[Questo scritto è dedicato al
compianto Dott. Arturo Pappaianni, Giudice presso il
Tribunale di Roma, uomo molto socievole, di un’unica
semplicità, sensibilità e modestia, munito di un
autentico spirito ameno]
SOMMARIO:
1. Il percorso della legge 20
novembre 1982, n. 890
2. L’incostituzionalità parziale
dell’art. 140 c.p.c.: un decisum coerente e ragionevole
3. Gli excursus giurisprudenziali
4. Note conclusive
1. Il percorso della legge 20
novembre 1982, n. 890
Il conditor, dopo un interminabile
e osteggiato contraddittorio, conseguiva a soluzioni
abrogative delle normative oramai lussate e smembrate
del R.D. n. 2393 del 1923 (Norme in tema di
notificazioni degli atti giudiziari a mezzo servizio
postale) e del R.D. 18 aprile 1940, n. 689 (Regolamento
di esecuzione, artt. 170, 182) come pure al riassetto
dell’argomentazione sulla disciplina della notificazione
di atti a mezzo posta, con la istituzione della legge 20
novembre 1982, n. 890 e, in seguito, al ritocco della
disciplina delle comunicazioni a mezzo lettera
raccomandata collegate con la notificazione di atti
giudiziari e non più, naturaliter, sull’impronta
dell’odierno contesto.
Finanche la medesima Corte, cui era
stata posta il dubbio di legittimità sulle fonti
normative, s’era espressamente esternata esortando lo
stesso giudice delle leggi ad approfondire in modo
corretto il delicato tema.
Tale stimolo aveva origine da una
riflessione di una indubitabile consistenza che coglieva
la sua logica d’essere in un elemento basilarmente volto
a rendere, il più vantaggioso attendibile, la sfera
produttiva per l’operatore di giustizia e, non ultimo,
per lo stesso cittadino.
Il giudice delle leggi, nella
disciplina della notificazione di atti a mezzo servizio
postale, con simile novella (id est: la riforma del
1982), non v’è incertezza alcuna che si sia dato
audacemente un’espressione di una globale modifica di
tutto ciò che era stato tracciato nei primigeni regi
decreti, è ricorso facendo fronte ed illustrando una
questione di necessaria rilevanza innovativa: mettere,
cioè, l’accipiens nelle situazioni di apprendere «con
l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare
ricerche di particolare complessità, il contenuto
dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei
suoi confronti. . .» (cfr. sent. n. 346 del 1998, Rel.
Marini, del punto 5.2 del Considerato in diritto).
In generale, sulla discrezionalità
del legislatore, detta novella ricopre in senso stretto,
la completa impronta di un’effettiva legge – anche se in
parte qua – esente di qualunque argomento, il componente
del quale contraddistinguerebbe l’essenza
classificatoria di una normativa che di quella natura
non si ritiene, posto l’inidoneità a dipanare le
complesse osservanze reclamate per collocare, nella
reale sfera di conoscenza del documento, il cittadino.
Certamente, le norme relative nel
progetto del giudice delle leggi, in materia d’impegno
vinculis della comunicazione di ricevimento, secondo il
modesto parere di chi scrive, determina nella
fattispecie processuale sicuramente non poche difficoltà
alla istanza di suddetto avviso, nonostante l’approntato
riguardo all’aspettativa dell’obbligo alla lettera
raccomandata.
Invero la realizzazione,
sostanzialmente, nell’ambito delle prassi di attuazione
della normativa, non era stata accolta favorevolmente,
poiché l’invio del plico raccomandato non rappresentava
né una veritiera e concreta promessa allo scopo della
conoscibilità dell’atto nei confronti dell’accipiens né
un reale conseguimento del fine della comunicazione al
medesimo.
Simili pesanti contraddittorietà,
portarono la Corte costituzionale a riconfermare «il
principio della conoscenza reale, intesa come attuazione
di tutti i mezzi più idonei per portare il plico
nell’effettiva sfera di conoscibilità dell’interessato».
Siffatta attestazione di nuovi
elementi, infatti, risulta avvalorata dalla limpida
lettura di cui all’art. 10 ove, «le disposizioni che
precedono si applicano, in quanto compatibili, alle
comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata effettuate
dall’ufficiale giudiziario e connesse con la
notificazione di atti giudiziari».
In sostanza, l’art. 8, comma 2 , l.
20 novembre 1982, n. 890, era incostituzionale nella
parte in cui non prevedeva che, per le notifiche a mezzo
posta, in ipotesi di rifiuto di ricevere il piego o di
firmare il registro di consegna da parte delle persone
abilitate alla ricezione ovvero in ipotesi di mancato
recapito per temporanea assenza dell’accipiens o per
mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra
descritte, del compimento delle formalità esposte e del
deposito del piego sia data conoscenza al destinatario
stesso con raccomandata con avviso di ricevimento.
Alla stessa stregua, era
incostituzionale l’art. 8, comma 3, l. 20 novembre 1982,
n. 890 nella parte in cui non prevedeva che, riguardo le
notifiche a mezzo posta, il piego sia restituito al
mittente, in ipotesi di mancato ritiro da parte del
destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso
l’ufficio postale (1).
Sono seguite, sul tema, pronunce
della cassazione per le quali il rifiuto di ricevere il
piego o di firmare il registro di consegna da parte dei
soggetti abilitati alla relativa ricezione, ossia il
mancato recapito per momentanea assenza dell’accipiens
(o per mancanza, inidoneità od assenza dei soggetti
sopra accennati), impone all’ufficiale giudiziario di
dare comunicazione, al destinatario medesimo, del
completamento delle relative formalità e del deposito
del piego con raccomandata con avviso di ricevimento,
con la conseguenza che la mancata attuazione di tale
attività consegue alla nullità della notifica (2) e,
successivamente, se sono state omesse le generalità
della persona che rifiuta il piego notificato, a buon
diritto si può presupporre che il rifiuto sia contrario
dal destinatario dell’atto da notificare (3).
