LEZIONI PRATICO-OPERATIVE DI RECUPERO CREDITI
STRAGIUDIZIALE
Affrontiamo questo primo paragrafo
operando una iniziale fondamentale distinzione tra le
tipologie di debitori, da una parte quelli che NON
POSSONO pagare, dall'altra quelli che NON VOGLIONO.
Il recupero del credito, in determinati casi, per essere
portato a compimento con successo, necessita di uno
specifico approccio nei confronti del debitore, per cui
il primo passo fondamentale è quello di cercare di
comprendere la situazione, anche psicologica, di
quest'ultimo.
Senza naturalmente entrare nel merito di quelle che sono
le indubbie capacità di ogni professionista del recupero
del credito di saper consigliare al proprio assistito il
necessario approccio con il debitore, a seconda delle
diverse situazioni, mi permetto qui di suggerire il
seguente iter metodologico.
Nelle
situazioni di cui al primo caso, ovvero di chi non può
pagare (per tutta una serie di motivi, che possono
spaziare da un affare andato male, piuttosto che da una
difficile congiuntura economica, etc.) la tecnica più
efficace, da mettersi in pratica dopo l'infruttuoso
trascorrere del tempo in cui il pagamento sarebbe dovuto
avvenire (o per contratto, o per promessa verbale del
debitore), è quella di adottare uno dei seguenti
approcci al problema:
–
approccio morbido: (è consigliabile effettuare una
telefonata di garbato sollecito al debitore, evitando il
riferimento ad alcun genere e tipo di azioni legali,
mostrando comprensione per le difficoltà al tempestivo
pagamento che verranno addotte dal debitore. Può essere
opportuno che “il pagamento del debito”, sebbene sia il
motivo principale della chiamata di sollecito, non sia
fato percepire come tale, e vi si faccia quindi accenno
dopo una serie di cordiali convenevoli);
–
approccio morbido ma più determinato: (nel momento in
cui una o più telefonate non dovessero sortire l'esito
sperato, si rende necessaria una formalizzazione della
comunicazione di sollecito, a mezzo fax, e.mail, o
semplice lettera). Se possibile, almeno in questa fase,
sarebbero da evitarsi telegrammi o raccomandate, la cui
maggior “ufficialità” potrebbe contribuire a far sentire
il debitore (che momentaneamente NON può pagare)
oppresso dal creditore. E' consigliabile un tenore dello
scritto conciliante ed amichevole, presentato come
garbato invito a provvedere al pagamento di quelle
prestazioni cui già si è precedentemente parlato al
telefono, ma che sono tuttora non onorate. La richiesta
scritta produce in ogni caso il primo fatto giuridico
del recupero del credito, ovvero l'esistenza di un
documento che certifica il primo passo concreto del
creditore per la tutela del proprio interesse.
Il
possibile testo della comunicazione potrebbe essere il
seguente:
“Gentile Sig. _________ (oppure Caro _______ a seconda
della confidenza che si ha con il debitore),
faccio seguito alle telefonate finora intercorse per
rammentarLe il pagamento della fattura n _______ del
________ che, a seguito della periodica verifica
contabile, risulta ancora non onorata. Essendo oramai
trascorsi __________ mesi dall'invio delle medesima, e
non essendovi state contestazioni in merito, si confida
nel pagamento della stessa prima del trimestre di
fatturazione (meglio, in questa fase, non stabilire un
termine perentorio di pagamento, es: entro 15 giorni dal
ricevimento della richiesta, affinchè la comunicazione
non assuma le vesti formali di una vera e propria
diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., atto ultimo
prima del ricorso all'autorità giudiziaria). Certi che
si provvederà da parte Sua come richiesto, e che le
nostre società continueranno la loro proficua
collaborazione, si porgono i migliori saluti.”
–
approccio risoluto: solo e se la telefonata/e e la
successiva/e informale comnunicazione/i (fax o e.mail)
non hanno sortito l'effetto desiderato, si rende
necessario procedere formalizzando la richiesta con
raccomandata o telegramma (la cui tracciabilità di
corrispondenza diventa fondamentale in termini di
interruzione della prescrizione e costituzione di messa
in mora del debitore. Sebbene si passi da un terreno
informale ed uno formale, mantenere comunque il tono
cortese ed amichevole di cui ai due punti che precedono,
sempre nell'ottica di venire incontro alle difficoltà
del debitore al fine di non pregiudicarsi i futuri
rapporti commerciali con il medesimo. N.B. Sebbene la
tentazione sia forte (e la mia personale casistica
professionale ne sia a riprova) evitare assolutamente di
rivolgersi con il “LEI” al debitore con cui ci si è
sempre fino a poco prima dati del “TU”, dal momento che
la marcata presa di distanza da un tono confidenziale
avrebbe l'inevitabile effetto di irrigidire il debitore
(estremizzando il discorso, ricordo che in un processo
il mio assistito, fratello della controparte in una
vertenza ereditaria, si era in pubblica udienza rivolto
al giudice definendomi “l'avvocato di parte convenuta”
...ineccepibile in termini processuali, devastante in
termini umani);
Il
possibile testo della comunicazione potrebbe essere il
seguente:
“Gentile Sig. _____,
faccio seguito ai purtroppo finora vani solleciti di
pagamento della fattura n _______ del _________
trasmessaLe il __________, mai contestata, per
comunicarLe che, persistendo l'inadempimento, mi vedrò
costretto a trasmettere quanto prima la pratica al
legale della società affinchè provveda al recupero del
credito. Resterò in attesa giorni 5 dalla ricezione
della presente per una Sua comunicazione, anche solo
telefonica, al fine di definire la questione nei termini
amichevoli che sempre hanno contraddistinto il nostro
reciproco operare.”
–
Approccio determinato: qualora, nemmeno a fronte di un
approccio garbato ma risoluto, il debitore abbia
manifestato la volontà di provvedere al pagamento, in
modo dilazionato o parziale che sia, si rende necessario
il successivo intervento, il quale, per risultare sia
determinato che credibile, dovrà contenere la formale
intimazione ad adempiere alla prestazione, ed anche il
termine (solitamente 15 giorni, anche se il tempo può
variare a seconda della natura della prestazione, come
stabilito dall'art. 1454 c.c.) entro cui provvedere.
Per
una più compiuta analisi della diffida ad adempiere si
rimanda integralmente al primo paragrafo del prossimo
capitolo, dovendosi oramai trattare, in questo caso, di
questioni che esulano dalle tecniche di comunicazione
con il debitore e afferiscono al recupero del credito
vero e proprio.
Le
tipologie di comunicazione sopra indicate (tranne
l'ultima), possono essere adottate anche su consiglio
dell'avvocato dopo aver ricevuto l'incarico al recupero,
precisamente consigliando al proprio assistito di
inviarle personalmente (magari dopo il vaglio, se non la
materiale redazione delle medesime da parte del
professionista). Ciò al fine di evitare che il debitore
(il riferimento è sempre a quello che NON PUO' pagare),
possa rimanere contrariato dal fatto che il creditore,
anziché tentare una morbida via personale al recupero,
si sia rivolto ad un professionista, formalizzando
quindi il tutto, a discapito di un iter che poteva
essere in altro modo risolto (l'invio di una richiesta
sulla c.d. “carta intestata” raggela il rapporto e fa
sempre un qual certo effetto in capo al destinatario).
E' infatti sempre consigliabile l'utilizzo di una
“premura ragionata” nell'approccio con il debitore, se
non altro per il fatto che un suo pagamento spontaneo
(per quanto sollecitato) è in ogni caso preferibile ad
un recupero forzoso.
Tutt'altro approccio sarà invece da utilizzarsi nei
confronti del debitore che NON VUOLE pagare, in quanto,
a fronte della risoluta e deliberata volontà di non
adempiere alle proprie obbligazioni, non esiste tecnica
persuasiva che possa sortire l'effetto sperato. Dovrà
essere quindi abile il creditore, o il professionista da
lui incaricato, a individuare sin da subito (o comunque
quanto prima) il debitore che, pur manifestando una
tartufesca volontà a voler provvedere al pagamento, sia
in realtà risoluto nel rimanere inadempiente, adottando
quindi una strategia unicamente finalizzata a far
sprecare tempo e risorse al creditore.
Allorquando un debitore:
–
espressamente dichiara, verbalmente o per iscritto, di
non voler adempiere;
– si
rende costantemente irreperibile (magari ad un recapito
telefonico cui prima era sempre facilmente
rintracciabile);
–
solleva contestazioni “sospette” alla fattura inviatagli
(ad esempio lamentando una non corretta esecuzione dei
lavori a distanza di parecchi mesi dalla fine dei
medesimi, quasi sempre in coincidenza con la richiesta
di pagamento);
–
inizia ad accampare scuse che mirano a toccare il buon
cuore del creditore (tra le più ricorrenti vi sono le
difficili condizioni di salute in cui versa un familiare
stretto)
pare
opportuno procedere sin da subito con una formale
diffida ad adempiere che sgombri il campo da possibili
equivoci su quella che è la volontà del creditore di
procedere al recupero forzoso di quanto dovutogli. Se si
ha sentore che il debitore intenda NON pagare, ogni
tecnica di persuasione avrebbe come unico scopo quello
di perdere tempo prezioso che, nelle procedure esaminate
da questo volume, si traducono inesorabilmente in
maggiori possibilità per il debitore di poter provvedere
a liberarsi o a occultare i propri beni, al fine di
sottrarli alla futura esec
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