Maria Rosa Gheido e
Alfredo Casotti
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Credito d'imposta per le
nuove assunzioni
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Sportelli unici
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Appalti
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Privacy
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Detrazioni d'imposta
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Semplificazioni
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Riscossione dei contributi
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Contratto di inserimento
lavorativo
Le
disposizioni contenute nel provvedimento hanno effetto
dal 14 maggio 2011 e riguardano il credito d'imposta per
le nuove assunzioni, gli sportelli unici di Inps e
Agenzia delle entrate, gli appalti, la privacy, le
detrazioni d'imposta, la semplificazione di alcuni
adempimenti, la riscossione dei contributi, il contratto
di inserimento lavorativo
Credito d'imposta per le nuove assunzioni
L'art. 2 del decreto introduce un credito d'imposta per la creazione di
nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno. Generano
il credito di imposta le assunzioni a tempo
indeterminato effettuate, nelle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna
e Sicilia, nei dodici mesi successivi alla entrata in
vigore del decreto (14 maggio 2011).
La misura sarà, però,
operativa solo a seguito di un decreto di natura non
regolamentare emanato dal Ministro dell'economia di
concerto con il Ministro del lavoro, contenente
disposizioni attuative che consentano di utilizzare il
cofinanziamento della misura da parte dei fondi
strutturali comunitari.
Prevede infatti il comma 8 dell'articolo 2 in commento
che, con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale e con il Ministro della gioventù, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome, sono
stabiliti i limiti di finanziamento garantiti da
ciascuna delle Regioni nonché le disposizioni di
attuazione del provvedimento.
Le risorse necessarie sono individuate, previo consenso
della Commissione europea, nell'utilizzo congiunto delle
risorse nazionali e comunitarie del Fondo sociale
europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale
destinate al finanziamento dei programmi operativi,
regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il
decreto di cui sopra.
Al fine di evitare la necessità di comunicare la
misura alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo
88 del Trattato Cee, il provvedimento fa riferimento
all'art. 40 del regolamento (Ce) n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008, che stabilisce quali
aiuti siano disponibili in favore dei lavoratori
svantaggiati. Si ricorda, infatti, che per il paragrafo
3 dell'articolo 88 del trattato che istituisce la
Comunità europea, debbono essere comunicati alla
Commissione, in tempo utile perché la stessa presenti
le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o
modificare aiuti che potrebbero non esser compatibili
con il mercato comune a norma dell'artico 87 dello
stesso trattato. Lo Stato membro interessato non può
dare esecuzione alle misure progettate prima che la
procedura abbia condotto a una decisione finale e che,
quindi, la misura sia stata dichiarata compatibile con
il mercato comune.
Per l'articolo 87 del Trattato, possono considerarsi
compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati
a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il
tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia
una grave forma di sottoccupazione. In particolare,
l'articolo 40 del Regolamento Ce n. 800/2008, dichiara
che "i regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori
svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali
sono compatibili con il mercato comune ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono
esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88,
paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le
condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente
articolo". Secondo i richiamati commi 2 e 3,
l'intensità di aiuto non deve superare il 50% dei costi
ammissibili, che corrispondono ai costi salariali
durante un periodo massimo di 12 mesi successivi
all'assunzione, elevabili a 24 mesi nel caso in cui il
lavoratore interessato è un lavoratore molto
svantaggiato.
Secondo l'articolo 2 del D.L. n. 70/2011, pertanto, il
credito d'imposta spetta in caso di assunzione a tempo
indeterminato di due categorie di soggetti: lavoratori
svantaggiati e lavoratori molto svantaggiati, come
definiti dall'articolo 2, punti 18 e 19 del regolamento
(Ce) n. 800/2008):
·
«lavoratore svantaggiato» - chiunque rientri in
una delle seguenti categorie:
a) chi non ha un impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi;
b) chi non possiede un diploma di scuola
media superiore o professionale (Isced 3);
c) lavoratori che hanno superato i 50 anni
di età;
d) adulti che vivono soli con una o più
persone a carico;
e) lavoratori occupati in professioni o
settori caratterizzati da un tasso di disparità
uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media
uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato
membro interessato se il lavoratore interessato
appartiene al genere sottorappresentato;
f) membri di una minoranza nazionale
all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di
consolidare le proprie esperienze in termini di
conoscenze linguistiche, di formazione professionale o
di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad
un'occupazione stabile.