In relazione, poi, all’attività di
notificazione a mezzo posta, espletata dagli Uffici
UNEP, è stata emanata la circolare n. 437 del 2008 ove
il Ministero della Giustizia ha percepito che, con
l’entrata in vigore della legge di conversione n. 31/08
del Dl n. 248/07, prende su di sé esclusivo risalto la
modifica dell’art. 7 della legge del 20 novembre 1982,
n. 890 recante, per l’appunto la disciplina in materia
di “Notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari” (4) laddove si rileva
che il “cd “decreto mille proroghe” (L. n. 31 del 2008)
ha inserito in maniera sorprendente una sequela di
cambiamenti alla suddetta disciplina inerente: a)
l’aggiunta del comma 6 all’art. 7 che sancisce “Se il
piego non viene consegnato personalmente al destinatario
dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario
medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo
di lettera raccomandata”. La disposizione normativa “si
applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi
dell’art. 7 della citata legge 20 novembre 1982, n. 890,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto”, b) la
notificazione delle sentenze compiuta prima del 1° marzo
ove è sancito che “Le notificazioni delle sentenze già
effettuate, ai sensi dell’articolo 7 della citata legge
n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto non producono
la decorrenza del relativo termine di impugnazione se
non vi è stata consegna del piego personalmente al
destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto
conoscenza”.
Ciò che fa riflettere lo strano
percorso normativo di suddetta legge, è che la
pubblicazione della legge è datata 29 febbraio 2008
mentre l’entrata in vigore è del giorno dopo ossia del 1
marzo 2008. E ciò, senza neanche l’opportunità possibile
di dare comunicazione all’Ufficio Centrale delle Poste
le cui direttive sono giunte notevolmente in ritardo
ovvero verso la metà di aprile procura, inevitabilmente,
un serio vulnus a tutte le notifiche effettuate a mezzo
servizio postale dal 1 marzo 2008 a persona diversa dal
destinatario, per le quali è stato trascurato l’invio
della raccomandata. In tutto questo ne consegue che le
notifiche sono risultate totalmente nulle e, quindi, da
riporre nuovamente in notifica salvo che l’atto non
abbia realizzato il proprio fine.
Il che non sembra avvallare il
trend interpretativo proprio della disciplina delle
notificazioni. E’ questa, sine dubio, una realtà
conclusiva non condivisibile che infonde una mera
irrisolutezza del problema de quo.
2. L’incostituzionalità dell’art.
140 c.p.c.: un decisum coerente e ragionevole
La Corte costituzionale, con la
pronuncia n. 3 del 2010, si riaffaccia ad interessarsi
di una questione non nuova: la legittimità
costituzionale dell'art. 140 c.p.c. (concernente la
notificazione degli atti processuali in ipotesi di
«irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia») la cui
decisione, già prospettata in precedenti pronunce anche
di quelle a Sezioni unite, declara – nel capovolgere il
trascorso indirizzo sul thema de quo – contestata
illegittima, nel rispetto del principio costituzionale
la norma «nella parte in cui prevede che la notifica si
perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della
raccomandata informativa, anziché con il ricevimento
della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla
relativa spedizione», esponendo, così, il proprio
orientamento in materia.
La norma ove prevede che gli
effetti della notifica, nei confronti dell’accipiens,
venivano fatti decorrere dal compimento dell’ultimo
degli adempimenti perfezionatori, ovvero dalla
spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento,
non avevano per nulla convinto il Tribunale di Bologna
nonchè la Corte di Appello che hanno sollevato questione
di legittimità inerente a tale norma, benché una
rinsaldata giurisprudenza delle Sezioni Unite, facendo
decorrere gli esiti della notifica dall’istante della
spedizione e, quindi, non da quello della ricezione,
avrebbe tutta la sembianza di un autentico vulnus al
diritto di difesa nei confronti dell’accipiens.
La Corte, nel decidere la
questione, si sofferma compiutamente sui contributi
della giurisprudenza finalizzati a tributare il sistema
delle notificazioni degli atti processuali foggiati ai
pensieri fondamentali della costituzione in thema
tutoria dei diritti, conferendo piena garanzia di
compiutezza di diritto al notificante nonché il reale
diritto di difesa e, non ultimo, la concreta garanzia
del notum facere nei confronti dell’accipiens,
precisando l’effettiva portata
interpretativo-applicativa dell’impianto notificatorio.
La questione risolutiva è stata
riconsiderata decollando da un’attenta valutazione ossia
nell’identificare l’attimo perfezionativo del
procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. nella
spedizione della raccomandata. Ciò era stimato, in tempo
andato, di una accorta logica, sia in tema di verifica
della esigenza di porre in equilibrio i contrastanti
equilibri del notificante e dell’accipiens, sia di non
porre in circostanze di pericolo il notificante con
specifico riguardo a situazioni connaturate allo scadere
del tempo per la consegna della raccomandata.
Una pronuncia, invero, che appare
di estremo interesse nel momento in cui prescrive
l’applicazione di tale principio esteso ad una
fattispecie indubbiamente particolare. L’estrema
certezza, però, acclarata dalla Suprema Corte, nel
risolvere la controversia ad essa devoluta e,
principalmente, nell’asserire la fondatezza nel nostro
ordinamento del principio paritario delle parti quale
principio di diritto naturale, non sembra condivisibile
a buona parte della dottrina nel senso che, nell’attuale
sistema normativo, tra la disciplina legislativa della
notificazione a mezzo posta per il novellato art. 8
della L. n. 890 del 1982 e, quindi, la normativa che
regolamenta l’art. 140 del codice di procedura civile,
si è appurata una palese discrasia in cui il diritto
vivente, con riguardo specifico al perfezionamento della
notifica nei confronti dell’accipiens, esalta per
ragioni logistiche di risolutezza, soltanto l’invio
della raccomandata, anche se ripresa successivamente
l’accettazione della raccomandata, da produrre nell’atto
notificato.
