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Efficacia probatoria delle sentenze penali nel giudizio civile-Studio legale law.it

 

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La sentenza di applicazione di pena patteggiata presuppone sempre una ammissione di colpevolezza

 

 

 

Alcuni militari, nell’espletamento del servizio, venivano aggrediti e coinvolti in scontri da facinorosi e, a seguito delle aggressioni subite, riportavo lesioni che li costringevano a assentarsi dal servizio. Il Ministero della difesa ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze i responsabili delle lesioni per sentirli condannare in solido al risarcimento del danno consistente negli emolumenti corrisposti durante l’assenza dal servizio a sei carabinieri, dipendenti del Ministero, che avevano subito lesioni in conseguenza dei fatti oggetto di procedimento penale davanti al Tribunale di Pistoia definito a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti.

I convenuti si sono costituiti in giudizio, eccependo l’inidoneità probatoria nel giudizio civile delle sentenze del giudice penale emesse a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Con la Sentenza n. 1898/2011, il Tribunale ha accolto il ricorso. Dopo aver ricostruito i fatti, sulla base delle sentenze penali, il Tribunale ha rilevato che tranne qualche isolata pronuncia, si riscontra sul punto che la giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, riconosce l’efficacia probatoria delle sentenze penali di applicazione della pena su richiesta delle parti nel giudizio civile.

Infatti, la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità e il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Pertanto la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare quale sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall’onere della prova. Tale riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato quale prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile. La sentenza di pattegiamento presuppone pur sempre una ammissione di colpevolezza, neanche tanto implicita, in quanto è lo stesso imputato a chiedere, in accordo col p.m. l’applicazione a suo carico di una pena, pur ridotta di un terzo in forza di tale sua scelta ‘deflattiva’, un elementare senso di logica giuridica, di buon senso comune e di ragionevole valutazione della posta in gioco impone di considerare che colui che si sa innocente non si determina a chiedere l’applicazione a suo carico di una pena, pur ridotta di un terzo, se non a causa di evidenti e concrete ragioni, di modo che la mancata esplicitazione/dimostrazione in sede civile da parte del convenuto, assunto danneggiante, dell’esistenza di serie e gravi ragioni che lo hanno determinato alla scelta del patteggiamento in sede penale costituisce un grave, corposo indizio che rafforza ulteriormente l’ammissione di colpevolezza.

Anna Teresa Paciotti

 

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