Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Organismi di conciliazione presso gli Ordini:ecco le regole fiscali e tributarie da seguire. Parere pro-veritate CNF

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

18/02/2011

L'avvocato Claudio Berliri ha reso al Cnf un parere pro-veritate su quali siano i trattamenti fiscali della remunerazione dell'attività di mediazione svolta presso gli Organismi di conciliazione degli Ordini forensi.

Secondo il parere, l'imposizione dipende dalla natura giuridica dell'ente se trattasi di ente autonomo rispetto all'Ordine forense, dunque soggetto ad Ires ed Iva secondo le specifiche regole.
Se è lo stesso Ordine forense a gestire l'Organismo, occorre accedere ad una contabilità separata ed all'apertura di una partita Iva, relativa specificatamente all'attività di mediazione.
Più problematica dal punto di vista fiscale la creazione di un Organismo interno al Consilgio dell'Ordine senza contabilità separata.

L'ufficio di presidenza del Cnf, stante la novità della questione e accogliendo il suggerimento in questo senso contenuto del parere, proporrà sull'argomento specifico interpello alla Direzione regionale del Lazio dell'Agenzia delle Entrate.

Roma, 3 febbraio 2011

PARERE PRO VERITATE

Il sottoscritto avv. CLAUDIO BERLIRI, nato a Roma il 18.07.1936 (c.f. BRL CLD 36L18

H501J), con studio in Roma, Via Alessandro Farnese n. 7

premesso

- che numerosi Ordini territoriali hanno richiesto al Consiglio Nazionale Forense

delucidazioni in ordine alla disciplina da applicare ai rapporti economici legati al

funzionamento degli organismi di conciliazione e mediazione di cui al D.lgs. n. 28 del 4

marzo 2010, attuativo del D.lgs. n. 69 del 19 giugno 2009;

- che i chiarimenti richiesti dagli Ordini territoriali sono stati riassunti dal CNF nel

seguente quesito:

PREMESSO CHE

IL D.LGS. 04/03/2010 N. 28 ATTUATTIVO DELL LARTICOLO 60 DELLA LEGGE 19 GIUGNO 2009, N.

69, RECANTE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI MEDIAZIONE E DI CONCILIAZIONE DELLE

CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI, PREVEDE ALLART. 18 CHE I CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI

AVVOCATI POSSONO ISTITUIRE ORGANISMI PRESSO CIASCUN TRIBUNALE, AVVALENDOSI DI

PROPRIO PERSONALE E UTILIZZANDO I LOCALI LORO MESSI A DISPOSIZIONE DAL PRESIDENTE DEL

TRIBUNALE. GLI ORGANISMI DI CONCILIAZIONE PRESSO I TRIBUNALI SONO ISCRITTI AL REGISTRO A

SEMPLICE DOMANDA, NEL RISPETTO DEI CRITERI STABILITI DAI DECRETI DI CUI ALLARTICOLO 16”

SI CHIEDE DI SAPERE:

1) QUALI SIANO LE REGOLE FISCALI E TRIBUTARIE CUI DEBBANO UNIFORMARSI GLI ORGANISMI DI

CONCILIAZIONE FORENSI

2) COME DEBBA ESSERE PREVISTE NEI BILANCIO PREVENTIVO DEL CONSIGLIO DELLORDINE LA

PREVISIONE DI FINANZIAMENTI E SOSTEGNI ECONOMICI A FRONTE DEI COSTI DI ATTUAZIONE CHE

GRAVERANNO SULL ORDINE.

3) QUALE SAREBBE LA SORTE DI EVENTUALI UTILI CHE DERIVASSERO DA TALI ATTIVITÀ E COME

ANDREBBERO TASSATE E DESTINATE”;

- che l’Ufficio di Presidenza del CNF ha deliberato di affidare al sottoscritto l’incarico

di redigere un parere sull’argomento;

Tanto premesso lo scrivente si pregia esprimere il seguente

2

PARERE

Giova premettere che l’attività svolta dietro compenso dagli Ordini territoriali a

mezzo degli organismi di mediazione, da questi istituiti in forza del disposto dell’art. 18

del D.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, si sostanzia in un’attività di carattere lucrativo.

Invero l’attività di mediazione viene remunerata, a norma dell’art. 16 del

regolamento del Ministero della Giustizia del 18 ottobre 2010, n. 180.

Possono altresì percepire contributi ed indennità da parte del Ministero della

Giustizia a copertura del costo dell’attività sostenuta in favore di soggetti aventi diritto

all’esonero, a norma dell’art. 17 del D.lgs. n. 28 del 2010. Inoltre, se costituiti in forma di

enti autonomi, possono ricevere contributi o finanziamenti da parte dei Consigli

dell’Ordine.

Ciò posto il trattamento fiscale delle attività svolte dagli Ordini territoriali a mezzo

degli Organismi di mediazione dipende innanzitutto dalla forma giuridica che detti enti

vengo ad assumere. Ed in particolare è diverso se trattasi di enti autonomi rispetto

all’Ordine stesso, ovvero di dipartimenti di questo.