Dunque, scorrendo la lettura della
motivazione si afferra che per la Consulta viene in
rilievo la disciplina della notifica a mezzo posta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 149 c.p.c., parificata
con la notifica all’irreperibile o in ipotesi di rifiuto
di ricevere la copia dell’atto per gli effetti dell’art.
140 c.p.c., conducendo, oggi, alla decisiva
consacrazione della scissione del momento nel quale
viene stimata perfezionata la notifica, per il
notificante e per il destinatario.
Non v’è dubbio che la contestata
norma dispositiva, come valutata dal diritto vivente
sotto l’aspetto interpretativo, nel lasciare decorrere i
termini per la protezione tutoria in fase del processo
dell’accipiens da un momento precedente alla reale
eventuale facoltà di conoscenza dell’atto notificatogli,
in assoluto trasgredisce i criteri di giudizio
costituzionali censurati dal giudice a quo in forza
dell’assenza di equilibrio intercorrente tra il
notificante nei confronti del quale oramai non incombono
più i pericoli connaturati ai momenti della procedura
notificatoria ed il destinatario.
Di qui, la vanifica di
preoccupazione posto che tale circostanza sembra oramai
aver dissipato i precedenti timori manifestati da più
parti, grazie agli interventi della Corte cost. con la
pronuncia n. 477 del 2002 (5) e con la successiva n. 28
del 2004 (6).
Entrambe le pronunce, in forza
delle apportate modifiche della l. n. 80 del 2005, che
ha innovato, in tema di notificazione di atti giudiziari
a mezzo posta, gli artt. 3 e 4 della l. n. 890 del 1982,
rappresentavano delle novità in virtù della
riformulazione dell’art. 8 della legge in narrativa che
riguardava, nello specifico, il perfezionamento della
notificazione per il notificante. Il mutamento
innovativo ineriva il comma 2° ove veniva statuito che
in ipotesi di rifiuto di ricevere il piego ovvero in
ipotesi di temporanea assenza del destinatario o di
mancanza di persone abilitate a riceverlo, la
notificazione si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla
spedizione dell’avviso di giacenza, con lettera
raccomandata, presso l’ufficio postale oppure dalla data
di ritiro del piego, se precedente. Non è, dunque, più
disciplinata la circostanza nella quale vengono a
trovarsi i soggetti (id est destinatario e persone
abilitate) ossia la condizione che facultava i medesimi
al rifiuto di ricevere l’atto e di firmare il registro
di consegna.
Infatti, un’assoluta necessità
metodica ha obbligato al conditor di precisare, non come
acclarato dalla Consulta, che per l’accipiens la
notifica venisse ad essere perfezionata alla data di
ricezione dell’atto, ma nel momento in cui il medesimo
«ha la legale conoscenza dell’atto». In realtà, per il
destinatario, non sempre la notifica raggiungeva
l’opportuno ed appropriato perfezionamento con la comune
materiale consegna o ritiro del piego raccomandato
racchiudente l’atto, stante che la notifica per gli
statuiti effetti dell’art. 8, 4° comma della l. n. 80
del 2005, si ha per eseguita anche con il decorso del
termine dei dieci giorni iniziante dal giorno in cui
l’agente postale demandato alla consegna, in ipotesi di
impossibilità di recapito per temporanea assenza del
destinatario o di rifiuto di ricevere il plico, si era
preoccupato di inviare l’avviso come statuiva l’art. 8,
2° comma, l. n. 890 del 1982 (7) .
In tempi non recenti (8), i giudici
della Consulta avevano palesemente espresso l’esigenza
di diversificare le due circostanze temporali inerenti
il perfezionamento della notifica, con attenzione alle
parti processuali (id est notificante e destinatario).
Nell’odierno sistema normativo, si
è constatata una chiara ed inconfutabile discrasia per
ciò che inerisce l’identificazione della data di
perfezionamento della notifica per l’accipiens, tra la
norma legislativa della notifica a mezzo servizio
postale, statuita dal novellato art. 8 L. n. 80 del 1982
e quella riguardante l’art. 140 del cod. proc. civ.
Nella prima, invero, le necessità
di evidenza certa nella puntualizzazione della data di
perfezionamento del procedimento notificatorio, di
rapidità nel compimento del relativo percorso e di
concretezza delle assicurazioni di difesa e di
contraddittorio, sono garantite sine dubio dalla
prospettiva che la notificazione si ha per eseguita
decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della
lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di
ritiro del piego se anteriore, mentre nella seconda, è
fatto rilievo che il diritto vivente, con riguardo al
perfezionamento della notifica nei confronti del
destinatario dà risalto, per esigenze di sicurezza,
soltanto alla spedizione della raccomandata, sia allo
stesso modo riacquistando dopo che il fatto è avvenuto,
il ricevimento della raccomandata, da produrre all’atto
notificato, o in previsione dell’assestamento decisivo
degli esiti provvisori o anticipati medio tempore
convalidatisi (9)., o mediante la prova dell’interposto
completamento del procedimento notificatorio (10).
3. Gli excursus giurisprudenziali
La sentenza n. 346/1998 (11) della
Corte Costituzionale, fu una delle prime a simboleggiare
il traguardo delle questioni che hanno travolto la
giurisprudenza costituzionale sulle formalità fissate
per le notificazioni del servizio postale. Tale
pronuncia nell’apportare notevolmente un intervento di
contenuto additivo ha introdotto nell’art. 8 L. 890 del
1982, l’obbligo per l’Amministrazione Postale di inviare
al destinatario un avviso di deposito mediante
raccomandata, sul modello di quanto previsto dall’art.
140 c.p.c.; per tale ragione, veniva imposto all’Agente
Postale, nell’ipotesi del thema de qua, l’obbligo di
comunicare al destinatario, con avviso di ricevimento,
la relazione del compimento delle formalità previste
dall’art. 8 di cui in narrativa.
