Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Il lavoro nel decreto sviluppo- D.L. 70/2011-Ipsoa.it

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 

Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti

  1. Credito d'imposta per le nuove assunzioni
  2. Sportelli unici
  3. Appalti
  4. Privacy
  5. Detrazioni d'imposta
  6. Semplificazioni
  7. Riscossione dei contributi
  8. Contratto di inserimento lavorativo

Le disposizioni contenute nel provvedimento hanno effetto dal 14 maggio 2011 e riguardano il credito d'imposta per le nuove assunzioni, gli sportelli unici di Inps e Agenzia delle entrate, gli appalti, la privacy, le detrazioni d'imposta, la semplificazione di alcuni adempimenti, la riscossione dei contributi, il contratto di inserimento lavorativo

Credito d'imposta per le nuove assunzioni

L'art. 2 del decreto  introduce un credito d'imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno.  Generano il credito di imposta le assunzioni a tempo indeterminato effettuate,  nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia, nei dodici mesi successivi alla entrata in vigore del decreto (14 maggio 2011). La misura sarà, però, operativa solo a seguito di un decreto di  natura non regolamentare emanato dal Ministro dell'economia di concerto con il Ministro del lavoro, contenente disposizioni attuative che consentano di utilizzare il cofinanziamento della misura da parte dei fondi strutturali comunitari.

Prevede infatti il comma 8 dell'articolo 2 in commento che, con   decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni nonché le disposizioni di attuazione del provvedimento.

Le risorse necessarie sono individuate, previo consenso della Commissione europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui sopra.   

Al fine di evitare la necessità di comunicare   la misura alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88 del Trattato Cee,  il provvedimento fa riferimento all'art. 40 del regolamento (Ce) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che stabilisce quali  aiuti siano disponibili in favore dei lavoratori svantaggiati. Si ricorda, infatti, che per il paragrafo 3 dell'articolo 88 del trattato che istituisce la  Comunità europea, debbono  essere  comunicati alla  Commissione,  in tempo utile perché la stessa presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti che potrebbero non esser compatibili con il mercato comune a norma dell'artico 87 dello stesso trattato. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che la  procedura abbia condotto a una decisione finale  e che, quindi, la misura sia stata dichiarata compatibile con il mercato comune.

Per l'articolo 87 del Trattato, possono considerarsi compatibili con il mercato comune   gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. In particolare, l'articolo 40 del Regolamento Ce n. 800/2008,  dichiara  che  "i regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali   sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo". Secondo i richiamati commi 2 e 3,  l'intensità di aiuto non deve superare  il 50% dei costi ammissibili, che corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione, elevabili a 24 mesi nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato.

Secondo l'articolo 2 del D.L. n. 70/2011, pertanto, il credito d'imposta spetta  in caso di assunzione a tempo indeterminato di due categorie di soggetti: lavoratori svantaggiati e lavoratori molto svantaggiati, come definiti dall'articolo 2, punti 18 e 19 del regolamento (Ce) n. 800/2008):

· «lavoratore svantaggiato» - chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (Isced 3);

c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;

d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

(p. 18, art. 2, regolamento (Ce) n. 800/2008)

·  «lavoratore molto svantaggiato» - lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.

(punto 19, art. 2, regolamento (Ce) n. 800/2008)

La misura del credito di imposta è particolarmente interessante, in quanto pari al  50% dei costi salariali previsti al n. 15 dell'art. 2 del regolamento (Ce), sostenuti nei dodici mesi successivi alla assunzione, intendendo per tale l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:

a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;

b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;

c) i contributi assistenziali per figli e familiari.

Il periodo di fruizione del beneficio sale a ventiquattro mesi in caso di assunzione di lavoratori "molto svantaggiati".

Il credito è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, da rilevarsi in ciascun mese, raffrontato con il numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai  sensi dell'art. 2359 c.c. o facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona.

In caso di assunzione a tempo indeterminato e parziale il  credito è proporzionalmente ridotto con riferimento al minor orario individuale rispetto a quello del contratto collettivo.

Coloro che iniziano l'attività dopo l'entrata in vigore del decreto legge n. 70/2011 o meglio, coloro che  assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del suddetto decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale.

L'importo spettante  va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini Irap. Pertanto detto importo non rileva  ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità di componenti negativi diversi dagli interessi)  del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il datore di lavoro decade dal beneficio se:

a) il numero complessivo dei dipendenti inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti;

b) i posti di lavoro creati  non siano conservati per un periodo minimo di tre anni, o due anni, nel caso di piccole imprese;

c) siano definitivamente accertate  violazioni non formali, di natura fiscale, sanzionate in misura non  inferiore a 5.000,00 euro;

d) vi sia un accertamento definitivo di violazioni non formali, di natura contributiva in materia di lavoro dipendente (alle stesse condizioni del punto precedente);

e) violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori;

f) sono emanati  provvedimenti definitivi della magistratura per condotta antisindacale.