Nell’ipotesi in cui si tratti di enti autonomi rispetto all’Ordine, il trattamento

fiscale agli stessi riservato sarà proprio della forma giuridica che gli Organismi verranno

ad avere (società, fondazione, associazione, etc.) e gli eventuali proventi derivanti

dall’attività svolta da tali Organismi verranno ad essere impuntati esclusivamente agli

stessi, secondo le regole proprie dei soggetti giuridici la cui specie verranno ad

assumere.

Conseguentemente, per quanto riguarda l’imposizione diretta, se l’Organismo

autonomo rivestisse la forma di una società di capitali, di ente pubblico o privato

diverso dalla società (persone giuridiche, associazioni non riconosciute, consorzi),

avente per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, l’attività da

questo svolta sarebbe soggetta ad IRES, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. a) e b) del

d.P.R. n. 917 del 1986 (cd. TUIR) ed ovviamente l’imponibile sarà costituito

dall’eventuale eccedenza dei ricavi rispetto ai costi sostenuti.

Per quanto concerne l’IVA, l’ente autonomo sarà tenuto ad aprire una propria

partiva IVA, a tenere una formale contabilità e ad emettere fattura per i diritti percepiti -

siano essi a copertura di costi o eccedenti gli stessi - e potrà, peraltro, portare in

detrazione tutta l’IVA assolta sugli acquisti e sulle prestazioni ricevute.

Nell’ipotesi invece – che ritengo sarà la più probabile o, quantomeno, quella a cui

hanno già ricorso o ricorreranno i Consigli dell’Ordine territoriali - in cui gli Organismi

vengano istituiti quali dipartimenti dell’Ordine di appartenenza, e non quindi quali enti

autonomi rispetto a quest’ultimo, potrebbero sorgere problematiche sotto diversi profili.

3

Innanzitutto si avrebbe un ente non commerciale, l’Ordine, che, a mezzo di un suo

dipartimento, svolgerebbe attività lucrativa al di là della sua funzione istituzionale.

Tale situazione renderebbe necessaria la gestione contabile separata dell’attività di

mediazione svolta dal dipartimento “Organismo di Mediazione” rispetto a quella

istituzionale svolta dall’Ordine stesso.

Del resto in capo agli enti non commerciali l’obbligo della contabilità separata per

l’attività commerciale da questi svolta è espressamente previsto dall’art. 144, comma 2

del TUIR. Ciò risponde alla necessità ed esigenza di tenere distinte e separate le attività

istituzionali dell’ente non commerciale - e quindi nel nostro caso dell’Ordine - da quelle

di carattere commerciale svolte dal proprio dipartimento.

A questi effetti dalla contabilizzazione separata dell’attività svolta dall’Organismo

istituito quale dipartimento dell’Ordine, dipenderebbe anche la deducibilità dei costi

sostenuti per lo svolgimento di detta attività, che altrimenti non potrebbe trovare

applicazione.

Da ultimo va rilevato che agli effetti dell’IVA la tenuta della contabilità separata è

presupposto necessario e sufficiente perché un ente non commerciale, che eserciti

attività commerciale, possa detrarre l’IVA assolta sugli acquisti (art. 19ter del d.P.R. n.

633 del 1972)

Naturalmente ciò comporta la necessità dell’apertura di una partita IVA relativa

specificatamente all’attività di mediazione.

Sostanzialmente le conseguenze fiscali della scelta tra l’istituzione di un

Organismo autonomo rispetto alla creazione di un dipartimento del Consiglio

dell’Ordine, con contabilità separata, non dovrebbero essere rilevanti. In entrambi i casi

l’imponibile IRES sarebbe dato dall’eventuale eccedenza dei ricavi sui costi. Agli effetti

dell’IVA sarebbero imponibili le indennità ed i compensi percepiti - salvo quanto

osserveremo in appresso – e detraibile l’IVA pagata sugli acquisti e sulle prestazioni

ricevute relativamente a detta attività.

Il discorso potrebbe essere diverso ove si addivenisse alla creazione di un

Organismo interno al Consiglio dell’Ordine e senza contabilità separata. In tale ipotesi si

potrebbe ritenere applicabile il disposto dell’art. 143, comma 1 del TUIR, giusta il quale,

per gli enti non commerciali “non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi

non rientranti nell' articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali

dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i

costi di diretta imputazione”.

4

Agli effetti dell’IVA potrebbe invocarsi l’art. 4, comma 4 del d.P.R. n. 633 del 1972,

giusta il quale, per gli enti non commerciali che non abbiano per oggetto esclusivo o

principale l’esercizio di attività commerciali “si considerano effettuate nell'esercizio di

imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività

commerciali o agricole”.