Nel tempo medesimo, la Corte
dichiarava illegittima la medesima norma, nella parte in
cui prevedeva delle modifiche alle formalità di
esecuzione della notifica a mezzo posta, statuite
dall’art. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890 (12).
La pronuncia della Corte, si
muoveva nell’ambito di due fattispecie processuali di
cui la prima, ai sensi degli artt. 22 e 23 L 24 novembre
1981, n. 689, sollevata dal Pretore di Lucca con
ordinanza pronunciata il 28 settembre 1996, in itinere
di un processo di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e
la seconda invece, sollevata dalla Corte di appello di
Milano con ordinanza emessa in pari data della prima,
nel corso di un processo di opposizione tardiva a
decreto ingiuntivo.
In sostanza, conclusivamente,
riguardo la prima questione sollevata dal Pretore di
Lucca, la Consulta aveva fermamente asserito, nella
previgente formulazione dell’art. 140 c.p.c. che,
nell’ambito del processo civile è essenziale che la
copia dell’atto – ciò, ai fini del diritto di difesa nei
riguardi dell’accipiens e, pertanto, della regolare
costituzione del contraddittorio – pervenga nell’ambito
di conoscenza del destinatario medesimo (13).
Mentre, la seconda questione
sollevata dalla Corte di Appello di Milano, investiva
l’art. 8, comma secondo e terzo della L. 890/82 «nella
parte in cui prevede che il piego, notificato per
compiuta giacenza dopo il decimo giorno dalla data di
deposito presso l’ufficio postale, venga restituito al
mittente senza che il destinatario sia messo in grado di
conoscere tipo, natura, provenienza e contenuto
dell’atto che gli è stato notificato». Il remittente
aveva esplicitamente fissato quale parametro
costituzionale l’art. 24 della Cost. secondo comma, in
relazione alla peculiarità strumentale sottesa ai chiari
principi costituzionali in tema sia di norma processuale
sia penale.
Negli anni precedenti, la Corte ha
sempre stimato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 140 cod. proc. civile in
relazione agli artt. 3 e 24 Cost., foggiandosi alla
regula secondo cui la notificazione a mezzo del servizio
postale debba essere realizzata mediante spedizione
della raccomandata e, quindi, non con il proprio
recapito (15).
Il tema sulla “scissione
soggettiva“ degli effetti delle notificazioni, è stato
sempre un argomento oggetto di ampia polemica. E,
proprio all’insegna della ricerca di un equilibrio tra
l’esigenza di garantire una certa e concreta conoscenza
degli atti da parte del destinatario, e quella di
schivare attività consequenziali differite, ha portato i
giudici della Consulta ad avvertire la necessità di
porre, nei contrastanti interessi tra le parti (id est
notificante e destinatario), un autentico equilibrio
dissipando, così, i probabili pericoli cui andava
incontro il notificante, a causa della decorrenza del
tempo per il recapito della raccomandata (16).
Le molteplici circostanze colme di
preoccupazioni, son venute meno, successivamente con la
memorabile pronuncia della Corte costituzionale n. 477
del 2002 secondo cui era stata declarata l’illegittimità
costituzionale dell’abbinato disposto dell’art. 149 cod.
proc. civile nonché dell’art. 4, comma terzo, della l.
n. 890 del 1982, nella parte in cui contemplava che la
notificazione si realizzasse, per il notificante, alla
data di ricezione dell’atto da parte destinatario
anziché a quella, anteriore, di consegna dell’atto
all’ufficiale giudiziario, risultava, fatto proprio
nell’ordinamento processuale, fra le norme generali in
tema di notificazioni degli atti, la regola secondo cui
il momento di perfezionamento della notifica dovesse
essere caratterizzato in relazione alle due parti (id
est soggetto notificante o destinatario).
Tale problematica, invero ha
implicato che, laddove il notificante per gli effetti
dell’art. 140 c.p.c., sfuggiva ad ogni decorrenza del
termine della consegna dell’atto all’ufficiale
giudiziario, l’accipiens, invece, si affliggeva per la
minima riduzione dei termini.
A seguito di tale pronuncia,
seguirono altre dei giudici della Cassazione civile (17)
ove, in tema di notificazione a mezzo del servizio
postale, la stessa deve ritenersi tempestiva per il
notificante al solo compimento delle formalità a lui
direttamente imposte dalla legge, cioè con la consegna
dell'atto da notificare all'Ufficiale giudiziario, che
può anche risultare dal timbro apposto sull’atto
precisante il numero del "registro cronologico ricorsi"
e la data; l’altra, riguarda il tema di giudizio di
cassazione, "nella parte in cui prevede che la
notificazione si perfeziona, per il notificante, alla
data di ricezione dell'atto da parte del destinatario,
anziché a quella, antecedente, della consegna dell'atto
all'ufficiale giudiziario"- ai fini dell'accertamento
della tempestività, ex art. 370 c.p.c., del
controricorso notificato a mezzo posta - occorre avere
riguardo non al momento della ricezione del plico da
parte del destinatario, ma a quello della sua consegna
all'ufficiale giudiziario; e l’ultima, sempre alla luce
della Corte cost. n. 477 del 2002 riguardante la
temporale scissione degli effetti della notificazione
che ha esteso la portata del principio, ove viene
affermato che il perfezionamento si ha per verificato al
momento della consegna dell'atto all'ufficiale
giudiziario, in presenza di contestazioni che travolgano
in particolare la celerità, non integra la prova certa
(v., decisum della Cassazione), un segno sulla durata
limitata nel tempo che, pur ragionevolmente racchiusa
nell’atto, sia spoglia di qualunque valido riferimento
ad identificarne l’autore e ad esprimerne il fine. In
simile ipotesi, l’intransigente prova della consegna
celere dell'atto da notificare, deve essere proposta
mediante la produzione (18) della ricevuta, rilasciata
dall'agente giudiziario per gli esiti disciplinati
dall'art. 109 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229,
dell'incarico deputatogli e, quindi, del documento
consegnatogli o dell'attestazione dello stesso pubblico
ufficiale della data dì ricezione dell'atto da
notificare.
A seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 3 del 2010 in relazione all’art.
140 c.p.c., giungono le prime sentenze della Cassazione,
in tema di notifica a irreperibile o rifiutata, che si
muovono recependo l’interpretazione dell'intervenuta
modifica. Nel caso di specie, la sentenza della Cass.
Sez. III del 31 marzo del 2010 n. 7809 la quale annulla
le decisioni di primo e secondo grado per
un’irregolarità notificatoria.
La Suprema Corte, investita dalla
rimessione – in ossequio ad esigenze di completezza
dell’analisi normativa – esplora nuovamente la
particolare materia della notifica assolta ai sensi
dell'articolo 140, precisando le ragioni per le quali,
in seguito della citata pronuncia della Corte
Costituzionale, la notifica che ha generato alla
complessiva efficientistica condotta non può essere
stimata perfezionata e asserendo pertanto che in un
sistema modificato, a seguito della dichiarazione di
incostituzionalità dell'art. 140 c.p.c., come
interpretato fino alla sentenza della Corte
Costituzionale citata, ovviamente di immediata
applicazione, le conclusioni cui era correttamente
giunta la Corte di merito non possono più essere
seguite.
Significativa appare ricordare
un’altra sentenza di merito (Tribunale di Udine, Sez.
Civile n. 1183/09 del 04/06/2009, depositata il 20
agosto 2009) la quale è riuscita ad attirare, in maniera
inaspettata, l’attenzione della maggior parte degli
interpreti sulla particolarità della notifica a mezzo
del servizio postale
Sempre su tale versante, Cass. Sez.
civ., ord. 6 dicembre 2001-2 febbraio 2002, n. 1390 che
aveva manifestato la q.l.c. dell'art. 4 comma 3 della
legge 890/82, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.
Infine, Corte di cassazione Sezioni
unite civili Sentenza 14 gennaio 2008, n. 627 e Corte
Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza n.
23588/2008 del 15/09/2008 ove i corpi di polizia
municipale sono abilitati alla notifica dei verbali di
accertamento a mezzo posta senza alcuna limitazione
territoriale. Quindi, la notifica a mezzo posta del
verbale eseguita mediante spedizione del plico da un
ufficio postale sito in un Comune diverso da quello di
appartenenza all’organo notificante è pienamente
legittimo.
4. Note conclusive
Conclusivamente, la pronuncia in
esame merita ogni apprezzamento laddove la Corte ci
offre un seguente apporto tendente a dotare di un
assetto costituzionalmente corretto, il sistema delle
notificazioni degli atti processuali civili.
In breve, la Consulta raffronta
l’odierna norma in tema di notificazioni a mezzo posta,
nella fattispecie l’art. 8 l. n. 890 del 1982 con quella
statuita dall’art. 140 c.p.c. ove viene rilevata una
autentica discrasia con riguardo all’identificazione
della data di perfezionamento della notifica per
l’accipiens.
In realtà, riassumendo tali
considerazioni ove si registrano le seguenti inevitabili
irragionevolezze ossia nelle notificazioni a mezzo
posta, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci
giorni dalla data di spedizione della lettera
raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del
piego, se antecedente; viceversa, con riferimento al
perfezionamento della notifica nei riguardi
dell’accipiens, soltanto alla spedizione della
raccomandata, si dà risalto nella norma statuitiva
dell’art. 140 c.p.c. a tali considerazioni.
Se ne desume, dunque, un pieno
contrasto che non può, in assoluto, trovare plauso
alcuno né essere accettato. Riconoscere, quindi,
l’attimo perfezionativo della notifica ex art. 140 con
il conseguente ritiro della raccomandata da parte del
destinatario o, comunque, decorsi dieci giorni dalla
relativa spedizione, dà la possibilità di far decorrere
i termini per il compimento di un'attività difensiva
solo dalla data in cui l'atto si inserisce
effettivamente nella sfera di conoscibilità del
destinatario, così, evitando la «retrocessione del
contraddittorio» e la conseguente «riduzione dei termini
a difesa» (v., motivazione della sentenza in commento)
che sarebbe avvenuta se si fosse continuato a far
coincidere il perfezionamento della notifica con la
spedizione della raccomandata.
L’interpretazione del “diritto
vivente” come denunciata nella disposizione, nel senso
che secondo i termini per la tutela in giudizio del
destinatario decorrono da un momento antecedente alla
reale conoscibilità dell’atto notificatogli,
trasgredisce i parametri costituzionali per la totale
assenza di equilibrio tra gli interessi del notificante
nei riguardi del quale non sussistono oramai pericoli
correlati ai momenti del procedimento notificatorio e,
quelli del destinatario.
Risolto il problema del momento
perfezionativo, rispetto al procedimento notificatorio
dell'art. 140 c.p.c., alla giurisprudenza di legittimità
non rimane altro che chiarire la portata dell'avviso di
ricevimento (se si tratta di un elemento costitutivo
della notifica, la cui produzione è richiesta a pena di
nullità, o solo di una prova dell'avvenuto
perfezionamento del procedimento notificatorio).
(1) Cfr. Corte cost. 23 settembre,
n. 346 del 1998 ove l’art. 8, terzo comma, della legge
20 novembre 1982, n. 890 veniva dichiarato illegittimo
nella parte in cui prevede che il piego sia restituito
al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del
destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso
l’ufficio postale. Così, anche l’art. 8, secondo comma,
della medesima legge era dichiarato costituzionalmente
illegittimo nella parte in cui non prevedeva che, in
caso di assenza del destinatario (e di rifiuto,
mancanza, inidoneità o assenza delle altre persone
abilitate a ricevere l’atto), sia data notizia al
destinatario medesimo con raccomandata con avviso di
ricevimento del compimento delle formalità prescritte.
