di Alberto Marcheselli
La sentenza della Cassazione
risolve un tema di un certo interesse processuale. Si
tratta del problema dei limiti di ammissibilità del
sequestro conservativo dei beni del terzo nel processo
penale.
La sentenza della Cassazione
risolve un tema di un certo interesse processuale. Si
tratta del problema dei limiti di ammissibilità del
sequestro conservativo dei beni del terzo nel processo
penale.
La questione ha notevolissima
importanza pratica in fattispecie quale quella oggetto
del processo, ove i reati (relativi ad alimenti guasti
destinati a mense scolastiche, causa di malattie nei
bambini) erano ascritti ad amministratori di società e
le possibilità di risarcimento del danno poggiavano
sulla possibilità di aggredire il patrimonio della
società più che quello degli amministratori.
La Corte afferma il principio che
ben si possono sottoporre a sequestro conservativo nel
processo penale beni del terzo (rispetto agli imputati)
purché esso sia parte del processo, nella veste di
responsabile civile.
Il sequestro può essere pertanto
disposto solo nei confronti del responsabile civile
citato ai sensi dell'art. 83 c.p.p. Inoltre il sequestro
conservativo può essere ottenuto dalle sole parti civili
costituite in giudizio che abbiaNo effettuato la
citazione del responsabile, ovvero, se costituite in
giudizio quando il responsabile ne fosse già parte, le
parti civili abbiano espressamente dichiarato nel
contraddittorio con il medesimo, di costituirsi anche
nei suoi confronti.
Tale ultima ipotesi di "sanatoria"
non si può dire realizzata se il responsabile civile non
compaia all'udienza.
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