Renato Savoia
Non si applica la continuazione ex art. 81 c.p.
Periodicamente
ritorna all’attenzione della Suprema Corte la richiesta
di applicare l’istituto della continuazione (previsto in
ambito penale dall’art. 81 del codice penale).
Ciò deriva dal
fatto che talvolta viene applicato dai giudici di prime
cure, per il motivo che spiegherò più oltre.
Va chiarito subito
che la Cassazione è univoca nell’affermare come tale
richiesta sia infondata in quanto “non prevista
dalla L. n. 689 del 1981, art. 8, che consente
l’irrogazione di una unica sanzione per più violazioni
solo se consumate con una unica condotta, cioè nel caso
di concorso formale, di cui al comma 1 della norma”
(così Cass. civ. Sez. I, 11-06-2007, n. 13672 ).
In ambito
amministrativo, infatti, mentre l’art. 8 della legge n.
689/81 al primo comma prevede il cd. concorso formale di
illeciti (che si realizza quando un soggetto con una
sola azione/omissione commette più violazioni della
medesima o di diverse disposizioni di legge) al secondo
comma prevede sì l’ipotesi della continuazione, ma
limitata alle sole violazioni in materia di previdenza
ed assistenza obbligatoria.
Si è quindi
cercato, e si cerca, di “bypassare” tale strettoia
chiedendo, generalmente al giudice di pace che è
competente per materia, l’applicazione in via analogica
del predetto art. 81 del codice penale, che non prevede
per la continuazione “penalistica” alcuna limitazione.
Ebbene, la
questione è ritornata all’attenzione degli ermellini
anche recentemente, che l’hanno affrontata
nell’ordinanza n.944 del 17 gennaio 2011.
Anche in questa
recente occasione la Suprema Corte ha
negato in maniera assolutamente tranchant (“E poichè
a tali illeciti amministrativi non si applica l’istituto
della continuazione cosi come disciplinato dall’art. 81
cod. pen.”) l’applicabilità della continuazione prevista per il
solo ambito penale.
Peraltro, va detto
che in realtà l’affermazione appena riportata è stata
solo la premessa per la definizione del giudizio giunto
in Cassazione.
Il punto, infatti,
era la possibilità che l’applicazione della
continuazione determinasse la conseguente attrazione
delle violazioni successivamente compiute al giudice
adito per primo.
La soluzione al
quesito, viste le premesse, non poteva essere quella che
infatti stata, vale a dire nel senso di“escludere
che la connessione derivante dalla reiterazione della
condotta abbia un effetto processuale tale da
determinare l’attrazione della competenza in favore del
giudice di pace competente per l’opposizione avverso il
verbale concernente l’accertamento della prima
violazione”.
A seguire il testo
integrale dell’ordinanza.
Cass. civ. Sez. VI,
Ord., 17-01-2011, n. 944
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere
ha pronunciato la
seguente:
ordinanza
nel giudizio per
regolamento di competenza d’ufficio promosso dal Giudice
di pace di Cassano d’Adda nel procedimento vertente tra:
*****;
e PREFETTURA DI
MILANO, in persona del Prefetto pro tempore;
Udita, la relazione
della causa svolta nella camera di consiglio del 28
ottobre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti.
P.Q.M.
La Corte dichiara
la competenza del Giudice di pace di Grumello del Monte,
cassa la pronuncia declinatoria e ordina la riassunzione
della causa dinanzi al Giudice dichiarato competente nel
termine di legge.
Svolgimento del
processo e motivi della decisione
Ritenuto che il
consigliere designato ha depositato, in data 1 luglio
2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi
dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
“*****, conducente dell’autovettura tg. *****, ha
proposto opposizione ai sensi dell’art. 204 reg.
competenza bis C.d.S., davanti al Giudice di pace di
Cassano D’Adda e di Grumello Del Monte, rispettivamente
avverso il verbale di contestazione n. *****, emessi
l’uno dalla Polizia stradale di Milano e l’altro dalla
Polizia stradale di Bergamo, a seguito della violazione
dell’art. 142 C.d.S., comma 8 (eccesso di velocità)
accertata nell’uno e nell’altro caso il ***** lungo
l’autostrada *****, la prima alle ore 16,14 nel
territorio del Comune di *****, la seconda alle ore
16,57 nel territorio del Comune di *****.
Il Giudice di pace
di Grumello del Monte ha dichiarato la propria
incompetenza a conoscere dell’opposizione al verbale
relativo alla seconda infrazione, commessa nel
territorio di *****, indicando quale giudice competente
a conoscere la stessa il Giudice di pace di Cassano
D’Adda, attesa la sostanziale unicità della condotta
trasgressiva e la conseguenza attrazione alla competenza
per territorio del giudice primo in ordine di tempo. Il
Giudice di pace di Cassano D’Adda, dinanzi al quale la
causa è stata riassunta, ha richiesto, d’ufficio, il
regolamento di competenza, ritenendo a sua volta di
essere incompetente.
Il Giudice
configgente ha rilevato che i due illeciti
amministrativi contestati non sono legati dall’unicità
dell’azione, non essendo ravvisatile nella condotta
della trasgreditrice il requisito della contiguità
spaziotemporale necessario ad integrare il carattere
predetto. Difatti la prima violazione fu accertata alle
ore 16,14 al Km 29,85 dell’autostrada (OMISSIS), mentre
la seconda alle ore 16,57 al Km. 62,01, dopo che la
conducente aveva percorso 32 Km alla velocità media di
45 Km/h, di gran lunga inferiore a quella di oltre 160
Km/h rilevata nei tratti di strada controllati.
Tanto premesso, il
regolamento di competenza è meritevole di accoglimento.
In tema di sanzioni
amministrative, la competenza per territorio
a conoscere dell’opposizione al verbale di accertamento
di infrazione di norme della circolazione stradale, ha
natura inderogabile, ai sensi dell’art.
204-bis C.d.S. (Cass., Sez. 2, 23 novembre 2006, n.
24876). E poichè a tali illeciti amministrativi
non si applica l’istituto della continuazione cosi come
disciplinato dall’art. 81 cod. pen. (Cass.,
Sez. 1, 16 dicembre 2005, n. 27799; Cass., Sez. 1, 11
giugno 2007, n. 13672; Cass., Sez. 2, 8 agosto 2007, n.
17347), è da escludere che la connessione
derivante dalla reiterazione della condotta abbia un
effetto processuale tale da determinare l’attrazione
della competenza in favore del giudice di pace
competente per l’opposizione avverso il verbale
concernente l’accertamento della prima violazione.
Va pertanto
dichiarata la competenza del Giudice di pace di Grumello
del Monte a conoscere dell’opposizione al verbale n.
*****, emesso a seguito di accertamento della Polizia
stradale avvenuto nel territorio del Comune di *****,
ricadente nel mandamento di detto Giudice di pace”.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e
proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla
quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il
regolamento di competenza deve essere accolto e va
dichiarata la competenza del Giudice di pace di Grumello
del Monte, con conseguente cassazione della pronuncia
declinatoria; che non vi è luogo a pronuncia sulle
spese, trattandosi di regolamento di competenza
d’ufficio nel quale le parti non hanno svolto attività
difensiva.
|