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Diritto riconosciuto anche ai privati

Vicinato, quando il confinante e' danneggiato e offeso-Ipsoa.it

 

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di Alessio Scarcella

Anche il privato confinante può rivestire, nei procedimenti penali per violazioni della normativa edilizia, oltre che la qualità  di soggetto danneggiato dal reato anche quella di persona offesa, con conseguente diritto del medesimo sia a costituirsi parte civile nel processo penale sia ad essere avvisato in caso di eventuale richiesta di archiviazione

Anche il privato confinante può rivestire, nei procedimenti penali per violazioni della normativa edilizia, oltre che la qualità di soggetto danneggiato dal reato anche quella di persona offesa, con conseguente diritto del medesimo sia a costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento del danno sia, in fase di indagini preliminari, ad essere avvisato in caso di eventuale richiesta di archiviazione, sussistendo la legittimazione ad opporsi davanti al giudice ed interloquire nel merito dell'archiviazione proposta.

Con un'interessante pronuncia, la Suprema Corte svolge alcune importanti riflessioni sul tema dei termini e delle condizioni richieste per consentire al "vicino di casa" di reagire in presenza di abusi edilizi da parte del privato confinante che ledano anche la propria posizione giuridica soggettiva.

Il principio di diritto affermato dalla Corte, sul punto, è chiaro.

Non sempre chi abita nei pressi dell'autore dell'abuso edilizio ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza della realizzazione di un manufatto abusivo; tuttavia, ove ricorrano determinate condizioni, la legge gli garantisce la più ampia tutela consentendogli non solo, ex post, di far valere le sue pretese risarcitorie davanti al giudice penale attraverso l'istituto della costituzione di parte civile, ma anche, ex ante, di potersi opporre davanti al giudice nel caso in cui il pubblico ministero, non ravvisando estremi di reato, ritenga di dover presentare una richiesta di archiviazione.

In quest'ultima ipotesi, infatti, il privato confinante, ha diritto a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione e, quindi, ha diritto a ricevere dal P.M. l'avviso della presentazione di tale richiesta, sì da poter interloquire sul merito della stessa, facendo valere le proprie istanze di tutela davanti al giudice.

Il caso

Il fatto che ha offerto l'occasione alla S.C. per affermare il principio di diritto è banale.

Il pubblico ministero, su denuncia di un privato cittadino, avviava un'indagine penale per presunti abusi edilizi realizzati dal vicino confinante.

All'esito dell'attività investigativa, ritenendo non configurabile alcuna violazione della legge penale (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), il P.M. presentava richiesta di archiviazione al Giudice per le indagini preliminari, omettendo tuttavia di avvisare il vicino denunciante che pur aveva chiesto di essere informato dell'eventuale presentazione della richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408 c.p.p. Il G.i.p., senza accorgersi dell'omissione, aveva dunque archiviato il relativo procedimento penale.

Il ricorso

Resisteva davanti alla S.C. con ricorso per cassazione la vicina di casa denunciante, eccependo la nullità del decreto di archiviazione in quanto pronunciato in assenza dell'avviso, funzionale alla sua opposizione davanti al giudice procedente, pur avendo la stessa richiesto di essere informata dell'eventuale richiesta di archiviazione.

Nel merito, la difesa della ricorrente sosteneva che, avendo denunciato l'esecuzione di presunti abusi edilizi realizzati dal vicino confinante, doveva ritenersi soggetto passivo (e, quindi, persona offesa) e non anche semplice danneggiato dal reato e, per tale sua veste, necessaria destinataria dell'avviso, la cui omessa notificazione aveva determinato un'evidente lesione del diritto al contraddittorio, impedendole la visione degli atti del procedimento e l'eventuale opposizione alla richiesta di archiviazione.

La decisione della Cassazione

Scontato, anche se con alcune interessanti riflessioni, l'esito del giudizio di legittimità.

I giudici di Piazza Cavour, infatti, nell'accogliere le doglianze prospettate dalla difesa della denunciante, hanno ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale in materia di rapporti tra persona offesa e persona danneggiata, pervenendo alla soluzione che, nella materia edilizia, spetti – nel ricorso di alcune condizioni - anche al vicino di casa il diritto non solo di costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento del danno patito dalla realizzazione dell'abuso edilizio da parte del privato confinante, ma anche il diritto, da esercitare in fase pre-processuale, di opporsi all'eventuale richiesta di archiviazione: ciò, in altri termini, equivale ad attribuire al privato cittadino, che sia stato leso nella propria posizione giuridica soggettiva dal vicino che abbia contravvenuto alle regole in materia edilizia, non solo la qualità di danneggiato dal reato, ma anche quella di persona offesa.

