La mediazione nel Codice
deontologico forense. Requisiti di terzietà,
indipendenza, imparzialità e neutralità del mediatore.
Parallelismo con l'istituto in tema di arbitrato.
CODICE DI DEONTOLOGIA FORENSE
Di seguito all’art. 55 – Arbitrato
- inserire il seguente
Art. 55 bis – Mediazione -
L’avvocato che svolga la funzione
di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla
normativa in materia e le previsioni del regolamento
dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui non
contrastino con quelle del presente codice.
I. L’avvocato non deve assumere la
funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza
nella materia oggetto del procedimento.
II. Non può assumere la funzione di
mediatore l’avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto
negli ultimi due anni rapporti professionali con una
delle parti;
b) quando una delle parti sia
assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da
professionista di lui socio o con lui associato ovvero
che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso costituisce condizione
ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 815,
primo comma, del codice di procedura civile.
III. L’avvocato che ha svolto
l’incarico di mediatore non potrà intrattenere rapporti
professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due
anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non è
diverso da quella del procedimento stesso.
Il divieto si estende ai
professionisti soci, associati ovvero che esercitino
negli stessi locali.
IV. E’ fatto divieto all’avvocato
consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a
qualsiasi titolo, presso il suo studio o che
quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di
mediazione.
Art. 16 - Dovere di evitare
incompatibilità.
Modifica del canone I nel senso che
segue (in corsivo la modifica apportata):
L’avvocato non deve porre in essere
attività commerciale o comunque attività incompatibile
con i doveri di indipendenza e di decoro della
professione forense
Art. 54 – Rapporti con arbitri,
conciliatori, mediatori e consulenti tecnici.
Modifica dell’art. 54 nel senso che
segue (in corsivo la modifica apportata):
L’avvocato deve ispirare il proprio
rapporto con arbitri, conciliatori, mediatori e
consulenti tecnici a correttezza e lealtà nel rispetto
delle reciproche funzioni. |