Avv. Paolo Nesta


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Avvocati e formazione continua a regime: da gennaio 2011 è iniziato il “countdown” per il prossimo triennio- Avv. Daniela Carbone

 

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A seguito del regolamento sulla formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 13.7.2007, tutti gli avvocati ed i praticanti abilitati al patrocinio, sono obbligati alla formazione professionale continua, con la partecipazione ad eventi formativi.

Nel primo triennio di valutazione (2008-2010) i crediti formativi da conseguire sono ridotti a 50, con il minimo di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo, dei quali in materia di ordinamento forense,previdenza e deontologia almeno 6 crediti nel triennio formativo.

A partire dal 1 gennaio 2011, terminata la fase transitoria, la disciplina dei crediti formativi è a regime. Nel triennio 2011-2013 (e nei successivi) ciascuno avvocato e ciascun praticante abilitato al patrocinio, per ottenere il credito formativo deve curare la propria formazione con la partecipazione ad eventi formativi, al fine di conseguire nel triennio almeno 90 crediti formativi, dei quali almeno 15 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di 20 crediti formativi in ogni singolo anno formativo.

Gli eventi formativi alla cui partecipazione, effettiva e adeguatamente documentata, consegue l’attribuzione dei “crediti formativi” sono:

- corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purchè sia possibile il controllo della partecipazione, e siano promossi o organizzati dal Consiglio Nazionale Forense o dai singoli Consigli dell’ordine territoriali, o, se organizzati da associazioni forensi, altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, siano stati preventivamente accreditati, anche sulla base di programmi semestrali o annuali, dal Consiglio Nazionale Forense o dai singoli Consigli dell’ordine territoriali, a seconda della rispettiva competenza.

- commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’ordine, o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale.

- altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’ordine.

Nei casi succitati è attribuito n.1 credito formativo per ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di n.24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.

E’ possibile conseguire la formazione continua anche con lo svolgimento delle seguenti attività, per le quali sono previsti differenti “punteggi”:

- relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle precedenti lettere a) e b) ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali: sono attribuiti dal Consiglio dell’ordine crediti formativi, fino al limite massimo di n.12 crediti, in relazione alla natura dell’attività svolta e dell’impegno richiesto;

- pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici: sono attribuiti dal Consiglio dell’ordine crediti formativi, fino al limite massimo di n.12 crediti, in relazione alla natura dell’attività svolta e dell’impegno richiesto;

- contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati: sono attribuiti dal Consiglio dell’ordine crediti formativi, fino al limite massimo di n.24 crediti, in relazione alla natura dell’attività svolta e dell’impegno richiesto;

- partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell’esame: sono attribuiti dal Consiglio dell’ordine crediti formativi, fino al limite massimo di n.24 crediti, in relazione alla natura dell’attività svolta e dell’impegno richiesto;

·         il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale, preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio Nazionale Forense o dai Consigli dell’ordine competenti. Sono attribuiti dal Consiglio dell’ordine crediti formativi, fino al limite massimo di n.12 crediti, in relazione alla natura dell’attività svolta e dell’impegno richiesto.

La surriportata elencazione degli eventi formativi sopra riportata è da ritenersi non “tassativa” potendo i soggetti interessati (Consiglio Nazionale Forense o Consigli dell’ordine) considerare anche eventi non rientranti nella tipologia descritta, ma che presentino lo stesso contenuto formativo e culturale dell’evento tipizzato.

Data l’ampia offerta di eventi formativi sul mercato, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento in esame, non ci sono più scuse per non aggiornarsi.

Ovviamente, il successo o l’insuccesso della formazione continua, soprattutto sotto il profilo dell’effettività dell’aggiornamento, dipenderà dall’azione di controllo dei Consigli dell’ordine forense di ciò incaricati.

Avv. Daniela Carbone

 

039.06.9TT48829 -

 

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