V. Cass. civ., sez. V, 11 novembre 2009, n. 23850 ove la
S.C. aveva cassato la sentenza impugnata, che aveva
stimato tardivo l’appello, senza tener conto che il
piego contenente la sentenza impugnata era stato
ritirato soltanto sette giorni dopo la scadenza del
termine di giacenza, e che tale ritardo era giustificato
da intervalli dovuti a festività. Sul tema, con nota di
richiami e nota di R. CAPONI, in Foro it. 1998, I, 2601;
R. CAPONI, La sentenza della Corte costituzionale sulle
notifiche a mezzo posta: processi in corso e rapporti
esauriti in Il Corriere giuridico, 1998, 12, 1430; adde
D. POTETTI, La notifica «per compiuta giacenza» (art. 8
L. 890/82) dopo la sentenza n. 346/98 della Corte cost.
Effetti sui procedimenti in corso in ANPP. 1998, p. 784;
negli stessi termini, v. ex plurimis, Cass. 13 novembre
1989, n. 478 e 17 febbraio 1990, n. 1504; cfr. M.
GAMBARDELLA, Notificazioni col mezzo della posta, in
Cod. proc. pen. Rassegna di Giurisprudenza e dottrina di
LUPO-LATTANZI, libri II-III, p. 352; L. GRILLI, Le
notificazioni penali, Giuffrè 1990; LA ROCCA, Notifica
di atti giudiziari a mezzo del servizio postale. Aspetti
innovativi della recente legge di modifica, in Arch.
civ. 1985, 291; inoltre C. PUNZI, Notificazioni a mezzo
posta e diritto di difesa del cittadino, in Giur. cost.
1991, p. 1982; C. DELL’AGLI, Ancora brevi notazioni
sulla illegittimità costituzionale dell’art. 8, secondo
e terzo comma, L. 20 novembre 1982, n. 890: effettiva
garanzia del notum facere nei confronti dell’accipiens
alla luce della Consulta. Breve commento alla sent.
346/1998 in ANPP, 2001,1; MURRA, Ancora sulla fase di
delegabilità dell’attività di impulso della
notificazione in Giust. Civ., 1998, I, 1907; G. BALENA,
Le notificazioni a mezzo posta dopo l’intervento della
Corte costituzionale, in Giur. it., 1999, 1568; adde,
inoltre TASSONE, Notificazione a mezzo del servizio
postale e salvaguardia del diritto di difesa: la Corte
costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’art. 8, secondo e terzo comma , L. 890/1982, in
Responsabilità Civile e Previdenza, 1999, 1, 60; M.
FIORINI, Notifica a mezzo posta: ai destinatari assenti
occorre inviare anche la raccomandata: La breve giacenza
del plico alla posta non garantiva la reale conoscenza
dell’atto, in Guida al diritto, 1998, f. 39, 26; PUNZI,
Funzione, scopo e risultato della notificazione:
incostituzionalità delle norme sulle notificazioni degli
atti a mezzo del servizio postale; TENCATI,
Notificazioni postali e diritto alla difesa, in Arch.
circ.1998, 970: v., altresì, F.P. LUISO, La
notificazione a mezzo posta dopo l’intervento della
consulta, in Giust. Civ. 1999, II, 361; A. PINCA,
Notificazioni a mezzo del servizio postale: la Corte
accoglie il principio della tutela del destinatario in
Foro pad., 1999, I, 328; M. ROSSETTI, Notifiche a mezzo
posta e diritto di difesa: è tutto oro quel che luce? In
Riv. Giur. circolaz. e trasp.1999, 64; FRAULINI,
Osservazioni sulla nuova disciplina della notificazione
a mezzo posta dopo l'intervento della corte
costituzionale in Giust. civ., 1999, I, 2253; G.
LECCISI, In tema di disciplina delle notificazioni degli
atti a mezzo posta, in Nuove leggi civili, 1998, 824
(2) Così, Cass. 10 agosto 2001, n.
11015, in Giur. imp 2001, 1209.
(3) Il riferimento è a Cass. 25
febbraio 2004, n. 3737, Foro it., 2004, I, 1410
(4) G.U. 4 dicembre 1982, n. 334
(5) Ove ha sancito che la scissione
tra il momento in cui si perfeziona la notifica per il
notificante e per il destinatario con gli effetti della
notificazione a mezzo posta devono, quindi, essere
ricollegati, riguardo il notificante, al solo compimento
delle formalità a lui direttamente imposta dalla legge,
ovvero alla consegna dell’atto da notificare
all’ufficiale giudiziario, essendo la susseguente
attività di quest’ultimo nonché dei suoi ausiliari
(rectius agente postale) schivata totalmente al
controllo nonché alla sfera di disponibilità del
medesimo notificante. In vero, rimane irremovibile, per
il destinatario, il principio del perfezionamento della
notificazione soltanto alla data di ricezione dell’atto,
certificata dall’avviso di ricevimento, con la
conseguente decorrenza da quella medesima data di
qualsiasi termine imposto all’accipiens stesso. A
riguardo cfr. Cass. civ. Sez. III, 11-01-2007, n. 390
(rv. 595600) C.E. c. CCR s.n.c. di Criscione Francesco &
C. (la S.C. , nella specie, ha cassato la sentenza di
merito che aveva ritenuto inammissibile l'atto di
appello, benché dal timbro apposto sul retro dell'ultimo
foglio risultasse l'avvenuto pagamento all'ufficiale
giudiziario dei suoi diritti di notifica e delle
relative tasse erariali nell'ultimo giorno entro il
termine legale dei trenta giorni, dalla notificazione
della sentenza appellata, previsto dall'art. 325 cod.
proc. civ.- Cassa con rinvio, App. Firenze, 3 Dicembre
2002); v. inoltre Cass. civ. Sez. III, 18-03-2005, n.
