In arrivo nuove regole (aspettando
la Corte Costituzionale), circolare CNF 1 giugno 2011
Avvocati mediatori “a prova di
deontologia”. Così li definisce il CNF, in attesa che la
Corte Costituzionale si pronunzi sulla legittimità delle
norme introduttive della mediazione obbligatoria.
Il Consiglio nazionale forense ha
approvato, lo scorso 27 maggio, alcune modifiche al
codice deontologico forense, per disciplinare l’attività
degli avvocati mediatori. La novella, dopo il confronti
con gli Ordini, dovrebbe essere deliberata prima
dell’estate.
“Competenza nella materia oggetto
del procedimento e divieto di conflitto di interesse o
di incompatibilità”. Queste le parole chiave.
Prevista l’introduzione di nuovo
articolo, il 55 bis, sul rispetto degli obblighi
derivanti dalla normativa primaria in materia di
mediazione, in particolare quelli posti a garanzia dei
requisiti di terzietà, indipendenza, imparzialità e
neutralità del mediatore.
In particolare, l’avvocato non
potrà assumere le funzioni di mediatore in difetto di
adeguata competenza nella materia oggetto del
procedimento.
Inoltre, non potrà assumere
funzioni di mediatore se che abbia in corso o abbia
avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con
una delle parti o quando una delle parti sia assistita o
lo sia stata negli ultimi due anni da un suo socio o
associato. Se poi ha assunto le funzioni di mediatore
non potrà avviare rapporti professionali con le parti
per i successivi due anni.
Di seguito, il testo della
circolare 13-C-2011 dell’1 giugno
(“Mediazione/Conciliazione – Codice deontologico
forense”):
(…)
Il Consiglio Nazionale Forense,
nella seduta del 27 maggio 2011, ha approvato una
ipotesi di modifica e di integrazione del codice
deontologico mediante inserimento di un art. 55 bis
deputato a disciplinare la posizione ed il comportamento
dell’avvocato che assuma le funzioni di
mediatore/conciliatore.
In attesa delle auspicate modifiche
dell’istituto conseguenti anche alla verifica della sua
costituzionalità, la messa a punto deontologica è stata
ritenuta in ogni caso passaggio urgente ed ineludibile
per consentire ai Consigli degli Ordini il governo
dell’istituto anche nei suoi aspetti deontologici e
nelle sue ricadute disciplinari.
L’art. 55 bis, che segue, con un
naturale parallelismo seppur nella ontologica differenza
dei due istituti, la norma in tema di arbitrato,
richiama il rispetto degli obblighi dettati dalla
normativa in materia, in particolare di quelli posti a
presidio dei requisiti di terzietà, indipendenza,
imparzialità e neutralità del mediatore/conciliatore;
sottolinea il dovere di competenza, volendo con ciò
evidenziare soprattutto la peculiarità dell’avvocato
mediatore che non può farsi autore di una proposta di
conciliazione non conforme al diritto e non può
sottrarsi al dovere di rendere compiutamente consapevoli
le parti, nel momento del regolamento degli interessi,
delle loro rispettive posizioni in termini di diritto;
affida ai restanti canoni il regolamento dei possibili
profili in tema di incompatibilità, di conflitto di
interessi, di accaparramento di clientela etc. .
Accanto all’inserimento dell’art.55
bis, si segnalano due marginali modifiche del codice,
una che attiene all’art.16 e l’altra all’art.54: la
prima destinata ad evitare remoti ma pur sempre
possibili equivoci legati al termine “mediazione”; la
seconda tesa a dare rilievo ai rapporti professionali,
oltreché con arbitri e consulenti tecnici, anche con
mediatori/conciliatori.
Si è ritenuto, allo stato, di non
ravvisare la necessità e l’urgenza di intervenire sui
profili deontologici dell’avvocato che assiste
tecnicamente la parte nel procedimento di mediazione in
quanto per essi vale l’applicazione delle attuali e
vigenti regole deontologiche proprie dell’attività
professionale in genere.
L’allegato alla presente circolare
contiene la bozza del nuovo art. 55 bis e le ipotesi di
modifica dell’art. 16 e dell’art. 54: su tutto questo i
Consigli degli Ordini sono invitati a far pervenire,
entro il termine del 30 giugno p.v., le proprie
osservazioni in modo da consentire al Consiglio di
deliberare la “novella” nella seduta amministrativa
della metà del mese di luglio p.v.
In sede di approvazione definitiva,
all’esito dei pareri e suggerimenti ricevuti dai
Consigli, sarà predisposta anche una relazione di
accompagnamento che darà compiutamente conto delle
ragioni dell’intervento, con approfondimento di ogni
relativa e connessa questione, anche nella prospettiva
di eventuali ulteriori interventi di messa a punto del
codice deontologico (…).
Allegato
Di seguito all’art. 55 – Arbitrato
– inserire il seguente:
Art. 55 bis – Mediazione -
L’avvocato che svolga la funzione
di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla
normativa in materia e le previsioni del regolamento
dell’organismo di mediazione, nei limiti in cui non
contrastino con quelle del presente codice.
I. L’avvocato non deve assumere la
funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza
nella materia oggetto del procedimento.
II. Non può assumere la funzione di
mediatore l’avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto
negli ultimi due anni rapporti professionali con una
delle parti;
b) quando una delle parti sia
assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da
professionista di lui socio o con lui associato ovvero
che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso costituisce condizione
ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la
ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 815,
primo comma, del codice di procedura civile.
III. L’avvocato che ha svolto
l’incarico di mediatore non potrà intrattenere rapporti
professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due
anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non è
diverso da quella del procedimento stesso.
Il divieto si estende ai
professionisti soci, associati ovvero che esercitino
negli stessi locali.
IV. E’ fatto divieto all’avvocato
consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a
qualsiasi titolo, presso il suo studio o che
quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di
mediazione.
Art. 16 – Dovere di evitare
incompatibilità.
Modifica del canone I nel senso che
segue (in corsivo la modifica apportata):
L’avvocato non deve porre in essere
attività commerciale o comunque attività incompatibile
con i doveri di indipendenza e di decoro della
professione forense
Art. 54 – Rapporti con arbitri,
conciliatori, mediatori e consulenti tecnici.
Modifica dell’art. 54 nel senso che
segue (in corsivo la modifica apportata):
L’avvocato deve ispirare il proprio
rapporto con arbitri, conciliatori, mediatori e
consulenti tecnici a correttezza e lealtà nel rispetto
delle reciproche funzioni. |