Il Codice si compone di 74 articoli.
Nel titolo I, intitolato “Disposizioni generali”, vengono
definitivamente
individuate le competenze statali in materia di turismo sulla base del
principio di sussidiarietà, di competenza legislativa statale esclusiva
e
concorrente, per la valorizzazione, lo sviluppo e la competitività, a
livello
interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale
risorsa
del Paese e per il riordino dell’offerta turistica italiana”.
Si rielabora, altresì, il concetto di impresa turistica, finora
limitato alle
imprese ricettive, per includervi anche il settore extraricettivo, le
agenzie
di viaggio e i tour operator che non erano considerati tali dalla legge
del
1983.
Inoltre, il codice rende finalmente effettiva la completa equiparazione
delle
imprese turistiche a quelle industriali ai fini del riconoscimento dei
contributi, sovvenzioni, agevolazioni, incentivi e benefici di qualsiasi
genere.
In attuazione del disposto di cui all’articolo 30 della convenzione
dell’Onu
del 2006, il titolo I afferma un principio fondamentale teso a garantire
alle
persone diversamente abili “il diritto di fruire dell’offerta turistica
in modo
completo e in autonomia”, intervenendo sulla sua accessibilità, così da
permettere a tutti un miglioramento della propria qualità di vita.
Infine, viene agevolato ed incentivato il turismo con animali al
seguito.
Il successivo titolo II prevede una disciplina delle professioni
turistiche
volta a coniugare i principi di liberalizzazione e di apertura di
mercato con
l’esigenza di salvaguardare e valorizzare le specifiche professionalità
turistiche, in modo da assicurare elevati standard qualitativi dei
servizi
turistici. Inoltre, mira a sviluppare il mercato del lavoro attraverso i
percorsi formativi destinati ai giovani: l’esigenza è quella di
incrementare
un circolo virtuoso anche attraverso specifici collegamenti e accordi
con il
mondo della formazione, volto a garantire il lavoro sia a chi si
affaccia al
settore per la prima volta sia a chi opera stagionalmente.
Nel successivo titolo III il codice provvede a riordinare ed
adeguare la
disciplina in tema di strutture ricettive attraverso le definizioni
generali
delle stesse, in un’ottica di necessaria modernizzazione, di trasparenza
e
garanzia per il turista degli standard qualitativi e delle condizioni
praticate.
Si prevedono, inoltre, le misure di semplificazione ed accelerazione
(oggetto specifico della delega e obiettivo principale del Codice) delle
procedure di apertura e operatività di tutte strutture ricettive,
mediante
l’eliminazione di inutili appesantimenti di natura burocratiche. In
particolare, vengono messe a disposizione degli operatori alcune
rilevanti
misure di semplificazione che consentiranno l’apertura o la modifica
dell’attività mediante una semplice comunicazione (s.c.i.a.) ad un unico
interlocutore (sportello unico).
Infine, il codice affida al Presidente del consiglio dei Ministri o al
Ministro
delegato, d’intesa con le regioni, il compito di fissare gli standard
minimi
nazionali dei servizi e delle dotazioni di tutte le strutture ricettive,
anche al
fine di una loro uniforme classificazione, richiesta da tempo dalle
categorie interessate e arricchita con un moderno sistema di rating.
Tutto
questo in una rinnovata ottica di trasparenza a garanzia del turista, di
omogeneità degli standard dell’offerta e con l’obbiettivo di accrescere
anche la competitività internazionale del settore.
Il titolo IV è dedicato alle agenzie di viaggio. Viene fornito il
sostegno
all’esercizio di tale professione, con conseguente valorizzazione
dell’agente di viaggio e adeguamento alle nuove tecnologie e, al tempo
stesso, viene garantita una tutela, sia agli operatori che ai
consumatori, nei
confronti di possibili truffe, come quelle verificatesi di recente e
messe in
atto da imprese non legittimate allo svolgimento delle attività. In
particolare, le nuove norme sottopongono le agenzie operanti online alle
medesime regole e controlli cui sono soggette le altre imprese
tradizionali.
Il codice individua nuove forme di garanzia anche attraverso la stipula
di
congrue polizze assicurative che tutelino, da un lato, il turista da
qualsiasi
rischio connesso con il viaggio e, al contempo, sollevino gli operatori
dalle
conseguenti possibili ricadute economiche relative.
