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“Occorre una revisione della normativa, che comporti l’eliminazione delle esclusive che non siano giustificate da esigenze di interesse generale” (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

 

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La ragione dell’esclusiva nelle forniture alle Amministrazioni statali attribuita al Poligrafico non sembra risiedere in motivi tecnici né in esigenze riconducibili a particolari caratteristiche dei prodotti e dei relativi processi produttivi.

 

Lo ha affermato da ultimo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in una segnalazione inviata al Parlamento ed al Governo, sulle attuali, risalenti, disposizioni normative che attribuiscono diritti di esclusiva all’Istituto Poligrafico dello Stato.

 

Già zecca dello Stato Pontificio (fino al 1870), il Poligrafico è in atto una società per azioni, con azionista unico il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che fattura 459 milioni di euro l’anno, con un utile di 40 milioni (dati 2007).

 

Nella segnalazione dell’Autorità (pubblicata sul Bollettino del 13 giugno), si dà atto che solo “per talune categorie di prodotti (cartevalori e fabbricazione delle monete aventi corso legale) la ragione giustificatrice delle esclusive potrebbe risiedere nell’esigenza di far eseguire all’interno del settore pubblico la produzione, per agevolare i necessari controlli dello Stato”.

 

Inoltre, quando il Poligrafico non riesce a soddisfare il fabbisogno delle Amministrazioni statali, gli è consentito di procedere ad affidamento diretto a terzi dell’esecuzione delle forniture, senza l’esperimento di alcuna procedura competitiva ad evidenza pubblica.

 

Quest’ultima evenienza è del tutta ingiustificata, secondo l’Antitrust, in quanto “è ormai pacifico, infatti, che qualsiasi amministrazione aggiudicatrice sia tenuta all’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica e che la disciplina comunitaria sulla gara per la scelta del contraente si applica ogni volta che oggetto di aggiudicazione sia un contratto a prestazioni corrispettive”

 

L’Autorità conclude, auspicando “una revisione della normativa, che comporti l’eliminazione delle esclusive che non siano giustificate da esigenze di interesse generale; in ogni caso, dovrebbe venire meno qualsiasi ruolo del Poligrafico nella scelta delle imprese alle quali viene affidata l’esecuzione di forniture pubbliche”.

 

Di seguito, il testo della segnalazione.

 

* * *

 

Roma, 26 maggio 2011

 

Presidente del Senato della Repubblica

Presidente della Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei Ministri

 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’esercizio dei poteri di segnalazione di cui all’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende qui di seguito esporre alcune considerazioni in relazione alla disciplina statuente la competenza dell’Istituto Poligrafico dello Stato (di seguito il Poligrafico) per il conio e la fornitura di medaglie e fusioni artistiche alle Amministrazioni Statali.

 

L’art. 2 della Legge 13 luglio 1966 n. 559, rubricato “Compiti dell’Istituto Poligrafico dello Stato”, al comma 5, infatti, elenca una serie di attività di esclusiva spettanza del Poligrafico, ed in particolare, “il conio delle monete di Stato in conformità delle leggi vigenti, il conio di monete estere, il conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni, il conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati, la fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l’emblema dello Stato, la fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati, la fabbricazione di contrassegni di Stato, la fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti artistici, la promozione dell’attività della Scuola dell’arte della medaglia e del Museo della Zecca, l’esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati, la riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprietà dello Stato, la partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica, la perizia delle monete ritenute false, il conio di monete commemorative o celebrative” e, infine, “la fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato”.

 

Il successivo articolo 3 chiarisce che “In casi eccezionali, determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l’Istituto può affidare, ove il Provveditorato generale dello Stato ne ravvisi l’opportunità, a stabilimenti di terzi, l’esecuzione di determinate forniture fatta esclusione di quelle relative alla Gazzetta Ufficiale, alla Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica e alla stampa delle carte-valori”.

 

La normativa in questione sembra, pertanto, attribuire al Poligrafico il ruolo di fornitore esclusivo delle Amministrazioni statali per determinate categorie di beni e di servizi.

L’esclusiva, pur non essendo espressamente indicata dai testi normativi, appare desumersi dal complesso delle disposizioni ed in particolare dall’art. 3 della legge citata.

 

Per talune categorie di prodotti, la ragione giustificatrice delle esclusive potrebbe risiedere nell’esigenza di far eseguire all’interno del settore pubblico la produzione, per agevolare i necessari controlli dello Stato.

 

Tali esigenze sembrano sussistere per le cartevalori e la fabbricazione delle monete aventi corso legale (la produzione di queste ultime è infatti controllata dal Ministero del tesoro ai sensi dell’art. 11 della legge n. 154/78 e dell’art. 4 del relativo regolamento di attuazione – D.M. 8 agosto 1979).

 

Per tutti gli altri prodotti, la ragione dell’esclusiva nelle forniture alle Amministrazioni statali attribuita al Poligrafico non sembra risiedere in motivi tecnici né in esigenze riconducibili a particolari caratteristiche dei prodotti e dei relativi processi produttivi, come è evidenziato dalla possibilità che l’esecuzione delle forniture sia affidata a terzi, qualora presso il Poligrafico stesso non vi sia capacità produttiva disponibile.

 

Per gli stessi motivi, può risultare ingiustificato l’eventuale affidamento diretto a terzi dell’esecuzione delle forniture, senza l’esperimento di una procedura competitiva ad evidenza pubblica nelle ipotesi in cui il Poligrafico non possa soddisfare il fabbisogno delle Amministrazioni statali.

 

E’ ormai pacifico, infatti, che qualsiasi amministrazione aggiudicatrice è tenuta all’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica e che la disciplina comunitaria sulla gara per la scelta del contraente si applica ogni volta che oggetto di aggiudicazione sia un contratto “a prestazioni corrispettive” (ex multis, Corte di Giustizia della Comunità Europea 18 luglio 2001 C-399/1998).

 

Per quanto precede, l’Autorità auspica una revisione della legge n.559/66, che comporti l’eliminazione delle esclusive che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.

 

In ogni caso, dovrebbe venire meno qualsiasi ruolo del Poligrafico nella scelta delle imprese alle quali viene affidata l’esecuzione di forniture pubbliche.

 

Il Presidente

Antonio Catricalà

 

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