Alessandro
Ferretti
Il decreto, che disciplina anche il
risarcimento da vacanza rovinata, in vigore dal 21
giugno
Dopo una gestazione prolungata è
stato finalmente pubblicato in Gazzetta, il 6 giugno
scorso, il Codice del turismo, nato come strumento atto
a semplificare e sistematizzare la complessa e
frammentata situazione normativa della materia.
In effetti, il legislatore ha
inteso riformare il settore del turismo avendo come
obiettivi principali la tutela del turista, gli aiuti
alle imprese del settore e la riqualificazione
dell’offerta turistica in un’ottica di complessiva
competitività dell’Azienda Italia.
Si tratta, indubbiamente, di
finalità ambiziose che si inseriscono in un più ampio
quadro di rilancio dell’economia del nostro Paese,
legato allo sfruttamento delle risorse turistiche,
culturali ed ambientali italiane.
Il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79
(recante il “Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione
della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di
scambio”) approva al suo articolo 1 il Codice della
normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo, contenuto nell’Allegato 1 e composto di 69
articoli.
Tra i punti di maggiore interesse
all’interno del Codice, si segnalano sia le norme
contenute nel Titolo I, dove il Legislatore ha
individuato le competenze statali in materia artt. 2 e
3), sia nel Titolo V, dove sono individuate le tipologie
dei prodotti turistici con i relativi circuiti nazionali
di eccellenza.
Si tratta, in quest’ultimo caso,
dell’adeguamento dei prodotti turistici alle moderne
tendenze, con l’incentivazione della promozione di
settori specifici (così almeno si esprime la Relazione
illustrativa al Codice).
Per rendere chiaro l’intervento
“modernizzante “ sulla configurazione del prodotto
turistico si individuano le tipologie del turismo
congressuale, giovanile, del made in italy, delle arti e
dello spettacolo accanto ai tradizionali prodotti del
turismo del mare, della natura , della montagna, termale
e culturale.
In particolare, per superare la
frammentazione della promozione turistica e per
agevolare circuiti virtuosi di visita, il Legislatore ha
previsto la realizzazione di circuiti nazionali di
eccellenza a sostegno dell’offerta e dell’immagine
turistica dell’Italia, anche con la creazione di veri e
propri itinerari tematici lungo tutto il territorio
nazionale.
Particolare attenzione è stata
riservata dal Legislatore al turismo culturale (artt. 24
e 25).
Tra le altre novità introdotte
all’interno del Codice si segnalano quelle relative alla
tutela del turista che, oltre a vedersi riconosciuto il
risarcimento del danno materiale (artt. 44 e ss.), vedrà
aggiungersi anche il risarcimento da danno da vacanza
rovinata (art. 47), dovuto all’irripetibilità
dell’occasione perduta.
Il legislatore ha previsto
l’istituzionalizzazione dei Buoni vacanza (art. 27) che,
finanziati con i proventi dell’otto per mille, da
erogare con interventi di solidarietà in favore delle
fasce sociali più deboli. Il titolo IV è dedicato alle
agenzie di viaggio, con particolare riguardo alle
agenzie operanti online che vengono sottoposte alle
medesime regole e controlli a cui sono soggette le
imprese tradizionali.
Lo strumento favorito dal Codice
per la tutela del turista è la stipula di congrue
polizze assicurative che lo tutelino dai rischi di
viaggio.
Il Codice ha già suscitato
polemiche e perplessità che potranno essere confermate o
smentite solo dalle prime applicazioni normative. Da
rivedere sin da subito, invece, le norme che prevedono
gli attestati di merito che dovrebbero essere
riconosciuti in base ai criteri di cui agli articoli 59
e seguenti e che rendono del tutto anacronistico il
sistema premiale fondato annualmente sull’assegnazione,
a particolari personalità del settore, di 50 medaglie di
bronzo, 25 di argento e 10 d’oro (art. 61), per parlare
solo della Medaglia al merito del turismo per la
valorizzazione dell’immagine dell’Italia. Il codice
entrerà in vigore il 21 giugno 2011. |