La nozione di “circostanza
eccezionale” nella recente sentenza della Corte di
Giustizia “Eglitis e Ratnieks”
Con la sentenza resa dalla III
sezione, lo scorso 12 maggio, la Corte di Giustizia
dell’Unione Europea è tornata a pronunciarsi in tema di
trasporto aereo.
Ancora una volta, la domanda di
pronuncia pregiudiziale si è incentrata
sull’interpretazione degli artt. 5, n. 3, e 6, n. 1, del
Regolamento CE n. 261/2004.
Tale Regolamento, istitutivo di
regole comuni in materia di compensazione ed assistenza
ai passeggeri in caso di negato imbarco, di
cancellazione del volo o di ritardo prolungato, è stato
recepito anche nella Carta dei diritti del passeggero
redatta dall’Enac.
Nel caso di specie, i giudici
europei hanno esaminato in quali situazioni un vettore
aereo può essere esonerato dall’onere della
compensazione pecuniaria.
Il Regolamento CE n. 261/2004,
infatti, all’art. 5, comma 3, pone una deroga al
principio generale di responsabilità del vettore aereo
stabilendo che “il vettore aereo operativo non è tenuto
a pagare una compensazione pecuniaria a norma
dell’art.7, se può dimostrare che la cancellazione del
volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si
sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state
adottate tutte le misure del caso“.
Tuttavia, gli articoli di tale
regolamento non definiscono la nozione di circostanze
eccezionali, salvo che per dei riferimenti generici a
situazioni di instabilità politica, scioperi, condizioni
meteorologiche avverse o rischi per la sicurezza.
Quindi, nell’ottica di garantire un
elevato livello di protezione per i passeggeri, atteso
che la cancellazione del volo è causa di notevoli
disagi, l’eccezionalità di una circostanza,
potenzialmente idonea ad esonerare il vettore aereo
dalla corresponsione della compensazione pecuniaria, va
verificata caso per caso.
Sovente, in passato, molte
compagnie aeree, in mancanza di una espressa casistica
in tal senso, hanno annoverato fra le circostanze
eccezionali anche i guasti tecnici.
Sul punto, la Corte ha già avuto
modo di affermare la necessità di interpretare
restrittivamente detta disposizione, assegnando alla
compagnia aerea l’onere di provare debitamente la causa
eccezionale che ha in concreto impedito l’adempimento
dell’obbligazione.
Infatti, non tutte le circostanze
eccezionali sono tali da determinare un esonero!
Al riguardo, la Corte ha
evidenziato – al punto 40 della sentenza 22 dicembre
2008, causa C-549/07, Wallentin-Hermann – che spetta a
colui che vuole avvalersi di tale esonero dimostrare che
le circostanze eccezionali non si sarebbero comunque
potute evitare con misure idonee alla situazione, ossia
mediante misure che, nel momento in cui si sono
verificate tali circostanze eccezionali, rispondono, in
particolare, a condizioni tecnicamente ed economicamente
sopportabili per il vettore aereo in questione.
Quest’ultimo deve dimostrare che anche avvalendosi di
tutti i mezzi di cui disponeva in termini di personale,
di materiale e di risorse finanziarie, non avrebbe
palesemente potuto evitare – se non a pena di
acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità
della sua impresa nel momento preso in considerazione –
che le circostanze eccezionali cui doveva far fronte
comportassero la cancellazione del volo.
Nel recente caso sottoposto
all’attenzione della Corte di Giustizia, la questione
principale concerneva la cancellazione di un volo –
operato dalla compagnia aerea Air Baltic Corporation AS
nella tratta Copenhagen-Riga delle ore 20.35 – a causa
della chiusura dello spazio aereo svedese della regione
di Malmö per black out energetico che ha comportato il
malfunzionamento dei radar e dei sistemi di navigazione
aerea a partire dalle ore 20.30.
In pratica i passeggeri, dopo
essere stati imbarcati sull’aereo, sono rimasti
all’interno dell’aeromobile, in attesa di decollare,
fino alle 22.45 quando sono stati finalmente informati
della cancellazione del volo.
Tuttavia, la certezza del diritto
alla compensazione pecuniaria da parte della Air Baltic
è naufragata sin da subito: infatti, due passeggeri, i
sigg. Eglītis e Ratnieks, nell’adire l’Ufficio per la
tutela dei diritti dei consumatori hanno visto
respingersi il loro reclamo.
Da ultimo, anche la Corte di
Giustizia ha negato il diritto alla compensazione
pecuniaria chiarendo che “L’art.5, n.3, del regolamento
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio
2004, n.261, che istituisce regole comuni in materia di
compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di
negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo
prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n.295/91,
deve essere interpretato nel senso che il vettore aereo,
essendo tenuto a porre in essere tutte le misure del
caso al fine di ovviare a circostanze eccezionali, al
momento della pianificazione del volo, deve
ragionevolmente tener conto del rischio di ritardo
connesso all’eventuale verificarsi di siffatte
circostanze. Lo stesso, di conseguenza, deve prevedere
un determinato margine di tempo che gli consenta, se
possibile, di effettuare il volo interamente una volta
che le circostanze eccezionali siano venute meno. Per
contro, questa disposizione non può essere interpretata
come atta ad imporre, quali misure del caso, che si
pianifichi, in modo generale e indifferenziato, un
margine di tempo minimo applicabile indistintamente a
tutti i vettori aerei in tutte le situazioni in cui si
verifichino circostanze eccezionali. La valutazione
della capacità del vettore aereo di garantire l’intero
volo previsto alle nuove condizioni risultanti dal
verificarsi di tali circostanze deve essere effettuata
vegliando a che l’ampiezza del margine di tempo
richiesto non comporti che il vettore aereo sia indotto
ad acconsentire a sacrifici insopportabili per le
capacità della sua impresa nel momento preso in
considerazione. L’art.6, n.1, di tale regolamento non è
applicabile nel contesto di una tale valutazione”.
Almeno questa volta, dopo le
preoccupazioni per l’impatto delle sentenze Sturgeon
C-402/07 e C-432/07 sul mercato del trasporto aereo – le
quali hanno riconosciuto la compensazione pecuniaria
anche quando, a causa di un volo ritardato, i passeggeri
“subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre
ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale
tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente
previsto dal vettore aereo” – le compagnie aeree possono
volare tranquille.
In definitiva, il passeggero non ha
sempre ragione! |