A seguito del
regolamento sulla
formazione continua approvato dal Consiglio
Nazionale Forense nella seduta del 13.7.2007, tutti gli
avvocati ed i praticanti abilitati al patrocinio, sono
obbligati alla formazione professionale continua, con la
partecipazione ad eventi formativi.
Nel primo triennio di
valutazione (2008-2010) i crediti formativi da
conseguire sono ridotti a 50, con il minimo di 9 crediti
per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di
18 per il terzo, dei quali in materia di ordinamento
forense,previdenza e deontologia almeno 6 crediti nel
triennio formativo.
A partire dal 1
gennaio 2011, terminata la fase transitoria, la
disciplina dei crediti formativi è a regime. Nel
triennio 2011-2013 (e nei successivi) ciascuno
avvocato e ciascun praticante abilitato al
patrocinio, per ottenere il credito formativo deve
curare la propria
formazione con la partecipazione ad eventi
formativi, al fine di conseguire nel triennio almeno 90
crediti formativi, dei quali almeno 15 in materia di
ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un
minimo di 20 crediti formativi in ogni singolo anno
formativo.
Gli eventi formativi
alla cui partecipazione, effettiva e adeguatamente
documentata, consegue l’attribuzione dei “crediti
formativi” sono:
- corsi di
aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di
studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità
telematiche, purchè sia possibile il controllo della
partecipazione, e siano promossi o organizzati dal
Consiglio Nazionale Forense o dai singoli Consigli
dell’ordine territoriali, o, se organizzati da
associazioni forensi, altri enti, istituzioni od
organismi pubblici o privati, siano stati
preventivamente accreditati, anche sulla base di
programmi semestrali o annuali, dal Consiglio Nazionale
Forense o dai singoli Consigli dell’ordine territoriali,
a seconda della rispettiva competenza.
- commissioni di
studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari,
istituiti dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli
dell’ordine, o da organismi nazionali ed internazionali
della categoria professionale.
- altri eventi
specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale
Forense e dai Consigli dell’ordine.
Nei casi succitati è
attribuito n.1 credito formativo per ogni ora di
partecipazione, con il limite massimo di n.24 crediti
per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.
E’ possibile
conseguire la
formazione continua anche con lo svolgimento delle
seguenti attività, per le quali sono previsti differenti
“punteggi”:
- relazioni o lezioni
negli eventi formativi di cui alle precedenti lettere a)
e b) ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di
specializzazione per le professioni legali: sono
attribuiti dal Consiglio dell’ordine crediti formativi,
fino al limite massimo di n.12 crediti, in relazione
alla natura dell’attività svolta e dell’impegno
richiesto;
- pubblicazioni in
materia giuridica su riviste specializzate a diffusione
o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero
pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati,
anche come opere collettanee, su argomenti giuridici:
sono attribuiti dal Consiglio dell’ordine crediti
formativi, fino al limite massimo di n.12 crediti, in
relazione alla natura dell’attività svolta e
dell’impegno richiesto;
- contratti di
insegnamento in materie giuridiche stipulati con
istituti universitari ed enti equiparati: sono
attribuiti dal Consiglio dell’ordine crediti formativi,
fino al limite massimo di n.24 crediti, in relazione
alla natura dell’attività svolta e dell’impegno
richiesto;
- partecipazione alle
commissioni per gli esami di Stato di
avvocato, per tutta la durata dell’esame: sono
attribuiti dal Consiglio dell’ordine crediti formativi,
fino al limite massimo di n.24 crediti, in relazione
alla natura dell’attività svolta e dell’impegno
richiesto;
·
il
compimento di altre attività di studio ed aggiornamento
svolte in autonomia nell’ambito della propria
organizzazione professionale, preventivamente
autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio
Nazionale Forense o dai Consigli dell’ordine competenti.
Sono attribuiti dal Consiglio dell’ordine crediti
formativi, fino al limite massimo di n.12 crediti, in
relazione alla natura dell’attività svolta e
dell’impegno richiesto.
La surriportata
elencazione degli eventi formativi sopra riportata è da
ritenersi non “tassativa” potendo i soggetti interessati
(Consiglio Nazionale Forense o Consigli dell’ordine)
considerare anche eventi non rientranti nella tipologia
descritta, ma che presentino lo stesso contenuto
formativo e culturale dell’evento tipizzato.
Data l’ampia offerta
di eventi formativi sul mercato, a seguito dell’entrata
in vigore del regolamento in esame, non ci sono più
scuse per non aggiornarsi.
Ovviamente, il
successo o l’insuccesso della
formazione continua, soprattutto sotto il profilo
dell’effettività dell’aggiornamento, dipenderà
dall’azione di controllo dei Consigli dell’ordine
forense di ciò incaricati.
Avv. Daniela
Carbone
039.06.9TT48829 - |