Sul punto, la Corte, come anticipato, svolge alcune interessanti riflessioni sul tema.

Anzitutto, pacifico è che le norme penali repressive delle violazioni in materia edilizia rientrino nella categoria dei reati plurioffensivi in quanto, pur essendo il bene giuridico tutelato l'ambiente, sub specie di territorio (rectius, l'interesse dell'ente locale all'ordinato assetto e governo del territorio), è tuttavia evidente che la realizzazione di un abuso edilizio può ledere non solo l'interesse dell'ente locale Comune, ma anche l'interesse del privato cittadino qualora la costruzione abusiva sia lesiva della posizione giuridica soggettiva di quest'ultimo.

La giurisprudenza di legittimità, sul punto, dopo alcune, altalenanti, prese di posizione, è finalmente approdata ad un orientamento, da ritenersi ormai consolidato, che riconosce al privato cittadino la legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale per reati edilizi, sebbene a determinate condizioni. Si afferma, infatti, che nei procedimenti per violazioni urbanistico-edilizie, la legittimazione ad esercitare l'azione civile da parte di vicini confinanti non nasce dalla sola assenza del permesso di costruire o dall'illegittimità del titolo abilitativo: il privato confinante è legittimato a costituirsi parte civile, quando la realizzazione dell'abuso edilizio da parte del vicino costituisce violazione anche di norme di natura civilistica, con l'ulteriore specificazione che l'abuso deve violare non soltanto le norme poste a tutela del regolare assetto del territorio, ma anche le norme che impongono limiti al diritto di proprietà, che stabiliscono distanze, volumetria ed altezza delle costruzioni, previste dal codice civile e dai piani regolatori, violazioni produttive di un danno patrimoniale (v., ex multis: Cass. pen., Sez. 3, n. 21222 del 28/05/2008, C., in Ced Cass. 240044; Sez. 3, n. 5190 del 14/05/1991, D.B., in Ced Cass. 187094; Sez. 3, n. 11526 del 2/12/1982, D.G., in Ced Cass. 156439; Sez. 3, n. 11917 del 12/11/1980, D.Z., in Ced Cass. 146651).

L'evoluzione giurisprudenziale sul punto, ad esempio, è giunta di recente anche ad affermare che il proprietario confinante è legittimato a costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto abusi edilizi non soltanto quando siano violate le norme civilistiche che stabiliscono le distanze nelle costruzioni (art. 873 cod. civ.), ma anche nel caso di inosservanza delle regole da osservarsi nelle costruzioni (art. 871 cod.civ.), indipendentemente dalle distanze (Fattispecie di mutamento di destinazione d'uso di un piano seminterrato da garage e cantina in miniappartamento: Cass. pen., Sez. 3, n. 45295 del 25/11/2009, V., in Ced Cass. 245270).

Pur essendo, quindi, pacifica la veste di soggetto danneggiato dal reato del vicino confinante che lamenti la realizzazione di un abuso edilizio violativo delle norme previste dal codice civile, non altrettanto si registra in merito alla possibilità di qualificare il privato anche come persona offesa.

Sul punto, la pronuncia della Cassazione sembra richiamarsi all'evoluzione giurisprudenziale con riferimento ai reati ambientali "lato sensu" intesi che, valorizza ancor più specificamente la distinzione tra titolare dell'interesse di persona offesa dal reato (soggetto passivo del reato, cioè la vittima stessa dell'illecito penale) e danneggiato dal reato (ossia colui al quale il reato ha cagionato direttamente un danno di natura civile).

Sul tema della legittimazione del privato, tuttavia, di recente in senso negativo la Corte ha escluso che potesse assumere la qualità di persona offesa dal reato un Comitato Civico di Quartiere, trattandosi di un ente non riconosciuto e privo dei requisiti previsti dall'art. 91 cod. proc. pen., che rappresenta in modo generico interessi non qualificabili, nè qualificati, e non rientra, peraltro, nell'ambito delle previsioni della L. 8 luglio 1986, n. 349, che individua le associazioni di protezione dell'ambiente (Cass. pen., Sez. 6, n. 5683 del 5/02/2008, B. e altro, in Ced Cass. 238732).

Nel caso in esame, diversamente, la S.C., richiamando implicitamente l'evoluzione favorevole all'estensione, ha concluso affermando che la ricorrente, avendo denunciato l'esecuzione di interventi edilizi ritenuti abusivi, realizzati dal vicino confinante, aveva "pieno titolo" a ricevere l'avviso omesso e ad interloquire in merito alla richiesta di archiviazione.

 

 

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