Peraltro tale scelta potrebbe essere rischiosa, in quanto, da un lato, l’Agenzia delle

Entrate potrebbe ritenere sussistente un’attività commerciale autonoma e, quindi,

considerare i proventi tassabili sia agli effetti dell’IRES che dell’IVA, senza possibilità di

detrazione, non sussistendo costi distintamente imputati a tale attività. Né basta, che,

qualora i proventi dell’attività di mediazione - ritenuti dall’Amministrazione finanziaria

proventi commerciali - superassero quelli di natura istituzionale, rappresentati dalle

entrate contributive degli iscritti, potrebbe essere contestata la natura non commerciale

dell’Ordine e questo rischierebbe di perdere la qualifica di ente non commerciale e

vedersi attribuire quella di ente commerciale. Con la conseguenza che tutta l’attività

svolta, sia quella propriamente commerciale, che quella istituzionale, verrebbe ad essere

considerata come attività di impresa e le entrate considerate indifferentemente ricavi,

che al netto dei costi, costituirebbero reddito tassabile ai fini IRES.

Entrando più nel dettaglio, appare opportuno precisare che diversi sarebbero gli

effetti fiscali se il provento per la mediazione fosse versato all’Organismo, ma destinato

al mediatore professionista iscritto all’Organismo di mediazione, ovvero allo stesso

Organismo di mediazione.

Se, infatti, l’indennità in parola venisse destinata direttamente al mediatore,

sarebbe questi a dover registrare l’incasso e a contabilizzare il provento, emettendo la

fattura nei confronti dell’utente-cliente, ovviamente per la sola parte dell’importo

relativa agli onorari. Da tale operazione commerciale l’Organismo resterebbe, quindi,

del tutto escluso.

Se fosse l’Organismo stesso ad incassare dette somme la situazione non muterebbe

se le incassasse per conto del mediatore e provvedesse semplicemente a “stornarle” a

quest’ultimo, che sarebbe tenuto a contabilizzarle e ad emettere la fattura nei confronti

dell’utente-cliente.

Diverso sarebbe, invece, il caso in cui l’onorario del mediatore venisse incassato

dall’Organismo e il mediatore emettesse la fattura in favore dell’Organismo stesso o del

COA di appartenente per la prestazione resa nell’ambito dell’Organismo stesso. In tal

caso l’Organismo dovrebbe emettere fattura all’utente per l’intero importo incassato e

portare in detrazione l’IVA addebitata dal mediatore sulla fattura da questi emessa nei

confronti dell’Organismo. In tale ipotesi l’Organismo in proprio o l’Ordine sarebbe

tenuto ad effettuare la ritenuta d’acconto da versare direttamente all’Erario.

5

Quanto poi alla contabilizzazione e al trattamento fiscale dei finanziamenti e

sostegni economici percepiti dagli Organismi di mediazione, mentre per gli enti

autonomi aventi, come visto, natura commerciale, sarebbero sicuramente imponibili,

quali contributi in conto esercizio, per gli Organismi costituititi quali Dipartimenti dei

COA il discorso potrebbe essere diverso. Innanzitutto non sarebbero certo imponibili i

contributi e i finanziamenti erogati dagli stessi COA, in quanto operazioni interne allo

stesso soggetto. Inoltre i contributi eventualmente erogati dal Ministero della Giustizia

potrebbero essere non imponibili ai sensi dell’art. 143, coma 3 del TUIR, secondo cui

Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla

lettera c) del comma 1 dell'articolo 73:

- omissis -

b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento

convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto

legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai

fini istituzionali degli enti stessi”.

Da ultimo, in relazione al punto n. 2 del quesito, a proposito della

contabilizzazione per il Consiglio dell’Ordine erogante il contributo in favore

dell’Organismo di mediazione, abbiamo già rilevato che se l’Organismo è interno al

Consiglio dell’Ordine trattasi di movimenti interni fiscalmente irrilevanti. Ove, invece,

l’Organismo fosse costituito in forma autonoma, i contributi del Consiglio dell’Ordine

sarebbero fiscalmente rilevati per l’Organismo percipiente, ma irrilevanti per il

Consiglio dell’Ordine, trattandosi di erogazioni comunque non deducibili per

quest’ultimo.

Fermo tutto quanto precede, stante la “novità” della questione, sarebbe opportuno

prendere in considerazione la possibilità di presentare alla Direzione Regionale del

Lazio dell’Agenzia delle Entrate un’istanza di interpello ex art. 11, legge n. 212 del 2000

(Statuto del Contribuente), onde sapere come trattare le indennità e i contributi sia agli

effetti delle imposte dirette che agli effetti dell’IVA. La risposta dell’Amministrazione

finanziaria dovrà pervenire entro 120 giorni e sarà per questa vincolante, nel senso che

la stessa non potrà discostarsi nei confronti del soggetto istante da quanto espresso nella

propria risoluzione.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Vi porgo i miei migliori

saluti

Avv. Claudio Berliri

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici