Avv. Paolo Nesta


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Brevi cenni sulle tecniche relazionali con il debitore insolvente- Marco FACCIOLI –Pers. e danno.it

 

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LEZIONI PRATICO-OPERATIVE DI RECUPERO CREDITI STRAGIUDIZIALE

 

Affrontiamo questo primo paragrafo operando una iniziale fondamentale distinzione tra le tipologie di debitori, da una parte quelli che NON POSSONO pagare, dall'altra quelli che NON VOGLIONO.
Il recupero del credito, in determinati casi, per essere portato a compimento con successo, necessita di uno specifico approccio nei confronti del debitore, per cui il primo passo fondamentale è quello di cercare di comprendere la situazione, anche psicologica, di quest'ultimo.
Senza naturalmente entrare nel merito di quelle che sono le indubbie capacità di ogni professionista del recupero del credito di saper consigliare al proprio assistito il necessario approccio con il debitore, a seconda delle diverse situazioni, mi permetto qui di suggerire il seguente iter metodologico.

Nelle situazioni di cui al primo caso, ovvero di chi non può pagare (per tutta una serie di motivi, che possono spaziare da un affare andato male, piuttosto che da una difficile congiuntura economica, etc.) la tecnica più efficace, da mettersi in pratica dopo l'infruttuoso trascorrere del tempo in cui il pagamento sarebbe dovuto avvenire (o per contratto, o per promessa verbale del debitore), è quella di adottare uno dei seguenti approcci al problema:

 

– approccio morbido: (è consigliabile effettuare una telefonata di garbato sollecito al debitore, evitando il riferimento ad alcun genere e tipo di azioni legali, mostrando comprensione per le difficoltà al tempestivo pagamento che verranno addotte dal debitore. Può essere opportuno che “il pagamento del debito”, sebbene sia il motivo principale della chiamata di sollecito, non sia fato percepire come tale, e vi si faccia quindi accenno dopo una serie di cordiali convenevoli);

– approccio morbido ma più determinato: (nel momento in cui una o più telefonate non dovessero sortire l'esito sperato, si rende necessaria una formalizzazione della comunicazione di sollecito, a mezzo fax, e.mail, o semplice lettera). Se possibile, almeno in questa fase, sarebbero da evitarsi telegrammi o raccomandate, la cui maggior “ufficialità” potrebbe contribuire a far sentire il debitore (che momentaneamente NON può pagare) oppresso dal creditore. E' consigliabile un tenore dello scritto conciliante ed amichevole, presentato come garbato invito a provvedere al pagamento di quelle prestazioni cui già si è precedentemente parlato al telefono, ma che sono tuttora non onorate. La richiesta scritta produce in ogni caso il primo fatto giuridico del recupero del credito, ovvero l'esistenza di un documento che certifica il primo passo concreto del creditore per la tutela del proprio interesse.

Il possibile testo della comunicazione potrebbe essere il seguente:

 

“Gentile Sig. _________ (oppure Caro _______ a seconda della confidenza che si ha con il debitore),

faccio seguito alle telefonate finora intercorse per rammentarLe il pagamento della fattura n _______ del ________ che, a seguito della periodica verifica contabile, risulta ancora non onorata. Essendo oramai trascorsi __________ mesi dall'invio delle medesima, e non essendovi state contestazioni in merito, si confida nel pagamento della stessa prima del trimestre di fatturazione (meglio, in questa fase, non stabilire un termine perentorio di pagamento, es: entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, affinchè la comunicazione non assuma le vesti formali di una vera e propria diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., atto ultimo prima del ricorso all'autorità giudiziaria). Certi che si provvederà da parte Sua come richiesto, e che le nostre società continueranno la loro proficua collaborazione, si porgono i migliori saluti.”

– approccio risoluto: solo e se la telefonata/e e la successiva/e informale comnunicazione/i (fax o e.mail) non hanno sortito l'effetto desiderato, si rende necessario procedere formalizzando la richiesta con raccomandata o telegramma (la cui tracciabilità di corrispondenza diventa fondamentale in termini di interruzione della prescrizione e costituzione di messa in mora del debitore. Sebbene si passi da un terreno informale ed uno formale, mantenere comunque il tono cortese ed amichevole di cui ai due punti che precedono, sempre nell'ottica di venire incontro alle difficoltà del debitore al fine di non pregiudicarsi i futuri rapporti commerciali con il medesimo. N.B. Sebbene la tentazione sia forte (e la mia personale casistica professionale ne sia a riprova) evitare assolutamente di rivolgersi con il “LEI” al debitore con cui ci si è sempre fino a poco prima dati del “TU”, dal momento che la marcata presa di distanza da un tono confidenziale avrebbe l'inevitabile effetto di irrigidire il debitore (estremizzando il discorso, ricordo che in un processo il mio assistito, fratello della controparte in una vertenza ereditaria, si era in pubblica udienza rivolto al giudice definendomi “l'avvocato di parte convenuta” ...ineccepibile in termini processuali, devastante in termini umani);

Il possibile testo della comunicazione potrebbe essere il seguente:

 

“Gentile Sig. _____,

faccio seguito ai purtroppo finora vani solleciti di pagamento della fattura n _______ del _________ trasmessaLe il __________, mai contestata, per comunicarLe che, persistendo l'inadempimento, mi vedrò costretto a trasmettere quanto prima la pratica al legale della società affinchè provveda al recupero del credito. Resterò in attesa giorni 5 dalla ricezione della presente per una Sua comunicazione, anche solo telefonica, al fine di definire la questione nei termini amichevoli che sempre hanno contraddistinto il nostro reciproco operare.”

 

– Approccio determinato: qualora, nemmeno a fronte di un approccio garbato ma risoluto, il debitore abbia manifestato la volontà di provvedere al pagamento, in modo dilazionato o parziale che sia, si rende necessario il successivo intervento, il quale, per risultare sia determinato che credibile, dovrà contenere la formale intimazione ad adempiere alla prestazione, ed anche il termine (solitamente 15 giorni, anche se il tempo può variare a seconda della natura della prestazione, come stabilito dall'art. 1454 c.c.) entro cui provvedere.

Per una più compiuta analisi della diffida ad adempiere si rimanda integralmente al primo paragrafo del prossimo capitolo, dovendosi oramai trattare, in questo caso, di questioni che esulano dalle tecniche di comunicazione con il debitore e afferiscono al recupero del credito vero e proprio.

 

Le tipologie di comunicazione sopra indicate (tranne l'ultima), possono essere adottate anche su consiglio dell'avvocato dopo aver ricevuto l'incarico al recupero, precisamente consigliando al proprio assistito di inviarle personalmente (magari dopo il vaglio, se non la materiale redazione delle medesime da parte del professionista). Ciò al fine di evitare che il debitore (il riferimento è sempre a quello che NON PUO' pagare), possa rimanere contrariato dal fatto che il creditore, anziché tentare una morbida via personale al recupero, si sia rivolto ad un professionista, formalizzando quindi il tutto, a discapito di un iter che poteva essere in altro modo risolto (l'invio di una richiesta sulla c.d. “carta intestata” raggela il rapporto e fa sempre un qual certo effetto in capo al destinatario). E' infatti sempre consigliabile l'utilizzo di una “premura ragionata” nell'approccio con il debitore, se non altro per il fatto che un suo pagamento spontaneo (per quanto sollecitato) è in ogni caso preferibile ad un recupero forzoso.

 

Tutt'altro approccio sarà invece da utilizzarsi nei confronti del debitore che NON VUOLE pagare, in quanto, a fronte della risoluta e deliberata volontà di non adempiere alle proprie obbligazioni, non esiste tecnica persuasiva che possa sortire l'effetto sperato. Dovrà essere quindi abile il creditore, o il professionista da lui incaricato, a individuare sin da subito (o comunque quanto prima) il debitore che, pur manifestando una tartufesca volontà a voler provvedere al pagamento, sia in realtà risoluto nel rimanere inadempiente, adottando quindi una strategia unicamente finalizzata a far sprecare tempo e risorse al creditore.

 

Allorquando un debitore:

– espressamente dichiara, verbalmente o per iscritto, di non voler adempiere;

– si rende costantemente irreperibile (magari ad un recapito telefonico cui prima era sempre facilmente rintracciabile);

– solleva contestazioni “sospette” alla fattura inviatagli (ad esempio lamentando una non corretta esecuzione dei lavori a distanza di parecchi mesi dalla fine dei medesimi, quasi sempre in coincidenza con la richiesta di pagamento);

– inizia ad accampare scuse che mirano a toccare il buon cuore del creditore (tra le più ricorrenti vi sono le difficili condizioni di salute in cui versa un familiare stretto)

 

pare opportuno procedere sin da subito con una formale diffida ad adempiere che sgombri il campo da possibili equivoci su quella che è la volontà del creditore di procedere al recupero forzoso di quanto dovutogli. Se si ha sentore che il debitore intenda NON pagare, ogni tecnica di persuasione avrebbe come unico scopo quello di perdere tempo prezioso che, nelle procedure esaminate da questo volume, si traducono inesorabilmente in maggiori possibilità per il debitore di poter provvedere a liberarsi o a occultare i propri beni, al fine di sottrarli alla futura esec

 

 

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