(p. 18, art. 2, regolamento (Ce) n. 800/2008)
·
«lavoratore molto svantaggiato» - lavoratore
senza lavoro da almeno 24 mesi.
(punto 19, art. 2, regolamento (Ce) n. 800/2008)
La misura del credito di imposta è particolarmente
interessante, in quanto pari al 50% dei costi salariali
previsti al n. 15 dell'art. 2 del regolamento (Ce),
sostenuti nei dodici mesi successivi alla assunzione,
intendendo per tale l'importo totale effettivamente
pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai
posti di lavoro considerati, che comprende:
a) la retribuzione lorda, prima delle
imposte;
b) i contributi obbligatori, quali gli
oneri previdenziali;
c) i contributi assistenziali per figli e
familiari.
Il periodo di fruizione del beneficio sale a
ventiquattro mesi in caso di assunzione di lavoratori
"molto svantaggiati".
Il credito è calcolato sulla base della differenza tra
il numero dei lavoratori con contratto a tempo
indeterminato, da rilevarsi in ciascun mese, raffrontato
con il numero degli stessi lavoratori mediamente
occupati nei dodici mesi precedenti. L'incremento della
base occupazionale va considerato al netto delle
diminuzioni occupazionali verificatesi in società
controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. o
facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta
persona.
In caso di assunzione a tempo indeterminato e parziale
il credito è proporzionalmente ridotto con riferimento
al minor orario individuale rispetto a quello del
contratto collettivo.
Coloro che iniziano l'attività dopo l'entrata in vigore
del decreto legge n. 70/2011 o meglio, coloro che
assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere
dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del
suddetto decreto, ogni lavoratore assunto con contratto
a tempo indeterminato costituisce incremento della base
occupazionale.
L'importo spettante va indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è
concesso ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, e non concorre
alla formazione del reddito e del valore della
produzione ai fini Irap. Pertanto detto importo non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61
(deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5
(deducibilità di componenti negativi diversi dagli
interessi) del Testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
Il datore di lavoro decade dal beneficio se:
a) il numero complessivo dei dipendenti
inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici
mesi precedenti;
b) i posti di lavoro creati non siano
conservati per un periodo minimo di tre anni, o due
anni, nel caso di piccole imprese;
c) siano definitivamente accertate
violazioni non formali, di natura fiscale, sanzionate in
misura non inferiore a 5.000,00 euro;
d) vi sia un accertamento definitivo di
violazioni non formali, di natura contributiva in
materia di lavoro dipendente (alle stesse condizioni del
punto precedente);
e) violazioni alla normativa sulla salute
e sicurezza dei lavoratori;
f) sono emanati provvedimenti definitivi
della magistratura per condotta antisindacale.
L'allegato 1 al Regolamento Ce n. 800/2008 definisce le
piccole e medie imprese (Pmi)
Allegato I al Reg. Ce n. 800/2008
Definizione di Pmi
Articolo 1
Impresa
Si considera
impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma
giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica.
In particolare sono considerate tali le entità che
esercitano un'attività artigianale o altre attività a
titolo individuale o familiare, le società di persone o
le associazioni che esercitano un'attività economica.
Articolo 2
Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le
categorie di imprese
1. Alla categoria
delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie
imprese (Pmi) appartengono le imprese che occupano meno
di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50
milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non
supera i 43 milioni di euro.
2. All'interno
della categoria delle Pmi, si definisce piccola impresa
un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un
fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non
superiori a 10 milioni di euro.
3. All'interno
della categoria delle Pmi, si definisce microimpresa
un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un
fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro.