5967 (rv. 580856). In proposito si rimanda, per una
ricostruzione della disciplina a R. CAPONI, La
notificazione a mezzo posta si perfeziona per il
notificante alla data di consegna all’ufficiale
giudiziario: la parte non risponde delle negligenze di
terzi, in Foro it., 2003, I, 13 ss; C. DELL’AGLI, Ancora
una pronuncia della Corte costituzionale in tema di
notifiche a mezzo posta: autentico corollario di tutela
del diritto di difesa e differenti effetti di notifica
per il notificante e per l’accipiens, in Archivio civ.,
2003, 9, 861; R. CONTE, Diritto di difesa ed oneri della
notifica: l’incostituzionalità degli artt.149 c.p.c.e 4,
comma 3, l. n. 890 del 1982: una rivoluzione
copernicana, in Corriere giur., 2003, 24; GIACALONE,
Nuove regole per le notificazioni a mezzo del servizio
postale. Diverso momento dell’efficacia per mittente e
destinatario, in D&G, 2002, n. 44, 21; GENTILE, Passa il
principio di scissione degli effetti tra attori e
destinatari dell’atto giuridico, in Guida al diritto,
2002, n. 48, 38; M. BRUZZONE, Il momento del
perfezionamento delle notifiche a mezzo posta, in
Corriere trib., 2003, 151; G. VIRGA, Eliminata l’alea
della notifica per posta, in Giust. Amm.,, 2002, 1426;
v., inoltre R. LUPI, Sulla legittimità della
costituzione in giudizio a mezzo posta, in Riv. dir.
trib., 2003, 143; C. GLENDI, Le nuove frontiere della
«notificazione»dopo la sentenza n. 477 del 2002 della
Corte costituzionale, in Riv. giur. trib., 2003, 322; G.
BASILICO, Notifiche a mezzo del servizio postale e
garanzie per le parti, in Giur. Cost., 2003, 1068; E.
DALMOTTO, La Corte manipola la norma sul perfezionamento
della notifica postale: vecchie alternative e nuovi
problemi in Giu. It., 2003, 1549; H. SIMONETTI, Il
perfezionamento delle notificazioni a mezzo posta tra
Costituzione e «diritto vivente»:ovvero la Cassazione
suona (sempre) due volte alla porta della Consulta in
Giur. it., 2003, 627; V. CARBONE - A. BATA’, Il
perfezionamento della notifica in Le notificazioni,
commento articolo per articolo con giurisprudenza e
dottrina, Ipsoa, 2007, 197 ss;
(6) Secondo cui la notifica si
perfeziona, per il notificante, all’atto della consegna
del documento all’ufficiale giudiziario risaltando
l’estesa essenza di una scissione tra i due momenti di
perfezionamento del procedimento de quo. La posizione di
tendenza della Corte cost., in relazione agli artt. 139
e 148, con la pronuncia n. 28 del 2004,si è irrobustita
successivamente. Cfr., per tutti, C. DELLE DONNE, Il
perfezionamento della notifica per il notificante tra il
diritto di difesa e principio del contraddittorio:
riflessioni a margine di un recente intervento
interpretativo della Consulta, in Giur. it., 2004, 940
ss; C. GLENDI, In tutte le notificazioni vale per il
notificante la consegna dell’atto all’ufficiale
giudiziario, in Corriere trib., 2004, 773; adde, inoltre
E. CAMPESE, Il principio della possibile scissione
soggettiva del momento della perfezione del procedimento
notificatorio nell’evoluzione della giurisprudenza della
Corte costituzionale e della Corte di cassazione in
Rass. Locaz., 2004, 395; Vedi anche M. CAMPUS,
Notificazioni a mezzo posta e principio di sufficienza
delle «formalità che non sfuggono alla disponibilità del
notificante», in Studium iuris, 2008, 685; E. DALMOTTO,
La giurisprudenza costituzionale come fonte dell’odierno
sistema delle notificazioni a mezzo posta, in Riv. trim.
dir. proc. civ., 2004, 223; R. CAPONI, Sul
perfezionamento della notificazione nel processo civile
(e su qualche disattenzione della Corte), in Foro it.,
2004, I, 646 ove l’autore non condivide i dicta della
pronuncia della Corte cost. n. 28 del 2004 posto che la
notifica non trova plauso alcuno secondo i motivi della
pronuncia della Corte cost. n. 477 del 2002, per la
semplice ragione che il termine prima del tempo
convenuto del perfezionamento per il notificante non ha
luogo, per le eventuali conseguenze processuali, che la
relazione notificatoria realizza. Si allinea, con il
medesimo amaro giudizio all’autore, anche E. DALMOTTO,
op. cit.; altresì, vds R. GIORDANO, Il perfezionamento
delle notificazioni tra errori colpevoli ed incolpevoli
del notificante, in Giurisprudenza di merito, 2007, 10,
2565
(7) V., a riguardo Corte cost., 26
novembre 2002, n. 477 in Foro it. 2003, I, 13 ss con
nota di R. CAPONI, op. cit.; R. CONTE, op. cit; C.
DELL’AGLI, op. cit; adde, inoltre Tribunale di Roma,
ord. del 12 marzo 2003 in Giur. it., 2003, 1407 il quale
ha stimato, in forza del sistema di applicazione del
principio sostenuto dalla Corte cost., che la notifica
eseguita a mezzo posta si perfeziona per il notificante
con il completamento delle modalità a lui ordinate ex
lege.
(8) V., in particolare la pronuncia
n. 213 del 1975 che, fra l’altro, ha puntualizzato che,
nella sfera del processo civile «il diritto di difesa di
ciascuna parte va contemperato con quello dell’altra,
cosicché, con riguardo alle notifiche, a ragione vengono
tenuti presenti non solo gli interessi del destinatario
dell’atto, ma anche le esigenze del notificante, sul
quale possono gravare oneri di notifica entro i termini
di decadenza»; n. 76 e n. 148 del 1976 ed infine n. 192
del 1980 che avevano declarato la manifesta infondatezza
di simili questioni di legittimità costituzionale della
stessa posizione, sollevate nella parte in cui questa
concorda di stimare irreprensibile la notificazione
dalla data di spedizione della raccomandata
all’accipiens e l’acclusione all’atto originale
dell’avviso di ricevimento.
