L'interessate
pronuncia in commento, resa dalla Suprema Corte a
sezioni unite, origina da processo avente per oggetto la
valutazione di una modificazione d'uso,
perpetrata dall'usufruttuario, riguardante la cosa
oggetto d'usufrutto:
“Maria Vincenza Ruggieri conveniva in giudizio il Comune
di Bari ed Angela Stragapede e, con la citazione
notificata il 19.12.1988, li citava a comparire davanti
al tribunale di Bari. L'attrice esponeva d'essere nuda
proprietaria di porzione di un locale, già adibito ad
autorimessa, sito in Carbonara di Bari, di cui era
usufruttuaria la madre, Angela Stragapede. Costei s'era
immessa nel possesso dell'immobile senza prestare alcuna
garanzia; lo aveva poi dato in locazione per uso di
supermercato ad una società, consentendo, oltre il
mutamento della destinazione d'uso, l'esecuzione di
eventuali opere necessarie ai fini del godimento
previsto nel contratto. L'attrice proseguiva esponendo
che la società, avvalendosi di tale autorizzazione, ma
in assenza di qualsiasi concessione amministrativa,
aveva demolito opere esistenti ed altre ne aveva
costruite. Accertata l'esecuzione di tali opere abusive,
il sindaco, dopo avere rivolto alla madre l'ingiunzione
a demolirle, con ordinanza 90.6.1986 aveva disposto
l'acquisizione dell'intera proprietà al patrimonio
comunale. A questi provvedimenti aveva fatto seguito
un'ulteriore ordinanza - la n. 57140 del 20.10.1988 -
con cui il sindaco aveva rivolto l'ingiunzione di
demolire a lei ed alla sorella Antonia Maria Ruggieri,
anch'essa nuda proprietaria”.
Cassazione civile, sez. un., 14 febbraio 1995, n. 1571
Ruggeri c. Com. Bari e altro Foro it. 1996, I, 216 Vita
not. 1996, 272 Giust. civ. Mass. 1995, 337 Giust. civ.
1995, I,3045
Il nudo proprietario, in ragione di quanto sopra
esposto, chiedeva, in particolare, l'estinzione
del diritto d'usufrutto per abuso:
“in confronto di Angela Stragapede, concludeva chiedendo
fosse dichiarato che la stessa aveva abusato del diritto
di usufrutto: domandava perciò che il diritto fosse
dichiarato estinto o che, in subordine, la convenuta
fosse condannata a, prestare cauzione e che i beni
fossero posti sotto amministrazione con obbligo per
l'amministratore di provvedere alla demolizione delle
opere abusive a spese dell'usufruttuaria. ...omisis....Angela
Stragapede chiedeva che la domanda proposta in suo
confronto fosse rigettata perché l'aver dato in
locazione l'immobile non integrava un abuso
dell'usufrutto così come non lo integrava il fatto delle
costruzioni eseguite dal conduttore. Il tribunale di
Bari rigettava le domande. La decisione veniva
confermata dalla corte d'appello di Bari. La corte
d'appello - con la sentenza 28.1.1993 - affermava:
...omissis..... - che le modificazioni apportate
all'immobile non ne avevano comportato il
deterioramento, sicché sotto questo punto di vista era
da escludersi vi fosse stato abuso del diritto di
usufrutto; - che, escluso l'abuso del diritto,
all'usufruttuario, che non aveva dato garanzia all'atto
della immissione nel possesso dei beni, non si sarebbe
potuto imporre di prestarla; si sarebbe bensì potuto far
luogo alle misure previste dall'art. 1003 cod. civ., ma
una domanda in tal senso non era stata proposta; - che
la condanna a demolire le opere non si inquadrava tra le
possibili reazioni all'abuso del diritto di usufrutto,
mentre neppur poteva essere emessa sul presupposto che
la loro costruzione avesse integrato un fatto illecito,
giacché l'attrice non aveva dedotto nè provato
l'esistenza degli elementi costitutivi di questo”.
Cassazione civile, sez. un., 14 febbraio 1995, n. 1571
Ruggeri c. Com. Bari e altro Foro it. 1996, I, 216 Vita
not. 1996, 272 Giust. civ. Mass. 1995, 337 Giust. civ.
1995, I,3045
La Suprema Corte, così ricostruito, per quanto
d'interesse, il contenuto del ricorso,
“il secondo motivo denunzia vizi di violazione di norme
di diritto e difetto di motivazione su punto decisivo
della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.,
in relazione all'art. 1015 cod. civ.). La ricorrente
sostiene che la corte d'appello sarebbe incorsa nel
vizio di difetto di motivazione quando ha omesso di
valutare se non costituisse un'ipotesi di abuso del
diritto l'avere l'usufruttuaria modificato la
destinazione economica del bene - da autorimessa a
supermercato - eliminando gli impianti ad essa inerenti.
