Francesco Tundo
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Premessa
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Accertamento esecutivo
depotenziato?
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Ulteriori modifiche alla
nuova disciplina sulla riscossione
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Considerazioni conclusive
Tra le novità apportate dal D.L. n.
70/2011 (decreto sviluppo) alla disposizione che prevede
la concentrazione della riscossione nell'accertamento,
di particolare interesse è quella che stabilisce che, in
seguito alla proposizione dell'istanza di sospensione
dell'atto impugnato, l'esecuzione forzata sia sospesa
fino alla data di emanazione del provvedimento del
giudice e, in ogni caso, per un periodo non superiore a
120 giorni dalla data di notifica dell'istanza stessa.
Inoltre, il decreto sviluppo stabilisce che le nuove
disposizioni si riferiscono agli avvisi di accertamento
emessi, e non più notificati come in origine previsto, e
che si applicano anche all'IRAP. Infine, non è
applicabile la sanzione amministrativa pari al 30%
prevista nei casi di omesso, carente o tardivo
versamento delle somme indicate nell'avviso di
accertamento
Premessa
Tra le novità del D.L. 13 maggio 2011,
n. 70 («decreto sviluppo») (1), ve ne sono alcune in
materia di riscossione. Un anno fa, la disciplina era
stata profondamente innovata (2), con la previsione, a
partire dal 1° luglio 2011, e con riferimento ai periodi
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007, della
concentrazione in un unico atto (l'avviso di
accertamento) della pretesa impositiva, del titolo
esecutivo e del precetto ai fini dell'esecuzione forzata
del quantum debeatur (3). Le modifiche
intervenute con il recente decreto, seppur rubricate
sotto la curiosa dicitura di «semplificazione fiscale»,
hanno tutt'al più chiarito alcuni dubbi che potevano
sorgere da una disattenta lettura delle nuove regole da
parte dell'interprete.
La norma è estremamente frammentaria e, ai fini di una
sua migliore intelligibilità, può essere utile
esaminarla in forma schematica.
[1](1) In
Banca Dati BIG, IPSOA. Al momento di andare in
stampa non ancora convertito in legge.
(2) Ad opera dell'art. 29 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
(3) Per un primo commento alla novella
cfr. C. Attardi, «Accertamento esecutivo e ruolo
dell'agente della riscossione», in Corr. Trib. n.
45/2010, pag. 3766; F. Tundo, «L'avviso di accertamento
quale atto della riscossione», ivi n. 33/2010,
pag. 2653; M. Bruzzone, «L'avviso di accertamento
diventa "titolo esecutivo" per imposte sui redditi ed
IVA», ivi n. 28/2010, pag. 2230; G. Ingrao e R.
Lupi, «Dopo la concentrazione della riscossione
nell'accertamento, quali spazi per il ruolo di
riscossione?», in Dialoghi Tributari n. 5/2010,
pag. 565. Si vedano altresì i contributi di A. Carinci,
«Prime considerazioni sull'avviso di accertamento
"esecutivo" ex D.L. n. 78/2010», in Riv. dir. trib.,
2011, I, pag. 159; A. Giovannini, «Riscossione in base
al ruolo e agli atti d'accertamento», in Rass. trib.,
2011, pag. 22.
Accertamento esecutivo depotenziato?
La disposizione di
maggior interesse è, senza dubbio, quella che stabilisce
(1) che, in seguito alla proposizione dell'istanza ai
sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
l'esecuzione forzata sia sospesa fino alla data di
emanazione del provvedimento del giudice e, in ogni
caso, per un periodo non superiore a centoventi giorni
dalla data di notifica dell'istanza stessa (2).
Dalla littera
legis emergono due distinte questioni che meritano
di essere messe in luce: la prima attiene alla finalità
della norma stessa, la seconda riguarda le sue
implicazioni operative.
Innanzitutto,
l'intento del legislatore sembra quello di venire
incontro alle esigenze del contribuente in difficoltà
che richiede la sospensione: ad esso viene infatti
concesso un arco temporale (di centoventi giorni) nel
quale è posto al riparo dall'avvio di procedure
esecutive (ad esempio, pignoramento dei beni) in seguito
al mancato pagamento - entro i sessanta giorni dalla
notifica dell'atto impugnato - del 50% delle maggiori
imposte accertate; ciò, è appena il caso di
sottolineare, a condizione che nel frattempo non sia
sopraggiunta l'ordinanza del giudice adito.
In altri termini, si
tratta di una sospensione ipso iure (per il
periodo massimo indicato) condizionato alla sola
proposizione dell'istanza ex art. 47 del D.Lgs.
n. 546/1992. Tuttavia, la finalità della norma si
infrange inesorabilmente contro la sua declinazione
nella prassi delle Commissioni tributarie provinciali,
dal momento che centoventi giorni non rappresentano
mediamente un tempo sufficiente per l'esame dell'istanza
di sospensione. I dati forniti dallo stesso Dipartimento
delle Finanze per il 2009 (3) indicano che si aggira
intorno ai 185 giorni il tempo medio che intercorre
dalla data di deposito dell'istanza di sospensione in
Commissione alla data della pronuncia del giudice.
