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Sequestro conservativo nei confronti di terzi-Amministratori di società, aggredibile il patrimonio del responsabile civile- (Sentenza Cassazione penale 23/03/2011, n. 12710)-Ipsoa.it

 

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di Alberto Marcheselli

La sentenza della Cassazione risolve un tema di un certo interesse processuale. Si tratta del problema dei limiti di ammissibilità del sequestro conservativo dei beni del terzo nel processo penale.

 

La sentenza della Cassazione risolve un tema di un certo interesse processuale. Si tratta del problema dei limiti di ammissibilità del sequestro conservativo dei beni del terzo nel processo penale.

 

La questione ha notevolissima importanza pratica in fattispecie quale quella oggetto del processo, ove i reati (relativi ad alimenti guasti destinati a mense scolastiche, causa di malattie nei bambini) erano ascritti ad amministratori di società e le possibilità di risarcimento del danno poggiavano sulla possibilità di aggredire il patrimonio della società più che quello degli amministratori.

 

La Corte afferma il principio che ben si possono sottoporre a sequestro conservativo nel processo penale beni del terzo (rispetto agli imputati) purché esso sia parte del processo, nella veste di responsabile civile.

 

Il sequestro può essere pertanto disposto solo nei confronti del responsabile civile citato ai sensi dell'art. 83 c.p.p. Inoltre il sequestro conservativo può essere ottenuto dalle sole parti civili costituite in giudizio che abbiaNo effettuato la citazione del responsabile, ovvero, se costituite in giudizio quando il responsabile ne fosse già parte, le parti civili abbiano espressamente dichiarato nel contraddittorio con il medesimo, di costituirsi anche nei suoi confronti.

 

Tale ultima ipotesi di "sanatoria" non si può dire realizzata se il responsabile civile non compaia all'udienza.

 

 

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