L'allegato 1 al  Regolamento Ce n. 800/2008 definisce le piccole e medie imprese (Pmi)

Allegato I al Reg. Ce n. 800/2008

Definizione di Pmi

Articolo 1
Impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.

Articolo 2
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (Pmi) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

2. All'interno della categoria delle Pmi, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

3. All'interno della categoria delle Pmi, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Sportelli unici

L'articolo 3 del decreto in esame istituisce i distretti turistico-alberghieri che saranno `zone a burocrazia zero'.  In questi distretti saranno istituiti sportelli unici dell'Inps e delle Agenzie delle entrate, presso i quali potranno essere svolte tutte le pratiche di competenza di tali istituti.  Per le attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'Inps gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti.

Appalti

L'articolo 4 si occupa di appalti di opere pubbliche. Per quanto qui interessa, il comma 2 abroga lo specifico certificato di rispetto delle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio.  Viene altresì stabilito che le cause di esclusione dalle gare sono riferite ai soggetti che hanno commesso violazioni gravi - definitivamente accertate - alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante  dai rapporti di lavoro. A tal fine si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In pratica, è considerata grave violazione l'impiego di dipendenti `in nero' punito con la maxi sanzione nonché le cause ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva. (lett. b) n. 1.4).  Anche la causa di esclusione per violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse è limitata ai soli casi di gravità (lett. b) n. 1.5).

Privacy

L'articolo 6, comma 2, lettera a) semplifica alcuni adempimenti dei datori di lavoro in materia di trattamento dei dati personali. Non è soggetto alle disposizioni del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili. Rimangono ferme  le vigenti disposizioni dettate per il trattamento dei dati in  ambito sanitario, per scopi storici, statistici o scientifici, per marketing diretto), così come rimangono applicabili alle imprese tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, quali gli  obblighi relativi alla sicurezza, le nomine di incaricati del trattamento, norme sulla videosorveglianza, ecc.

Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B).  Hanno finalità di natura contabile, amministrativa, organizzativa, le attività funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale - assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

Relazione di accompagnamento al D.L. n. 70/2011

La lettera a) n. 2 modifica l'articolo 13 del Codice della privacy, eliminando l'obbligo di informativa preliminare al trattamento dei dati nel caso in cui il candidato abbia spontaneamente inviato il proprio curriculum vitae ad un determinato soggetto pubblico o privato, al fine dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro.

Attualmente, infatti, il soggetto che riceve il curriculum, prima ancora di poter consultare e valutare le informazioni in esso contenute, è tenuto ad inviare una preventiva informativa al soggetto cui si riferiscono i dati, nonché a richiedergli un ulteriore consenso espresso al trattamento; si tratta evidentemente di adempimenti privi di utilità sul piano pratico e ingiustificati ai fini della tutela dei dati, in quanto imposti dalla legge nonostante il candidato acconsenta spontaneamente al trattamento dei propri dati personali per finalità occupazionali.

Peraltro, l'onere a carico del titolare del trattamento diviene ancora più gravoso nel caso in cui il curriculum `non sollecitato' contenga dati sensibili, idonei a rivelare determinate condizioni o status del candidato (es. origine etnica, convinzioni religiose, stato di salute, ecc.), in quanto in tal caso è necessario il consenso in forma scritta.

Conseguentemente vengono modificati gli articoli 24 e 26 del Codice in tema di consenso preventivo e di consenso scritto per il trattamento dei dati sensibili, prevedendo specifiche ipotesi di esonero dal consenso in caso di invio spontaneo dei curricula.

La lettera a) n. 3 modifica l'articolo 24 del Codice, prevedendo l'esonero dal consenso per i trattamenti effettuati sulla base di rapporti di controllo e collegamento tra società e nell'ambito delle altre forme di organizzazione congiunta dell'attività d'impresa (consorzi, Ati, joint venture, reti d'impresa, ecc.). La finalità è di semplificare i trattamenti effettuati per le esigenze operative delle imprese, che hanno rapporti di controllo e di collegamento e che rappresentano una componente diffusa nel tessuto imprenditoriale italiano, nel rispetto di un attento bilanciamento degli interessi del titolare, del terzo destinatario e dell'interessato.