(9) Sulla questione, cfr., Cass.
Civ., Sezioni unite, 13 gennaio 2005, n. 458
(10) Cass. Civ., Sezioni unite, 14
gennaio 2008, n. 627.
(11) V., in Gazz. Uff. n. 39, I,
Serie Speciale, 30 settembre 1998; Cfr., in Foro it.
1998, I, 2601, con nota di richiami e nota di R. CAPONI;
V., per un approfondimento, C. DELL’AGLI, Ancora brevi
notazioni sulla illegittimità costituzionale dell’art.
8, secondo e terzo comma, L. 20 novembre 1982, n. 890:
effettiva garanzia del notum facere nei confronti
dell’accipiens alla luce della Consulta. Breve commento
alla sent. 346/1998 in ANPP, 2001,1; MURRA, Ancora sulla
fase di delegabilità dell’attività di impulso della
notificazione in Giust. Civ., 1998, I, 1907; G. BALENA,
Le notificazioni a mezzo posta dopo l’intervento della
Corte costituzionale, in Giur. it., 1999, 1568; adde,
inoltre TASSONE, Notificazione a mezzo del servizio
postale e salvaguardia del diritto di difesa: la Corte
costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’art. 8, secondo e terzo comma , L. 890/1982, in
Responsabilità Civile e Previdenza, 1999, 1, 60; M.
FIORINI, Notifica a mezzo posta: ai destinatari assenti
occorre inviare anche la raccomandata: La breve giacenza
del plico alla posta non garantiva la reale conoscenza
dell’atto, in Guida al diritto, 1998, f. 39, 26; PUNZI,
Funzione, scopo e risultato della notificazione:
incostituzionalità delle norme sulle notificazioni degli
atti a mezzo del servizio postale; TENCATI,
Notificazioni postali e diritto alla difesa, in Arch.
circ.1998, 970: v., altresì, F.P. LUISO, La
notificazione a mezzo posta dopo l’intervento della
consulta, in Giust. Civ. 1999, II, 361; A. PINCA,
Notificazioni a mezzo del servizio postale: la Corte
accoglie il principio della tutela del destinatario in
Foro pad., 1999, I, 328; M. ROSSETTI, Notifiche a mezzo
posta e diritto di difesa: è tutto oro quel che luce? in
Riv. Giur. circolaz. e trasp.1999, 64; FRAULINI,
Osservazioni sulla nuova disciplina della notificazione
a mezzo posta dopo l'intervento della corte
costituzionale in Giust. civ., 1999, I, 2253; A.
FAROLFI, Notifiche a mezzo posta nel processo civile, in
Le notificazioni a mezzo posta, pag. 9 ss., Suppl. vol.
n. 5/2009 di Giurispudenza di merito, Giuffrè editore;
L. SCARANO, Le notificazioni in Contratto
Impresa/Europa, 2006, 2 CEDAM
(12) Si riproduce l’art. 8 della
citata legge, nel testo anteriore all’intervento della
Consulta. “Se il destinatario o le persone alle quali
può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di
ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il
destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il
registro di consegna, il che equivale a rifiuto del
piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di
ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa
dal destinatario, il nome ed il cognome della persona
che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone,
quindi, la data e la propria firma sull'avviso di
ricevimento che è subito restituito al mittente in
raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto
del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha
per eseguita alla data suddetta. Se le persone abilitate
a ricevere il piego, in luogo del destinatario,
rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di
consegna, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo
per temporanea assenza del destinatario o per mancanza,
inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il
piego è depositato subito nell'ufficio postale. L'agente
postale rilascia avviso al destinatario” mediante
affissione alla porta d'ingresso oppure mediante
immissione nella cassetta della corrispondenza
dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Di tutte
le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi
che li hanno determinati è fatta menzione sull'avviso di
ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente
postale, è unito al piego. Trascorsi dieci giorni dalla
data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio
postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne
abbia curato il ritiro, il piego stesso è datato e
sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito
in raccomandazione, unitamente all'avviso di
ricevimento, al mittente con l'indicazione «non
ritirato». La notificazione si ha per eseguita, decorsi
dieci giorni dalla data del deposito. Nel caso, invece,
che durante la permanenza del piego presso l'ufficio
postale il destinatario o un suo incaricato ne curi il
ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di
ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal
suo incaricato, è subito spedito al mittente, in
raccomandazione. La notificazione si ha per eseguita
alla data del ritiro del piego. Qualora la data delle
eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o
sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per
eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione
dell'avviso stesso.
(13) Tra le altre, negli stessi
termini, cfr., ex plurimis, Cass. 13 novembre 1989, n.
478 e 17 febbraio 1990, n. 1504;
(14) La Corte, sine dubio, ha
risolto la censura offerta con copiosa prospettazione di
approvata declaratoria di illegittimità costituzionale
dell’art. 8, comma terzo della L. 20 novembre 1982, n.
890.
(15) In particolare, si veda, Corte
Cost. n. 213 del 15 luglio 1975, confermata
successivamente dalla giurisprudenza n. 148 del 1976, n.
57 del 1978 e n. 192 del 1980 cit;
(16) A tale proposito, il
regolamento CE n. 1348/2000 del Consiglio dell’Unione
Europa, datato 29 maggio 2000 elargì un notevole
impegno, sostanzialmente alla “Notificazione ed alla
comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari
ed extragiudiziali in materia civile e commerciale”,
conferendo la massima garanzia sull’ “effettività” della
notificazione, tesa proprio a sottrarre ad inique
danneggiamenti l’attento notificante.
(17) Così Cass. civ., Sez. lavoro,
01/04/2005, n.6836; Cass. civ., Sez. Unite, 29/04/2003,
n. 6632 e, non ultimo Cass. civ., Sez. V, 29/09/2004, n.19508
(18) A riguardo, in tal senso,
nella fattispecie, ex art. 372 c.p.c., attesa la
necessaria comprovazione e, conseguentemente,
l'attendibilità del ricorso. |