La corte d'appello avrebbe poi illogicamente considerato
inesistente una delle ipotesi di grave abuso descritte
dall'art. 1015 cod. civ., in un caso in cui conseguenza
della condotta dell'usufruttuario era stata la perdita
del bene per effetto dell'acquisizione al patrimonio
comunale dispostane dal sindaco. Si ricollegano a queste
censure quelle svolte con il quarto motivo per
denunziare la violazione e falsa applicazione degli artt.
981, 1015 e 2043 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc.
Civ.). La ricorrente osserva che, a norma dell'art. 981
cod. civ., l'usufruttuario deve rispettare la
destinazione economica del bene, sicché l'esecuzione di
opere che alterino tale destinazione - e che non possono
configurarsi come miglioramenti per essere soggette a
demolizione - costituisce violazione di tale obbligo e
per sè giustifica una condanna alla riduzione in
pristino. La ricorrente osserva ancora che la corte
d'appello ha affermato che il comportamento
dell'usufruttuario può configurare una fattispecie di
illecito civile e però ha ritenuto di non poter
affermare su tale base la responsabilità
dell'usufruttuaria perché non sarebbero stati nè dedotti
nè provati gli elementi essenziali del fatto illecito:
senonché - sostiene la ricorrente - i fatti erano stati
dedotti ed il loro inquadramento giuridico sarebbe
spettato al giudice, mentre allo scopo di poterli
provare ella aveva chiesto fosse ordinato al comune di
esibire l'istanza relativa al rilascio
dell'autorizzazione per l'intervento di manutenzione
straordinaria dell'immobile, su cui era stata apposta la
propria firma falsificata dall'usufruttuaria, come
sarebbe stato possibile dimostrare nel prosieguo del
giudizio”
Cassazione civile, sez. un., 14 febbraio 1995, n. 1571
Ruggeri c. Com. Bari e altro Foro it. 1996, I, 216 Vita
not. 1996, 272 Giust. civ. Mass. 1995, 337 Giust. civ.
1995, I,3045
conclama che l'usufruttuario, quando imprime al bene una
destinazione economica diversa da
quella in atto al momento in cui è sorto il suo diritto
di goderne (o che eseguendo opere su questa, ancorché
rimuovibili, ne alteri la primitiva destinazione),
utilizza il bene medesimo in modo a lui non consentito e
perciò tiene una condotta che è rilevante ai fini
dell'applicazione delle disposizioni dettate dai commi 1
e 2 dell'art. 1015 del codice civile (cfr., amplius, "Usufrutto,
uso e abitazione", Cedam, Padova 2010):
“Le censure appena riassunte sono in parte fondate per
le ragioni di seguito esposte. L'art. 981, comma 1, cod.
civ. dispone che l'usufruttuario ha diritto di godere
della cosa, ma deve rispettarne la destinazione
economica. L'art. 986, comma 1, nel disporre che
l'usufruttuario può eseguire addizioni, e pone il limite
che esse non ne alterino la destinazione economica.
L'art. 1001, comma 2, cod. civ. impone all'usufruttuario
l'obbligo di usare nel godimento della cosa la diligenza
del buon padre di famiglia (art. 1176, comma 1, cod.
civ.): obbligo che - come è stato osservato - "implica
l'esigenza di mantenere il godimento nel limite
necessario per la conservazione dell'integrità materiale
della cosa e della sua originaria destinazione
economica, al fine di poter restituire la cosa medesima,
al termine dell'usufrutto, inalterata nella sua essenza
materiale e nella sua sostanza economica". Il limite al
diritto che l'usufruttuario ha di godere della cosa,
limite rappresentato dal dovere di rispettarne la
destinazione economica, dà luogo ad una sua obbligazione
verso il nudo proprietario. L'usufruttuario che imprime
al bene una destinazione economica diversa da quella in
atto al momento in cui è sorto il suo diritto di goderne
o che eseguendo opere su questa, ancorché rimuovibili,
ne alteri la primitiva destinazione fa un uso del bene
che non gli è consentito e perciò tiene una condotta che
è rilevante ai fini dell'applicazione delle disposizioni
dettate dai commi 1 e 2 dell'art. 1015 cod. civ. in
relazione alla gravità delle conseguenze che in concreto
ne derivino”.
Cassazione civile, sez. un., 14 febbraio 1995, n. 1571
Ruggeri c. Com. Bari e altro Foro it. 1996, I, 216 Vita
not. 1996, 272 Giust. civ. Mass. 1995, 337 Giust. civ.
1995, I,3045
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