“Occorre una revisione della
normativa, che comporti l’eliminazione delle esclusive
che non siano giustificate da esigenze di interesse
generale” (Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato)
ipzs
La ragione dell’esclusiva nelle
forniture alle Amministrazioni statali attribuita al
Poligrafico non sembra risiedere in motivi tecnici né in
esigenze riconducibili a particolari caratteristiche dei
prodotti e dei relativi processi produttivi.
Lo ha affermato da ultimo
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in
una segnalazione inviata al Parlamento ed al Governo,
sulle attuali, risalenti, disposizioni normative che
attribuiscono diritti di esclusiva all’Istituto
Poligrafico dello Stato.
Già zecca dello Stato Pontificio
(fino al 1870), il Poligrafico è in atto una società per
azioni, con azionista unico il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, che fattura 459 milioni di euro l’anno,
con un utile di 40 milioni (dati 2007).
Nella segnalazione dell’Autorità
(pubblicata sul Bollettino del 13 giugno), si dà atto
che solo “per talune categorie di prodotti (cartevalori
e fabbricazione delle monete aventi corso legale) la
ragione giustificatrice delle esclusive potrebbe
risiedere nell’esigenza di far eseguire all’interno del
settore pubblico la produzione, per agevolare i
necessari controlli dello Stato”.
Inoltre, quando il Poligrafico non
riesce a soddisfare il fabbisogno delle Amministrazioni
statali, gli è consentito di procedere ad affidamento
diretto a terzi dell’esecuzione delle forniture, senza
l’esperimento di alcuna procedura competitiva ad
evidenza pubblica.
Quest’ultima evenienza è del tutta
ingiustificata, secondo l’Antitrust, in quanto “è ormai
pacifico, infatti, che qualsiasi amministrazione
aggiudicatrice sia tenuta all’applicazione delle regole
dell’evidenza pubblica e che la disciplina comunitaria
sulla gara per la scelta del contraente si applica ogni
volta che oggetto di aggiudicazione sia un contratto a
prestazioni corrispettive”
L’Autorità conclude, auspicando
“una revisione della normativa, che comporti
l’eliminazione delle esclusive che non siano
giustificate da esigenze di interesse generale; in ogni
caso, dovrebbe venire meno qualsiasi ruolo del
Poligrafico nella scelta delle imprese alle quali viene
affidata l’esecuzione di forniture pubbliche”.
Di seguito, il testo della
segnalazione.
* * *
Roma, 26 maggio 2011
Presidente del Senato della
Repubblica
Presidente della Camera dei
Deputati
Presidente del Consiglio dei
Ministri
L’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, nell’esercizio dei poteri di
segnalazione di cui all’articolo 22 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, intende qui di seguito esporre
alcune considerazioni in relazione alla disciplina
statuente la competenza dell’Istituto Poligrafico dello
Stato (di seguito il Poligrafico) per il conio e la
fornitura di medaglie e fusioni artistiche alle
Amministrazioni Statali.
L’art. 2 della Legge 13 luglio 1966
n. 559, rubricato “Compiti dell’Istituto Poligrafico
dello Stato”, al comma 5, infatti, elenca una serie di
attività di esclusiva spettanza del Poligrafico, ed in
particolare, “il conio delle monete di Stato in
conformità delle leggi vigenti, il conio di monete
estere, il conio di monete a corso legale di speciale
scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed
associazioni, il conio di medaglie e fusioni artistiche
per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti
e privati, la fabbricazione di sigilli ufficiali e
marchi metallici recanti l’emblema dello Stato, la
fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di
enti pubblici e di privati, la fabbricazione di
contrassegni di Stato, la fabbricazione di targhe,
distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti
artistici, la promozione dell’attività della Scuola
dell’arte della medaglia e del Museo della Zecca,
l’esecuzione di saggi su monete e metalli per conto
dello Stato e di privati, la riparazione di congegni e
macchinari in uso o in proprietà dello Stato, la
partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali
nelle materie attinenti al campo specifico della
meccanica, la perizia delle monete ritenute false, il
conio di monete commemorative o celebrative” e, infine,
“la fabbricazione di contrassegni per macchine
affrancatrici per conto dello Stato”.
Il successivo articolo 3 chiarisce
che “In casi eccezionali, determinati da sovraccarico di
commesse o da ragioni tecniche, l’Istituto può affidare,
ove il Provveditorato generale dello Stato ne ravvisi
l’opportunità, a stabilimenti di terzi, l’esecuzione di
determinate forniture fatta esclusione di quelle
relative alla Gazzetta Ufficiale, alla Raccolta delle
leggi e dei decreti della Repubblica e alla stampa delle
carte-valori”.
La normativa in questione sembra,
pertanto, attribuire al Poligrafico il ruolo di
fornitore esclusivo delle Amministrazioni statali per
determinate categorie di beni e di servizi.
L’esclusiva, pur non essendo
espressamente indicata dai testi normativi, appare
desumersi dal complesso delle disposizioni ed in
particolare dall’art. 3 della legge citata.
Per talune categorie di prodotti,
la ragione giustificatrice delle esclusive potrebbe
risiedere nell’esigenza di far eseguire all’interno del
settore pubblico la produzione, per agevolare i
necessari controlli dello Stato.
Tali esigenze sembrano sussistere
per le cartevalori e la fabbricazione delle monete
aventi corso legale (la produzione di queste ultime è
infatti controllata dal Ministero del tesoro ai sensi
dell’art. 11 della legge n. 154/78 e dell’art. 4 del
relativo regolamento di attuazione – D.M. 8 agosto
1979).
Per tutti gli altri prodotti, la
ragione dell’esclusiva nelle forniture alle
Amministrazioni statali attribuita al Poligrafico non
sembra risiedere in motivi tecnici né in esigenze
riconducibili a particolari caratteristiche dei prodotti
e dei relativi processi produttivi, come è evidenziato
dalla possibilità che l’esecuzione delle forniture sia
affidata a terzi, qualora presso il Poligrafico stesso
non vi sia capacità produttiva disponibile.
Per gli stessi motivi, può
risultare ingiustificato l’eventuale affidamento diretto
a terzi dell’esecuzione delle forniture, senza
l’esperimento di una procedura competitiva ad evidenza
pubblica nelle ipotesi in cui il Poligrafico non possa
soddisfare il fabbisogno delle Amministrazioni statali.
E’ ormai pacifico, infatti, che
qualsiasi amministrazione aggiudicatrice è tenuta
all’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica e
che la disciplina comunitaria sulla gara per la scelta
del contraente si applica ogni volta che oggetto di
aggiudicazione sia un contratto “a prestazioni
corrispettive” (ex multis, Corte di Giustizia della
Comunità Europea 18 luglio 2001 C-399/1998).
Per quanto precede, l’Autorità
auspica una revisione della legge n.559/66, che comporti
l’eliminazione delle esclusive che non siano
giustificate da esigenze di interesse generale.
In ogni caso, dovrebbe venire meno
qualsiasi ruolo del Poligrafico nella scelta delle
imprese alle quali viene affidata l’esecuzione di
forniture pubbliche.
Il Presidente
Antonio Catricalà |