L’assemblea di condominio è il
luogo in cui i comproprietari discutono e decidono su
tutte le vicende inerenti la gestione e conservazione
delle parti comuni dello stabile. Proprio in relazione
alla competenza dell’assemblea condominiale, la
giurisprudenza ha specificato che “ l'assemblea
condominiale - atteso il carattere meramente
esemplificativo delle attribuzioni riconosciutele
dall'art. 1135 c.c. - può deliberare, quale organo
destinato ad esprimere la volontà collettiva dei
partecipanti, qualunque provvedimento, anche non
previsto dalla legge o dal regolamento di condominio,
sempreché non si tratti di provvedimenti volti a
perseguire una finalità extracondominiale” (Cass. 13
agosto 1985 n. 4437).
Il sesto e penultimo comma
dell’art. 1136 c.c. specifica che “ l'assemblea non può
deliberare, se non consta che tutti i condomini sono
stati invitati alla riunione”. La comunicazione
dell’avviso di convocazione deve avvenire almeno 5
giorni prima della data fissata per lo svolgimento della
riunione (in prima convocazione). La comunicazione di
svolgimento, in assenza di specifiche indicazioni
regolamentari può essere data anche oralmente. Ciò detto
è bene altresì ricordare che a seconda dell’ordine del
giorno e dei singoli punti in discussione hanno diritto
a partecipare all’adunanza il proprietario,
l’usufruttuario ed anche il conduttore. La
partecipazione all’assemblea, è questo quanto ci dice
l’art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice
civile, può avvenire personalmente o per delega. In
sostanza, per dirla con un esempio, Tizio, proprietario
d’una unità immobiliare nel condominio Alfa potrà
decidere di partecipare all’assemblea personalmente
oppure, pur di non risultare assente, qualora non
potesse o volesse presenziare, delegare un’altra persona
di sua fiducia a rappresentarlo in quella sede. In
assenza di specifiche indicazioni regolamentari la
delega può essere data tanto ad un soggetto estraneo
alla compagine quanto ad un condomino.
Chiariti questi aspetti è bene
domandarsi: quale forma deve assumere la delega?
E’ prassi soprattutto quando si
debba raggiungere il Quorum che, magari proprio in sede
assembleare, si chiamino al telefono i vari condomini
per cercare di convincerli a concedere la delega ad uno
dei presenti.
E’ regolare tale modo di fare?
In sintesi: è valida la delega
concessa telefonicamente?
La prima cosa da fare è verificare
che il regolamento non imponga particolari modalità di
concessione della stessa. Di fronte a particolari
prescrizioni regolamentari sarebbe necessario osservale
scrupolosamente. In loro assenza vale, senza ombra di
dubbio quanto specificato dalla Cassazione. In
particolare sulla forma della delega è stato detto che "
il potere rappresentativo conferito dal condomino ad
altro soggetto per la partecipazione all'assemblea
condominiale può essere attribuito anche verbalmente, e
la prova della esistenza, dell'oggetto e dei limiti del
mandato può essere acquisita con ogni mezzo"
(Cassazione, 27 marzo 1998, n. 3251).
Ciò vuol dire che è legittima la
concessione della delega per via telefonica potendosi
dare prova della concessione con tale modalità con ogni
mezzo utile.
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