Sportelli unici
L'articolo 3 del decreto in esame istituisce i distretti
turistico-alberghieri che saranno `zone a burocrazia
zero'. In questi distretti saranno istituiti sportelli
unici dell'Inps e delle Agenzie delle entrate, presso i
quali potranno essere svolte tutte le pratiche di
competenza di tali istituti.
Per
le attività di ispezione e controllo di competenza delle
Agenzie fiscali e dell'Inps gli sportelli unici
assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione
e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire
il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle
imprese dei Distretti.
Appalti
L'articolo 4 si occupa di appalti di opere pubbliche.
Per quanto qui interessa, il comma 2 abroga lo specifico
certificato di rispetto delle disposizioni in materia di
collocamento obbligatorio. Viene altresì stabilito che
le cause di esclusione dalle gare sono riferite ai
soggetti che hanno commesso violazioni gravi -
definitivamente accertate - alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro. A tal fine si intendono gravi le
violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma
1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni, fermo restando quanto
previsto, con riferimento al settore edile,
dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In pratica, è
considerata grave violazione l'impiego di dipendenti `in
nero' punito con la maxi sanzione nonché le cause
ostative al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva. (lett. b) n. 1.4). Anche la causa
di esclusione per violazioni definitivamente accertate
rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte
e tasse è limitata ai soli casi di gravità (lett. b)
n. 1.5).
Privacy
L'articolo 6, comma 2, lettera a) semplifica
alcuni adempimenti dei datori di lavoro in materia di
trattamento dei dati personali. Non è soggetto alle
disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, il trattamento dei dati personali relativi a
persone giuridiche, imprese, enti o associazioni
effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti
esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità
amministrativo-contabili. Rimangono ferme le vigenti
disposizioni dettate per il trattamento dei dati in
ambito sanitario, per scopi storici, statistici o
scientifici, per marketing diretto), così come rimangono
applicabili alle imprese tutti gli adempimenti richiesti
dalla normativa, quali gli obblighi relativi alla
sicurezza, le nomine di incaricati del trattamento,
norme sulla videosorveglianza, ecc.
Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non
sensibili e che trattano come unici dati sensibili e
giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e
collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli
relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un
aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è
sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal
titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del
Testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare
soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di
sicurezza previste dal presente codice e dal
disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). Hanno
finalità di natura contabile, amministrativa,
organizzativa, le attività funzionali all'adempimento di
obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione
del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta
della contabilità e all'applicazione delle norme in
materia fiscale, sindacale, previdenziale -
assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
Relazione di accompagnamento al D.L. n. 70/2011
La lettera a) n. 2 modifica l'articolo 13 del Codice
della privacy, eliminando l'obbligo di informativa
preliminare al trattamento dei dati nel caso in cui il
candidato abbia spontaneamente inviato il proprio
curriculum vitae ad un determinato soggetto pubblico
o privato, al fine dell'eventuale instaurazione di un
rapporto di lavoro.
Attualmente, infatti, il soggetto che riceve il
curriculum, prima ancora di poter consultare e
valutare le informazioni in esso contenute, è tenuto ad
inviare una preventiva informativa al soggetto cui si
riferiscono i dati, nonché a richiedergli un ulteriore
consenso espresso al trattamento; si tratta
evidentemente di adempimenti privi di utilità sul piano
pratico e ingiustificati ai fini della tutela dei dati,
in quanto imposti dalla legge nonostante il candidato
acconsenta spontaneamente al trattamento dei propri dati
personali per finalità occupazionali.
Peraltro, l'onere a carico del titolare del trattamento
diviene ancora più gravoso nel caso in cui il
curriculum `non sollecitato' contenga dati
sensibili, idonei a rivelare determinate condizioni o
status del candidato (es. origine etnica,
convinzioni religiose, stato di salute, ecc.), in quanto
in tal caso è necessario il consenso in forma scritta.
Conseguentemente vengono modificati gli articoli 24 e 26
del Codice in tema di consenso preventivo e di consenso
scritto per il trattamento dei dati sensibili,
prevedendo specifiche ipotesi di esonero dal consenso in
caso di invio spontaneo dei curricula.