Questo implica che la maggior parte delle Commissioni
dovrà dotarsi di procedure più efficaci per accelerare i
tempi per l'esame delle istanze, pena lo svilimento
della norma stessa.
soluzioni
operative
Notifica dell'istanza
di sospensione
Il «decreto sviluppo»
stabilisce che la notifica dell'istanza di sospensione
dell'atto impugnato costituisce il «dies a quo»
per il conteggio dei centoventi giorni di
«sospensione» automatica. Poiché l'avviso di
accertamento impugnato diventa esecutivo decorsi
sessanta giorni dalla notifica dello stesso ma
l'esecuzione forzata si attiva solamente dopo ulteriori
trenta, l'istanza potrebbe essere notificata
all'Amministrazione finanziaria, anziché
contestualmente al ricorso,
successivamente ad esso, addirittura al trentesimo
giorno stesso. In tal modo, il ricorrente
potrebbe usufruire di centocinquanta giorni di
sospensione dell'esecuzione forzata risultanti dalla
somma dei centoventi giorni concessi dal legislatore e
di questi trenta aggiuntivi.
La norma stabilisce
che la notifica dell'istanza di sospensione costituisce
il dies a quo per il conteggio dei centoventi
giorni di «sospensione» automatica. Giova dunque
osservare che, poiché l'avviso di accertamento impugnato
diventa esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica
dello stesso (4), ma l'esecuzione forzata si attiva
solamente dopo ulteriori trenta (5), l'istanza potrebbe
essere notificata all'Amministrazione, anziché
contestualmente al ricorso, successivamente ad esso,
addirittura al trentesimo giorno stesso. In tal modo, il
ricorrente potrebbe usufruire di centocinquanta giorni
di sospensione dell'esecuzione forzata risultanti dalla
somma dei centoventi giorni concessi dal legislatore e
di questi trenta aggiuntivi.
Inoltre, si può
logicamente ritenere che l'esecutività dell'atto sia
rinviata per ulteriori novanta giorni, in caso di
proposizione di istanza di accertamento con adesione (6)
(ovviamente entro i sessanta giorni dalla notifica
dell'avviso). La proposizione dell'istanza ha come
effetto, infatti, la sospensione di novanta giorni del
termine per ricorrere (decorso il quale l'atto diventa
esecutivo), indipendentemente dall'esito del
contraddittorio instaurato (7). Pertanto, con la
successiva impugnazione dell'atto e la notifica
dell'istanza di sospensione, magari entro gli ulteriori
trenta giorni, il ricorrente dispone di una maggiore
copertura temporale costituita da ben trecento giorni
prima dell'avvio delle procedure esecutive. Questo in
forza della somma dei sessanta giorni a disposizione per
la proposizione del ricorso e dei novanta per la
sospensione in caso di istanza di accertamento con
adesione (che rinviano così di centocinquanta giorni
l'esecutività dell'atto), degli ulteriori trenta giorni
per la proposizione dell'istanza di sospensione e dei
centoventi giorni accordati dalla norma (che sospendono,
invece, di centocinquanta giorni l'esecuzione forzata).
Fermo restando che,
se il termine di proposizione del ricorso cadesse nel
corso della sospensione feriale dei termini processuali,
ai trecento giorni andrebbero sommati gli ulteriori 46,
giungendo a 346 giorni di tempo prima dell'avvio di
azioni esecutive.
Va infine rilevato
che, una volta spirati i centoventi giorni senza che il
giudice si sia pronunciato sull'istanza o nel caso in
cui l'abbia respinta, il contribuente sarà costretto a
pagare (8), oltre al 50% della maggiore imposta
accertata (e relativi interessi), gli interessi moratori
calcolati dal giorno successivo alla notifica
dell'avviso e l'intero aggio del 9% a favore dell'agente
della riscossione. Ciò, naturalmente, per evitare che si
dia inizio all'esecuzione forzata.
Infine, la norma in
commento precisa (9) che la sospensione non si applica
con riguardo alle azioni cautelari e conservative,
nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme
ordinarie a tutela del creditore. Ci si riferisce, con
tutta evidenza, a quelle misure cautelari «pro Fisco»
disciplinate dall'art. 22 del D.Lgs. 18 dicembre 1997,
n. 472 (10) e dagli artt. 77 e 86 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (11).
