
espressamente previsto dal Legislatore, per assicurare
nel campo dei contratti pubblici l'attuazione dei
principi costituzionali di imparzialità e buon andamento
fissati dall'art. 97, attraverso il contemperamento
degli opposti principi di libera concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità, posti a garanzia della più
ampia partecipazione possibile degli operatori
economici, con quelli di economicità, efficacia e
tempestività propri dell'azione amministrativa (così
come indicati dall'art. 2, comma 1, del Codice dei
Contratti Pubblici), allorquando sia rimasta senza esito
una precedente procedura aperta o ristretta o un dialogo
competitivo per la irregolarità o la inammissibilità
delle offerte presentate.
Pur dovendo ammettersi l'esistenza
di un evidente collegamento tra la procedura aperta o
ristretta o il dialogo competitivo, infruttuosi, e la
successiva procedura negoziata, nel senso tra l'altro
che il ricorso a quest'ultima postula proprio
l'effettivo infruttuoso svolgimento di una delle prime,
occorre tuttavia precisare che le due procedure sono e
restano assolutamente autonome e distinte tra di loro,
come si desume agevolmente dal fatto che esse siano
disciplinate da separati bandi, di tal che per effetto
di detto collegamento non si configura una fattispecie
unitaria a formazione progressiva. |