Entra in vigore il 21 giugno 2011
il Decreto Legislativo 79/2011 che reca il Codice del
turismo.
Il neo-approvato Codice non
rappresenta semplicemente uno strumento di riordino di
un panorama normativo stratificato e complesso, ma si
pone anche come vera riforma del settore,
contraddistinta dall’obbiettivo di tutelare il turista,
da una parte, e di aiutare le imprese e di riqualificare
l’offerta turistica, ai fini della ricerca di una
maggior competitività del sistema, dall’altra.
Il testo del Decreto Legislativo è
composto da 4 articoli. Al riguardo, merita particolare
attenzione l’articolo 1, che approva l’Allegato I
contenente il Codice che disciplina l’ordinamento ed il
mercato del turismo, e l’articolo 2 recante la normativa
relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti
relativi ai prodotti per le vacanze a lungo termine e ai
contratti di rivendita e di scambio.
Il Codice, in primo luogo,
riconosce in capo allo Stato la competenza legislativa
in materia di turismo, quando il suo oggetto principale
costituisce esercizio di un’autonoma competenza
legislativa statale o concorrente e, in ogni caso,
laddove lo richiedono esigenze di carattere unitario.
I Titoli II, III e IV sono invece
dedicati alla disciplina degli operatori del settore
turistico e contengono la definizione di “impresa
turistica”, di “professione turistica” e di “agenzia di
viaggio e turismo”.
In particolare, il Codice dispone a
favore degli operatori turistici alcune rilevanti misure
di semplificazione, che consentiranno di poter avviare o
modificare l’attività mediante una semplice
comunicazione denominata “segnalazione certificata di
inizio attività o s.c.i.a.” da presentare avanti uno
sportello unico appositamente creato.
Di particolare rilievo, inoltre, è
la previsione che stabilisce che nella licenza di
esercizio di attività ricettiva è compresa anche la
licenza per la somministrazione di alimenti e bevande
per le persone non alloggiate.
Altra disposizione innovativa,
riguarda l’introduzione, su base nazionale, di un
sistema uniforme di rating che consenta la misurazione e
la valutazione del servizio offerto dagli operatori del
settore e che sarà basato su criteri che verranno
definiti con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
In materia di prezzi, invece, il
nuovo Codice sancisce il principio della libera
determinazione dei prezzi da parte degli operatori,
salvo l’obbligo di comunicazione alle competenti
istituzioni.
La parte più sensibile della
normativa è contenuta poi all’interno del Titolo VI del
Codice, che regola i rapporti tra operatori,
intermediari e clienti, nonché gli aspetti relativi alla
responsabilità per danni.
La relativa disciplina è ispirata
alla tutela del turista quale consumatore non attrezzato
a risolvere in autonomia i problemi che si verificano
durante la vacanza, in un luogo lontano dalla propria
dimora, e tendenzialmente incline a subire il
disservizio, al fine di non rinunciare al breve lasso di
tempo a disposizione per la vacanza stessa.
Il Titolo VI, in primo luogo, fissa
alcuni punti fondamentali della disciplina dei rapporti
tra operatori e privati:
a. il contratto di vendita di
pacchetti turistici deve essere redatto in forma
scritta, in termini chiari e precisi, di cui una copia
deve essere consegnata al turista;
b. nel contratto deve essere
indicato l’importo versato al momento della
sottoscrizione, che non può in ogni caso essere
superiore al 25% del prezzo;
c. la revisione del prezzo è
ammessa solo quando prevista nel contratto e, in ogni
caso, non può superare il 10% del prezzo salvo,
nell’ipotesi contraria, la facoltà a favore del turista
di recedere dal contratto;
d. quando, dopo la partenza, una
parte essenziale dei servizi non può essere effettuata,
l’organizzatore si impegna a predisporre soluzioni
alternative non comportanti oneri a carico del turista,
salvo il diritto al risarcimento dei danni;
e. sono considerati inadempimenti,
ai fini del risarcimento dei danni, le difformità
rispetto agli standard qualitativi del servizio,
promessi o pubblicizzati.
In materia di responsabilità per
danni alla persona, altro aspetto sensibile della
disciplina, il Codice condiziona il diritto al
risarcimento del danno ad un termine di prescrizione di
3 anni dalla data del rientro del turista nel luogo di
partenza, salvo il termine di 18 o 12 mesi per quanto
riguarda l’inadempimento di prestazioni di trasporto, e
sancisce la nullità di ogni patto che stabilisca limiti
al risarcimento del danno.
Limitazioni al risarcimento dei
danni, invece, possono essere convenute per iscritto
dalle parti, fatta salva l’applicazione delle norme
sulle clausole vessatorie, in caso di risarcimento dei
danni diversi da quelli alla persona. In questo caso, il
diritto al risarcimento si prescrive in un anno dal
rientro del turista nel luogo di partenza.
Il Codice introduce poi
un’importante novità disciplinando espressamente la
fattispecie del “danno da vacanza rovinata”,
riconoscendo in capo al turista, in caso di
inadempimento di prestazioni di non scarsa importanza,
il diritto di domandare, oltre e indipendentemente alla
risoluzione del contratto, il risarcimento del danno
correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed
all’irripetibilità dell’occasione perduta.
La tutela per il turista è
ulteriormente rafforzata dall’art. 51 che impone
all’operatore turistico di stipulare – anche in forma
consorziata – un’apposita polizza assicurativa che tenga
indenne il turista da qualsiasi rischio connesso con il
viaggio-vacanza. L’incentivo a stipulare la predetta
polizza assicurativa viene poi sancito dalla necessità
di menzionare la sua sussistenza nel contratto di
vendita di pacchetti turistici.
L’art. 2 del Decreto Legislativo
contiene invece la disciplina relativa ai contratti di
multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le
vacanza di lungo termine, ai contratti di rivendita e di
scambio.
Al riguardo, meritano di essere
segnalate alcune previsioni dettate a tutela del
consumatore:
a. il diritto del consumatore di
recedere dal contratto, senza specificare il motivo,
entro un periodo di 14 giorni dalla sottoscrizione;
b. la nullità di tutte le clausole
contrattuali di rinuncia del consumatore ai diritti
riconosciuti al medesimo dal testo di legge;
c. la competenza territoriale
inderogabile del giudice del luogo di residenza del
consumatore in caso di controversia;
d. l’applicazione necessaria delle
previsioni dettate dal Decreto Legislativo anche nel
caso in cui le parti abbiano scelto una legislazione
diversa da quella italiana.
Infine, occorre segnalare che
l’entrata in vigore del Decreto Legislativo in commento
determina l’abrogazione degli artt. 82 – 100 del Decreto
Legislativo n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), che
dettavano la precedente disciplina in materia di servizi
turistici. |