La lettera a) n. 3 modifica l'articolo 24 del Codice,
prevedendo l'esonero dal consenso per i trattamenti
effettuati sulla base di rapporti di controllo e
collegamento tra società e nell'ambito delle altre forme
di organizzazione congiunta dell'attività d'impresa
(consorzi, Ati, joint venture, reti d'impresa, ecc.). La
finalità è di semplificare i trattamenti effettuati per
le esigenze operative delle imprese, che hanno rapporti
di controllo e di collegamento e che rappresentano una
componente diffusa nel tessuto imprenditoriale italiano,
nel rispetto di un attento bilanciamento degli interessi
del titolare, del terzo destinatario e dell'interessato.
La lettera a) n. 5) modifica l'articolo 34 del Codice
stabilendo che, per i soggetti che trattano con
strumenti elettronici soltanto dati personali non
sensibili e come unici dati sensibili e giudiziari
quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori,
anche se extracomunitari, ovvero al coniuge e ai loro
parenti, la tenuta del documento programmatico sulla
sicurezza (Dps) - prescritta dalla lettera g) del comma
1 dello stesso articolo 34 - è sostituita dall'obbligo
di autocertificazione resa dal titolare del trattamento
ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 di trattare soltanto tali dati in
osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal
predetto codice e dal disciplinare tecnico, contenuto
nell'allegato B) al codice medesimo.
Viene poi inserito nell'articolo 34 un nuovo comma 1-ter
che contiene precisazioni in ordine alla nozione di
"trattamenti effettuati per finalità amministrative e
contabili", allo scopo di semplificare le modalità di
adempimento degli obblighi privacy da parte degli
operatori.
Si tratta, in particolare, dei trattamenti connessi allo
svolgimento delle attività di natura organizzativa,
amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere
dalla natura dei dati trattati, quali le attività
organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento
di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla
gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi,
alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle
norme in materia fiscale, sindacale,
previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e
sicurezza sul lavoro.
Detrazioni d'imposta
L'art. 7, comma 1, lettera b) abroga l'obbligo,
per lavoratori dipendenti e pensionati, di comunicare
tutti gli anni i dati relativi a detrazioni per
familiari a carico. L'obbligo di reiterare la
comunicazione permane in caso di variazione dei dati,
rispetto a quelli precedentemente comunicati.
Semplificazioni
L'articolo 7, comma 1, lettera f) ribadisce che
i contribuenti non devono fornire informazioni che siano
già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali
ovvero che da questi possono essere direttamente
acquisite da altre Amministrazioni:
"f) i contribuenti non devono fornire
informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli
enti previdenziali ovvero che da questi possono essere
direttamente acquisite da altre Amministrazioni;".
Viene altresì sancito (comma 1, lettera h)) che
gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni
relative a materie amministrate da articolazioni del
Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le
Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente
telematica, ovvero che devono essere effettuati nei
confronti delle medesime articolazioni o presso i
relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di
giorno festivo, sono prorogati al primo giorno
lavorativo successivo.
La lettera r) del secondo comma inoltre, abroga
la disposizione che impone di evidenziare in fattura il
costo della manodopera ai fini della spettanza della
detrazione Irpef ristrutturazioni edilizie. E' altresì
abrogata la comunicazione all'Agenzia delle entrate per
le ristrutturazioni per le quali spetta il credito di
imposta nella misura del 36 per cento (comma 1, lettera
c); sarà sufficiente indicare nella dichiarazione
dei redditi i dati catastali identificativi
dell'immobile.
Ancora l'articolo 7, nell'ambito delle semplificazioni
fiscali, al comma 1, lettera a) sancisce che le
ispezioni, comprese quelle degli enti previdenziali,
salvo casi straordinari non devono durare più di
quindici giorni.
"a) esclusi i casi straordinari di controlli per
salute, giustizia ed emergenza, il controllo
amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi
autorità competente deve essere unificato, può essere
operato al massimo con cadenza semestrale, non può
durare più di quindici giorni. Gli atti compiuti in
violazione di quanto sopra costituiscono, per i
dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando
la prassi, la Guardia di finanza, negli accessi di
propria competenza presso le imprese, opera, per quanto
possibile, in borghese;".