La lettera a) n. 5) modifica l'articolo 34 del Codice stabilendo che, per i soggetti che trattano con strumenti elettronici soltanto dati personali non sensibili e come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero al coniuge e ai loro parenti, la tenuta del documento programmatico sulla sicurezza (Dps) - prescritta dalla lettera g) del comma 1 dello stesso articolo 34 - è sostituita dall'obbligo di autocertificazione resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal predetto codice e dal disciplinare tecnico, contenuto nell'allegato B) al codice medesimo.

Viene poi inserito nell'articolo 34 un nuovo comma 1-ter che contiene precisazioni in ordine alla nozione di "trattamenti effettuati per finalità amministrative e contabili", allo scopo di semplificare le modalità di adempimento degli obblighi privacy da parte degli operatori.

Si tratta, in particolare, dei trattamenti connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati, quali le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

Detrazioni d'imposta

L'art. 7, comma 1, lettera b)  abroga l'obbligo, per lavoratori dipendenti e pensionati, di comunicare tutti gli anni i dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo di reiterare la comunicazione permane  in caso di variazione dei dati, rispetto a quelli precedentemente comunicati.

Semplificazioni

L'articolo 7, comma 1, lettera f)  ribadisce che  i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni:

"f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;".

Viene altresì sancito (comma 1, lettera h)) che gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

La lettera r) del secondo comma inoltre,  abroga la disposizione che impone di evidenziare in fattura il costo della manodopera ai fini della spettanza della detrazione Irpef ristrutturazioni edilizie. E' altresì abrogata la comunicazione all'Agenzia delle entrate per le ristrutturazioni per le quali spetta il credito di imposta nella misura del 36 per cento (comma 1, lettera c); sarà sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile.

Ancora l'articolo 7, nell'ambito delle semplificazioni fiscali, al comma 1, lettera a) sancisce che le ispezioni, comprese quelle degli enti previdenziali, salvo casi straordinari non devono durare più di quindici giorni.

"a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;".

Lo stesso articolo 7, comma 1, lettera r)   concentra in un'unica scadenza il termine entro il quale gli enti pubblici debbono effettuare  i versamenti fiscali con il modello F24 EP.

Riscossione dei contributi

Al fine di semplificare ed uniformare la riscossione  delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto nazionale della Previdenza sociale, l'articolo 7, comma 2, lettera t) abroga  l'articolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 introdotto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che  l'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs.n.462/1997 ,  che risultano dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, è effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso e fermo restando lo status di enti creditori per gli Enti previdenziali interessati che mantengono la titolarità dei poteri di sospensione e sgravio della riscossione.

Rimane, quindi,  la competenza dell'Inps all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In forza delle  modifiche introdotte dall'articolo 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, pertanto, sarà l'Inps a provvedere  al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, anche dei contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi.

Con  una norma transitoria viene specificato che   permane la competenza dell'Agenzia delle entrate relativamente all'iscrizione a ruolo dei suddetti contributi e  premi che risultano  dovuti per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui  agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e per gli anni d'imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009.

 

Contratto di inserimento lavorativo

 

L'art. 8, comma 1, lettera a)  modifica l'art. 54, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e, con l'intento di favorire il reinserimento delle donne nel mondo del lavoro, prevede  che possono essere assunte con contratto di inserimento lavorativo le donne di qualsiasi età, purché «prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi». Viene conseguentemente modificato anche l'art. 59, comma 3, dello stesso decreto legislativo, con il riferimento al regolamento (Ce) n. 800/2008 per l'identificazione delle condizioni che consentono di fruire delle agevolazioni in caso di assunzioni con contratto di inserimento.

 

La modifica consente di prescindere dai più stringenti requisiti occupazionale stabiliti dal Regolamento Cee      n. 2204/2002.

 

Sarà ora sufficiente che la lavoratrice appartenga ad una area definita dal Ministero del lavoro secondo i requisiti di cui alla lettera e) dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 276/2003  e che sia priva di impiego stabile da almeno sei mesi

 

D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dall'art.8 del D.L. n. 70/2011

 

Art. 54

 

1.  Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare,  mediante  un  progetto  individuale di adattamento delle competenze  professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo,  l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:

 

¿

 

e)  donne  di  qualsiasi  età (prive di un impiego regolarmente retribuito  da  almeno sei mesi) residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno  del  20  per  cento  di  quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;

 

¿

 

Art. 59

 

(Omissis)

 

3.  In  attesa  della  riforma  del  sistema  degli  incentivi alla occupazione,   gli  incentivi  economici  previsti  dalla  disciplina vigente  in  materia  di  contratto  di  formazione  e lavoro trovano applicazione   con   esclusivo   riferimento  ai  lavoratori  di  cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f), nel rispetto del  regolamento  (Ce) (n. 800/2008 della Commissione , del 6 agosto 2008,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee il 9 agosto 2008).

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici