di Maurizio Villani e Stefania
Attolini
La condotta delittuosa prevista
dall'art. 11, D.Lgs. n. 74/2000 può ben essere integrata
anche ponendo in essere delle operazioni apparentemente
inerenti al normale svolgimento della vita aziendale.
Con una recentissima pronunzia, la Terza Sezione Penale
della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19595 del
18 maggio scorso, ha ribadito tale canone ermeneutico
nell'approccio del reato di sottrazione fraudolenta al
pagamento di imposta. Per un ulteriore approfondimento
si rinvia al commento di Alberto Marcheselli, di
prossima pubblicazione su GT ¿ Rivista di giurisprudenza
tributaria
La vicenda portata all’attenzione
del Giudice di legittimità concerne un ricorso per
Cassazione avverso un provvedimento del Tribunale del
Riesame di Roma che, riformando un’ordinanza del G.I.P.,
sostituiva la custodia cautelare in carcere,
originariamente applicata all’indagato, con la misura
degli arresti domiciliari.
Il destinatario della misura
custodiale era, assieme ad altri presunti correi,
indagato in ordine a reati di bancarotta aggravata di
matrice pre-fallimentare e di sottrazione fraudolenta di
beni al pagamento dell’imposta. Ed invero gli indagati,
soggetti con legami di parentela e titolari di una
azienda, ponevano in essere delle complesse operazioni
sulle società amministrate volte ad eludere il pagamento
di somme dovute all’erario di cui le suddette società
erano debitrici.
Nella fattispecie, gli indagati
realizzavano delle cessioni di azienda e dei
conferimenti di immobile, con il precipuo intento di
“svuotarle” ed avviarle ad un preordinato fallimento.
Tali condotte sono state
evidenziate in sede di emissione dell’ordinanza di
custodia cautelare, e poste a fondamento del
provvedimento del G.I.P.. Il Tribunale del Riesame, poi,
confermando la citata ordinanza per quanto attiene alla
ricostruzione oggettiva della condotta, sosteneva che in
virtù del disposto dell’art. 14, comma 1, D.Lgs. n.
472/1997, limitante l’operatività della obbligazione
solidale dei cessionari all’anno dalla cessione ed ai
due anni precedenti, si sarebbe realizzato, mediante
l’azione fraudolenta, lo scopo di far gravare su altri
soggetti il debito di imposta e che, dunque, sebbene le
operazioni incriminate apparissero come formalmente
lecite, permettevano l’avverarsi di una situazione di
fatto che lecita non era.
La difesa, come accennato,
ricorreva per Cassazione contestando, fra le altre cose,
la sussistenza del reato di cui all’art. 11.
Ed infatti, il ricorrente espone
una tesi interpretativa in ossequio della quale il reato
non sarebbe stato commesso, giacché le operazioni di
cessione realizzate erano assolutamente fisiologiche
alla vita della impresa, benché di carattere
straordinario. Come rilevato dalla Agenzia delle
Entrate, la società sosteneva dei costi di gestione del
personale troppo elevati, e tali cessioni si sarebbero
rese necessarie al fine di evitare uno stato di
insolvenza.
La Suprema Corte, analizzando gli
elementi sussistenti per configurare, a livello di
gravità indiziaria, il reato di cui trattasi, riprende
quanto precedentemente espresso da un già consolidato
orientamento giurisprudenziale. Nella fattispecie, la
sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte,
inteso come una serie di condotte e stratagemmi
artificiosi realizzati dal contribuente, può avvenire
nelle forme più svariate e con le forme più
diversificate.
La condotta fraudolenta, infatti,
ben può estrinsecarsi attraverso l’uso (o, piuttosto,
l’abuso) di strumenti giuridici apparentemente
rientranti nella fisiologia della vita aziendale o
societaria. Gli esempi pratici possono essere
molteplici: la simulazione contrattuale con vendita ad
un prezzo inferiore a quello reale, la interposizione
fittizia di persona, il contratto di sale and lease
back, come anche la istituzione di un fondo patrimoniale
(in tal senso, Cass. n.5824/2008).
Ciò che rileva, quindi, secondo
quanto enunciato dalla Corte, ai fini della
configurazione della condotta delittuosa di cui all’art.11,
è la finalità perseguita di carattere illecito (il dolo
specifico della sottrazione fraudolenta al pagamento di
imposte): è questo lo scopo che deve essere sotteso alla
realizzazione delle suddette operazioni aziendali e/o
societarie aventi carattere apparentemente lecito.
(Cassazione civile) |