Soluzioni
operative
Proposizione
dell'istanza di accertamento con adesione
La proposizione
dell'istanza di accertamento con adesione ha come
effetto la sospensione di novanta giorni
del termine per ricorrere,
indipendentemente dall'esito del contraddittorio
instaurato. Pertanto, con la successiva impugnazione
dell'atto e la notifica dell'istanza
di sospensione, magari entro gli ulteriori
trenta giorni, il ricorrente dispone di una maggiore
copertura temporale costituita da trecento giorni
prima dell'avvio delle procedure esecutive.
Questo in forza della somma dei sessanta giorni a
disposizione per la proposizione del ricorso e dei
novanta per la sospensione in caso di istanza di
accertamento con adesione, degli ulteriori trenta giorni
per la proposizione dell'istanza di sospensione e dei
centoventi giorni accordati dalla norma.
(1) Art. 7, comma 2, lett. n), n. 3.
(2) La norma prevede,
inoltre, che la sospensione non si applichi
relativamente alle azioni cautelari e conservative,
nonché a ogni altra azione prevista dalle norme
ordinarie a tutela del creditore.
(3) Dipartimento
delle Finanze - Direzione della giustizia tributaria,
Relazione di monitoraggio sullo stato del contenzioso
tributario e sull'attività delle Commissioni tributarie,
Anno 2009.
(4) Termine che
coincide con quello entro il quale va proposto il
ricorso ex art. 21, comma 1, del D.Lgs. 31
dicembre 1992, n. 546.
(5) Art. 29, comma 1,
lett. b).
(6) Art. 6, comma 3,
del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218. Se si considera
l'inciso «l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli
delle imposte accertate dall'Ufficio, ai sensi dell'art.
15, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è
effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti,
successivamente alla scadenza del termine di
sospensione» va ora inteso come riferito alle somme che
saranno affidate all'agente della riscossione, in virtù
dell'art. 29, comma 1, lett. g), che recita: «i
riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla
cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti
indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme
iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme
affidate agli agenti della riscossione». Pertanto la
sospensione dei novanta giorni dovrebbe logicamente
operare anche in relazione all'esecuzione.
(7) Sul punto cfr.
Cass., Sez. trib., 30 giugno 2006, n. 15171, in Banca
Dati BIG, IPSOA, in cui si afferma che la
formalizzazione del mancato raggiungimento dell'accordo
non fa venir meno la sospensione di novanta giorni per
l'impugnazione dell'atto. La Corte cost., con ord. 15
aprile 2011, n. 140, ivi, ha recentemente
respinto la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997 nella parte in cui
prevede che la proposizione della domanda di adesione ad
opera del contribuente comporta la sospensione del
termine per il ricorso per un periodo di novanta giorni,
a prescindere dalla mancata formalizzazione
dell'accordo.
(8) Art. 29, comma 1,
lett. f).
(9) Art. 7, comma 2,
lett. n), n. 3, ultimo periodo.
(10) In tema di
ipoteca e sequestro conservativo successivi alla
notifica di un atto di contestazione, al provvedimento
di irrogazioni della sanzione o al processo verbale di
constatazione.
(11) Si tratta,
rispettivamente, dell'iscrizione di ipoteca sugli
immobili del debitore, una volta che la riscossione
delle somme richieste sia stata affidata in carico ad
Equitalia e del fermo di beni mobili registrati.
Ulteriori modifiche alla
nuova disciplina sulla riscossione
Per completezza espositiva, qui di
seguito si illustrano due ulteriori modifiche che
interessano le nuove norme sulla riscossione in vigore
dal prossimo 1° luglio.
Emissione dell'avviso di
accertamento
L'art. 7, comma 2, lett. n), n. 1, del
«decreto sviluppo» prevede, innanzitutto, che le nuove
disposizioni si riferiscono agli avvisi di accertamento
«emessi» e non più «notificati», come era previsto dalla
precedente formulazione della norma (1). Ciò significa
che il cd. accertamento esecutivo opererà solo se
l'emissione dell'atto avrà avuto luogo a partire dal 1°
luglio, non essendo più sufficiente la mera notifica. In
caso contrario, si applicherà il regime previgente con
l'iscrizione a ruolo e la successiva notifica della
cartella di pagamento.
Accertamenti esecutivi
anche per l'IRAP
Il decreto, integrando il dato normativo
previgente, stabilisce (2) che le nuove disposizioni
sulla riscossione si applicano anche all'IRAP e non,
dunque, solo alle imposte dirette e all'IVA. La
precisazione appare ridondante, posto che si poteva
giungere alla medesima conclusione anche in assenza di
essa. Sebbene, infatti, l'imposta regionale non fosse
stata espressamente prevista dalla lettera della norma,
sarebbe comunque stata da ricomprendere, dato che l'art.
