di Roberto Proietti
La tutela prevista in caso di
inerzia della pubblica amministrazione è diretta ad
accertare se il silenzio serbato a fronte dell'istanza
del privato violi o meno l'obbligo di concludere il
procedimento avviato ad iniziativa di parte attraverso
l'adozione di un provvedimento esplicito.
Con sentenza 18 maggio 2011, n.
4310, il TAR Lazio, Sezione II Ter ha affermato che il
meccanismo del silenzio - nel rito speciale introdotto
dall'art. 21 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034, ora
disciplinato dall'art. 117 Cod. proc. amm. - è diretto
ad accertare se l'inerzia serbata dalla Pubblica
amministrazione in ordine all'istanza del privato violi
o meno l'obbligo di concludere il procedimento avviato
ad iniziativa di parte attraverso l'adozione di un
provvedimento esplicito.
La nuova disciplina ha peraltro
accolto il principio della convertibilità del rito
camerale in ordinario, con contestuale fissazione
dell'udienza pubblica per la discussione del ricorso
(comma 5), consentendo, quindi, che il successivo
provvedimento espresso o un atto connesso con l'oggetto
della controversia - emanati dall’amministrazione nelle
more del giudizio sul silenzio - possano essere
impugnati anche con motivi aggiunti, "nei termini e con
il rito previsto per il provvedimento espresso".
Con la precisazione che in tal caso
l'intero giudizio prosegue con il rito ordinario (comma
6), venendo altresì regolata anche la proposizione -
contestuale a quella contro il silenzio - dell'azione di
risarcimento del danno per inosservanza dolosa o colposa
del termine per provvedere.
In tal caso, il giudice può
definire con il rito camerale l'azione avverso il
silenzio e fissare l'udienza pubblica per la trattazione
della domanda risarcitoria (comma 7).
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