Il principio di determinatezza ed il principio di
tassatività, indicando l’esigenza che la norma penale
incriminatrice sia formulata (dal legislatore) in modo
tale da consentire il sicuro apprezzamento
del suo contenuto - cosicché sia possibile conoscere,
con sufficiente precisione, ciò che è penalmente lecito
o vietato, circoscrivendo (in limiti ben definiti)
l’attività interpretativa del giudice, nonché garantendo
i cittadini dagli abusi del potere giudiziario -,
vengono affrontati congiuntamente tanto da parte
rilevante della dottrina (Fiandaca Musco, Diritto penale
–Parte Generale-, Bologna, 1995; Antolisei, Diritto
Penale –Parte Generale-, Milano, 2000), quanto da parte
cospiqua della giurisprudenza:
“Non è fondata l'eccezione di incostituzionalità
dell'art. 609 bis c.p. in relazione agli art. 13 e 25
cost. (mancanza di tassatività e di determinatezza della
nuova formulazione)”.
Cassazione penale, sez. III, 07 ottobre 1999, n. 14758
Leuzzi Riv. giur. polizia 2000, 362
In realtà, pur trattandosi di principi sicuramente
complementari, essi meritano una trattazione distinta,
in quanto indirizzati a soggetti diversi
dell’ordinamento: la determinatezza si proietta
all’interno della fattispecie e si rivolge al
legislatore, imponendogli di procedere alla redazione di
precetti penali dal contenuto precisamente definito; la
tassatività, invece, costituisce lo sbarramento esterno
della fattispecie stessa e si rivolge al potere
giudiziario, precludendo al giudice di estendere per
analogia l’applicazione della norma, impedendo quindi
che questa possa essere applicata a casi diversi da
quelli ricompresi nella sua formulazione astratta.
La ratio dei principi di determinatezza
e di tassatività, più che in esigenze puramente
razionali di certezza, va individuata nel (spesso
citato) favor libertatis: l’assenza di tali principi
consentirebbe, infatti, la configurazione dei
comportamenti penalmente sanzionati in termini così
generici che il principio di legalità (e con esso il
principio di tipicità) risulterebbe rispettato solamente
nella forma, ma eluso nella sostanza:
“il principio di legalità di cui all'art. 1, l. n. 689
del 1981 implica, quali necessari corollari, non solo
quello di riserva di legge e di non retroattività, ma
anche quello di tassatività e determinatezza della
fattispecie illecita”.
T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 13 febbraio 2008, n.
321E.D. s.p.a. c. Autorità per l'energia elettr. e il
gas, Adiconsum, Movimento dif. del cittadino Foro amm.
TAR 2008, 2 396 (SOLO MASSIMA)
Per le implicazioni dei principi suddetti in tema di
concorso di persone nel reato, si veda
"Il concorso di reati e il
concorso di persone nel reato", Cedam 2011)
|