Avv. Paolo Nesta


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Necessario il ricorso al Consiglio di Stato per costringere il Ministero della Giustizia a pagare quanto dovuto a un legale-Studio legale law.it

 

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A fronte di alcune sentenze, non possiamo non chiederci in quale Repubblica viviamo. Se un avvocato, per avere pochi spiccioli, dopo un ricorso per Cassazione, deve convenire in giudizio, innanzi al Consiglio di Stato, il Ministero della Giustizia per ottenere l’ottemperanza al giudicato. Nel 2007, la Corte di Cassazione, con la sentenza_22808_2007, nell’ambito di un processo per equa riparazione relativo all’irragionevole durata di un processo, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata del processo, nonché al pagamento delle spese in favore dell’avvocato difensore dichiaratosi antistatario.

Postilla. Il processo riguardava la domanda di condanna del Ministero dell’Interno al trattamento economico spettante alla ricorrente per essere stata riconosciuta invalida. Il giudizio era iniziato dinanzi al giudice del lavoro di Nola con ricorso depositato il 13 luglio 2000 e il giudice aveva fissato la prima udienza per il 1 luglio 2003, poi lo stesso giudice aveva rinviato l’udienza al 20 aprile 2004 e non su richiesta della ricorrente. Quanto avrà da fare un giudice in una città di 33.000 abitanti ? Tornando al caso. La Cassazione aveva liquidato in favore del legale, in quanto al giudizio di merito, euro 822,00 e quanto al giudizio di legittimità euro 670,00 oltre le spese generali e accessori di legge. Ricordiamo che ciò avveniva nel 2007. A distanza di tre anni, il Ministero della Giustizia non aveva liquidato tali spese. Dopo aver notificato atto di diffida e messa in mora senza che il Ministero della Giustizia provvedesse corrispondere le somme determinate dalla Cassazione, l’avvocato ha promosso ricorso al Consiglio di Stato per ottenere l’ottemperanza del giudicato. Ovvio. Con la Sentenza n. 3335, il Consiglio ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione intimata di dare puntuale esecuzione al giudicato, con il pagamento delle somme dovute entro un termine certo e altresì procedere alla nomina di un commissario ad acta , in caso di ulteriore inottemperanza. Siamo nell’ambito del “normale” ? A chi legge la risposta.

 

Anna Teresa Paciotti

 

 

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