Nel titolo V vengono definite le tipologie dei prodotti
turistici,
individuando i relativi circuiti di eccellenza, nell’ottica di
incentivare la
promozione di settori specifici: il turismo della natura, che introduce
anche
una valorizzazione del nostro patrimonio faunistico come attrazione
turistica; il turismo della montagna; il turismo del mare; il turismo
dei
laghi e dei fiumi; il turismo religioso, volto a riaffermare e
diffondere
anche la conoscenza delle nostre radici cristiane; il turismo
enogastronomico, per valorizzare a fini turistici una delle tipiche
eccellenze del made in Italy; il turismo termale inteso nella sua più
ampia
accezione di turismo del benessere; il turismo dello sport e del golf;
il
turismo congressuale; il turismo giovanile; il turismo del made in
Italy; il
turismo delle arti e dello spettacolo; il turismo culturale, che
individua
appositi strumenti di valorizzazione in chiave turistica del patrimonio
artistico e culturale, anche assicurando la predisposizione di materiale
informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue francese, inglese,
tedesco e, preferibilmente, in lingua cinese. In particolare, al turismo
culturale è dedicato uno specifico capo che individua appositi strumenti
di
valorizzazione, in chiave turistica, del grande patrimonio del nostro
Paese,
da attuare, in sinergia con il Ministero per i Beni e le attività
culturali e con
gli enti territoriali;
Inoltre, anche in un’ottica di necessaria destagionalizzazione del
settore,
vengono riordinate le norme sul turismo sociale, adeguando la disciplina
in
tema di Buoni Vacanza quale fondamentale strumento che permette
l’erogazione di un contributo dello Stato alla fasce più deboli della
popolazione. In tale ottica, si specificano e consolidano gli strumenti
di
finanziamento, prevedendo anche il ricorso ad una parte delle risorse
dell’8 per mille destinate allo Stato.
il titolo VI introduce una normativa particolarmente innovativa a
tutela del
turista, inteso come consumatore di tipo speciale, in quanto non
attrezzato
a risolvere i problemi che si pongono in un luogo lontano dalla sua
dimora,
riconoscendogli, in particolare, diritto al risarcimento del danno da
vacanza rovinata sulla base di specifici e puntuali criteri. Tali
criteri
vengono dettati anche a garanzia degli operatori turistici, oggi esposti
ad
una radicale incertezza dovuta ai contrastanti orientamenti della
giurisprudenza.
In questa prospettiva, il nuovo testo valorizza anche il cosiddetto
“turismo
per motivazione”, tiene conto cioè, nella valutazione del danno, delle
specifiche esigenze ricreative che il viaggio mira a soddisfare e che un
eventuale inadempimento può compromettere.
Nel dettaglio, viene inoltre ridefinito il concetto di pacchetto
turistico,
considerando tale l’insieme dei servizi venduti anche in via telematica
da
un unico operatore.
In stretta connessione con la disciplina contenuta nel titolo
precedente, il
Titolo VII
prevede l’adeguamento
della disciplina nazionale a quella
europea in tema di multiproprietà, istituto che in prevalenza viene
utilizzato per finalità turistiche.
Inoltre, quest’ultimo titolo prevede il riordino degli organismi
pubblici
operanti nel settore del turismo, in un’ottica di promozione di maggiore
sinergia con gli stessi.
In proposito, un’importante novità è costituita dal Comitato permanente
di
Promozione del Turismo in Italia, partecipato da tutti i soggetti
pubblici e
privati del sistema turistico (Ministero del turismo ed eventuali altri
Ministeri che potranno essere di volta in volta coinvolti, territorio,
enti
locali e imprese).
In particolare, Il Comitato promuove, tra l’altro, l’identificazione
omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del
turista;
il sostegno e l’assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare
l’offerta turistica nazionale; l’immagine dell’Italia e del Made in
Italy a
fini turistici all’interno dei confini nazionali; il raccordo e la
cooperazione
tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo;
Al fine di incentivare la riqualificazione e l’innalzamento della
qualità
della nostra offerta turistica, il Codice prevede, infine,
riconoscimenti per
le imprese e gli imprenditori che si sono distinti nel comparto:
l’attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico
(“Maestro
di cucina italiana”) e quella di eccellenza turistica nel settore
alberghiero
(“Maestro dell’ospitalità italiana”). Ulteriori riconoscimenti in
termini di
medaglie al merito del turismo per la valorizzazione dell’immagine
dell’Italia sono riconosciuti agli operatori che con la loro
professionalità
hanno coltivato l’eccellenza italiana nel mondo.
Infine, il Codice fornisce al turista gli strumenti di informazione
(carta dei
servizi), assistenza (call center) e tutela, mediante le innovative
modalità
di
risoluzione immediata ed extragiudiziale delle controversie |