Lo stesso articolo 7, comma 1, lettera r)
concentra in un'unica scadenza il termine entro il quale
gli enti pubblici debbono effettuare i versamenti
fiscali con il modello F24 EP.
Riscossione dei contributi
Al fine di
semplificare ed uniformare la riscossione delle somme a
qualunque titolo dovute all'Istituto nazionale della
Previdenza sociale, l'articolo 7, comma 2, lettera t)
abroga l'articolo 32-bis
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 introdotto
dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, il
quale prevede che l'iscrizione a ruolo delle somme
determinate ai sensi delle disposizioni di cui al
D.lgs.n.462/1997 , che risultano dovute a titolo di
contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni
per ritardato o omesso versamento, è effettuata
direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le
vigenti disposizioni in materia di contenzioso e fermo
restando lo status di enti creditori per gli Enti
previdenziali interessati che mantengono la titolarità
dei poteri di sospensione e sgravio della riscossione.
Rimane,
quindi, la competenza dell'Inps all'iscrizione a ruolo
dei contributi e dei premi previdenziali ed
assistenziali di cui al decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462. In forza delle modifiche introdotte
dall'articolo 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della
legge 30 luglio 2010, n. 122, pertanto, sarà l'Inps a
provvedere al recupero, tramite avviso di addebito con
valore di titolo esecutivo, anche dei contributi e premi
previdenziali ed assistenziali risultanti da
liquidazione, controllo e accertamento effettuati
dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni
dei redditi.
Con una
norma transitoria viene specificato che permane la
competenza dell'Agenzia delle entrate relativamente
all'iscrizione a ruolo dei suddetti contributi e premi
che risultano dovuti per gli anni d'imposta 2007 e 2008
in base agli esiti dei controlli automatici e formali di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462 e per gli anni d'imposta 2006 e
successivi in base agli accertamenti notificati entro il
31 dicembre 2009.
Contratto di inserimento lavorativo
L'art. 8, comma 1, lettera a)
modifica l'art. 54, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 10
settembre 2003, n. 276 e, con l'intento di favorire il
reinserimento delle donne nel mondo del lavoro, prevede
che possono essere assunte con contratto di inserimento
lavorativo le donne di qualsiasi età, purché «prive di
un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi».
Viene conseguentemente modificato anche l'art. 59, comma
3, dello stesso decreto legislativo, con il riferimento
al regolamento (Ce) n. 800/2008 per l'identificazione
delle condizioni che consentono di fruire delle
agevolazioni in caso di assunzioni con contratto di
inserimento.
La modifica consente di prescindere
dai più stringenti requisiti occupazionale stabiliti dal
Regolamento Cee n. 2204/2002.
Sarà ora sufficiente che la
lavoratrice appartenga ad una area definita dal
Ministero del lavoro secondo i requisiti di cui alla
lettera e) dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 276/2003 e
che sia priva di impiego stabile da almeno sei mesi
D.Lgs. n. 276/2003, come modificato
dall'art.8 del D.L. n. 70/2011
Art. 54
1. Il contratto di inserimento è
un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante
un progetto individuale di adattamento delle
competenze professionali del lavoratore a un
determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero
il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti
categorie di persone:
¿
e) donne di qualsiasi età
(prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
sei mesi) residenti in una area geografica in cui il
tasso di occupazione femminile determinato con apposito
decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore
almeno del 20 per cento di quello maschile o in
cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10
per cento quello maschile;
¿
Art. 59
(Omissis)
3. In attesa della riforma
del sistema degli incentivi alla occupazione, gli
incentivi economici previsti dalla disciplina
vigente in materia di contratto di formazione e
lavoro trovano applicazione con esclusivo
riferimento ai lavoratori di cui all'articolo 54,
comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f), nel rispetto
del regolamento (Ce) (n. 800/2008 della Commissione ,
del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee il 9 agosto 2008). |