25 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 rinvia alla
disciplina dettata in materia di imposte dirette
l'accertamento e la riscossione del tributo sulle
attività produttive (3). Ciononostante, una soluzione
interpretativa in senso contrario sarebbe stata
astrattamente ipotizzabile, ma avrebbe comportato
un'inutile duplicazione di atti e la necessità
dell'emissione di un distinto avviso di accertamento per
l'IRAP.
Nessuna sanzione in caso
di omesso versamento
Un ultimo chiarimento fornito dal
legislatore (4) riguarda la non applicabilità della
sanzione amministrativa pari al 30% prevista dall'art.
13, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Ci si riferisce
ai casi di omesso, carente o tardivo versamento delle
somme indicate nell'avviso di accertamento, nei connessi
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e nei
successivi atti da notificare al contribuente in tutti
quei casi in cui siano stati rideterminati gli importi
dovuti per effetto della procedura di accertamento con
adesione o a seguito di sentenza.
Utile è quindi, anche in questo caso,
l'integrazione normativa operata dal legislatore,
nonostante tale conclusione si potesse ricavare anche in
via interpretativa. Giova ricordare ancora (5), infatti,
che lo stesso art. 29, comma 1, lett. g), del D.L.
78/2010 precisa che per la nuova procedura di
riscossione ogni riferimento - nelle norme attualmente
in vigore - alle somme iscritte a ruolo si intende
effettuato alle somme affidate agli agenti della
riscossione. Di conseguenza, l'art. 13, comma 2, del
D.Lgs. n. 471/1997, che esclude la sanzione nei casi di
tributi iscritti a ruolo, andava riletto, alla luce
delle nuove disposizioni, nel senso della non
irrogazione della suddetta sanzione in caso di omesso
versamento degli importi determinati nell'avviso di
accertamento entro i sessanta giorni dalla sua
notificazione (6) (che sono poi affidati all'agente
della riscossione per il loro recupero). D'altra parte,
il legislatore ha previsto l'esecuzione forzata per
recuperare le somme richieste, e tale effetto risulta
ben più grave e afflittivo di quello di cui all'art. 13
del D.Lgs. n. 471/1997; l'apparato sanzionatorio sarebbe
stato in altri termini del tutto sproporzionato se si
fosse resa applicabile l'ulteriore sanzione del 30% per
omesso o ritardato versamento (7).
(1) Art. 29, comma 1, del D.L. 78/2010.
(2) Art. 7, comma 2, lett.
n), n. 2.1.
(3) Così A. Carinci, op. loc.
cit., pag. 162.
(4) Art. 7, comma 2, lett.
n), n. 2.3.
(5) Cfr. la precedente nota 9.
(6) In altri termini, l'art. 13, comma
2, del D.Lgs. n. 471/1997 va riletto come segue: «fuori
dei casi di tributi scaturenti dall'avviso di
accertamento». Fatte salve - come è evidente - tutte
quelle ipotesi in cui il ruolo sopravvive al D.L. n.
78/2010 (i.e., fra l'altro, iscrizioni a ruolo a
seguito di rettifiche della dichiarazione per violazioni
di carattere formale; iscrizioni a ruolo in materia di
tassazione separata; a ruolo delle somme erroneamente
rimborsate; iscrizione a ruolo della somme richieste
tramite l'attivazione delle procedure di scambio di
informazioni finalizzate alla riscossione
internazionale, ecc.).
(7) A questo proposito ha parlato di
«eccesso punitivo» R. Lupi, «Il difficile inserimento di
una modifica "di sistema" in "sistemi contigui"», in
Dialoghi Tributari n. 5/2010, pag. 570. Cfr.,
inoltre, M. Bruzzone, op. loc. cit., pag.
2234.
Considerazioni conclusive
Le
modifiche intervenute in materia di riscossione in
seguito all'emanazione del «decreto sviluppo» non hanno
una portata tale da consentire di qualificarle come
«semplificazioni fiscali». Tuttavia, alcune disposizioni
di esse probabilmente contribuiranno ad evitare inutili
contenziosi in ordine alla corretta applicazione delle
nuove procedure. Il riferimento, qui, è alle nuove
regole sulla riscossione con riguardo alla non
irrogazione della sanzione del 30% per il mancato
versamento delle somme determinate nell'avviso di
accertamento entro i sessanta giorni dalla sua
notificazione e, in misura minore, agli accertamenti ai
fini IRAP.
La
novità da accogliere con maggiore favore è senza dubbio
l'introduzione di un periodo di "garanzia" di centoventi
giorni rispetto alle procedure esecutive poste in essere
dall'agente della riscossione a fronte del mancato
pagamento del 50% delle maggiori imposte accertate.
Tuttavia, nella maggior parte dei casi, un simile
intervallo temporale avrà come unico effetto quello di
procrastinare il pagamento di quattro mesi dal momento
che, dati alla mano, sarà molto difficile che i giudici
possano concedere la sospensiva prima dello spirare di
questo termine.
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