Specializzato
in diritto tributario e penale tributario
Con l’entrata in
vigore della Legge n. 122 del dicembre 2010, è stato
rielaborato l’art. 38 del D.P.R. 600/73, disciplinante
l’accertamento di tipo sintetico e il redditometro, che
consentono all’Amministrazione Finanziaria di
rettificare i redditi dichiarati dalle persone fisiche.
Riguardo all’accertamento sintetico, il nuovo quarto
comma dell’art. 38, consente un maggiore spazio di
intervento agli agenti accertatori, in quanto, ora,
potranno procedere ad accertamento sintetico prendendo
in esame “le spese di qualunque genere sostenute nel
periodo d’imposta”; a differenza del precedente
comma, il quale indicava quale presupposto “l’esistenza
di elementi certi” per poter avviare la procedura. Tale
orientamento più rigido e pregnante, viene confermato
anche dalla soglia minima di scostamento tra reddito
accertato dal fisco e reddito dichiarato dal
contribuente, necessaria per poter esperire
l’accertamento di tipo sintetico; infatti: si passa dal
25% (o ¼) al 20% (1/5). Oltre al fatto che, ora, per
esperire il predetto strumento è sufficiente che lo
scostamento di 1/5 tra reddito accertato e dichiarato
avvengo per un solo periodo d’imposta, a differenza
della previgente norma che richiedeva lo scostamento per
almeno 2 periodi d’imposta. Inoltre, è stato modificato
anche il quinto comma del predetto articolo, con il
quale è stato introdotto il nuovo redditometro, che
verrà applicato a partire dal periodo d’imposta 2009.
L’obiettivo è di esaminare con la lente tutti i
contribuenti: se si prendono in considerazione le
dichiarazioni presentate nell’anno 2009, si tratta di
41,8 milioni di modelli Unico, 730 e 770.; in previsione
di raggiungere tale obiettivo, il Direttore
dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate, Dott.
Luigi Magistro, ha precisato che:”(…) sul sintetico
l’amministrazione farà molto affidamento (non meno di 35
mila accertamenti nel 2011) e gli accertamenti
viaggeranno, nella stragrande maggioranza dei casi, a
braccetto con le indagini finanziarie”. In merito a
tale aspetto, bisogna ricordare, che i controlli bancari
e, in generale, le indagini finanziarie costituiscono
uno strumento rilevante al fine di trasformare gli
indizi di natura patrimoniale e gestionale in prove che
evidenziano l’effettiva capacità contributiva della
persona oggetto di controllo. L’obiettivo del
legislatore, è quello di adeguare, quanto più possibile,
l’accertamento di tipo sintetico al contesto
socio-economico che si è evoluto, specie, in
quest’ultimo decennio rendendolo più efficiente nel
fronteggiare il fenomeno dell’evasione fiscale.
Grazie al
redditometro, l’amministrazione finanziaria è in grado
di determinare il reddito complessivo delle persone
fisiche sulla base di specifici indici di capacità
contributiva che fanno presumere il possesso di redditi
superiori rispetto a quelli dichiarati. Uno degli
aspetti più rilevanti del nuovo redditometro, si
rinviene nell’ampliamento degli indici di spesa, oggetto
di un precipuo decreto in fase di elaborazione.
Attualmente, sono presi in considerazione, come indici
di spesa, solamente:
-
Aeromobili;
-
Navi e imbarcazioni da diporto;
-
Autoveicoli;
-
Altri mezzi di trasporto a motore;
-
Roulottes;
-
Residenze principali e secondarie;
-
Collaboratori familiari,
-
Cavalli da corsa o da equitazione;
-
Assicurazioni di ogni tipo;
Si è avuta la
necessità di aggiornare tale elenco di beni e servizi,
in quanto molti di questi, oramai, sono considerati
obsoleti ( per esempio: le roulottes), e soprattutto,
perché non si prendeva in considerazione il diverso
contesto socio-economico presso cui sorgevano tali beni,
specie nel caso delle residenze sia principali che
secondarie. A tal fine, un apposito decreto di
attuazione specificherà tout court l’alveo dei
nuovi indici di capacità contributiva, che saranno,
quasi sicuramente, sulla falsariga di quanto è stato
indicato dalla Guardia di Finanza con la Circolare n.1
del 29 dicembre 2008, ovvero:
-
Pagamento di consistenti rate di mutuo;
-
Pagamento di canoni di locazione finanziaria (leasing),
soprattutto in relazione ad unità immobiliari di
pregio, auto di lusso e natanti da diporto;
-
Pagamento di canoni per l’affitto di posti barca;
-
Spese per la ristrutturazione di immobili;
-
Spese per arredi di lusso di abitazione;
-
Pagamento di quote di iscrizione in circoli esclusivi;
-
Pagamenti di rette per scuole private particolarmente costose;
-
Assidua frequenza di case di gioco;
-
Partecipazioni ad aste;
-
Frequenti viaggi e crociere;
-
Acquisto di beni di particolare valore quali quadri, gioielli,
reperti di interesse storico-archeologico;
-
Disponibilità di riserve di caccia o di pesca;
-
Hobby particolarmente costosi quali, ad esempio, partecipazioni a
gare; automobilistiche, rally, gare di motonautica;
Quindi, il fisco
determinerà il reddito dei contribuenti italiani sulla
base di un ventaglio più cospicuo di indici di capacità
contributiva, grazie anche alle varie banche dati
possedute, prendendo in considerazione le diversità di
retribuzione e di costo della vita nelle diverse aree
del Paese: Nord, Sud, Centro, così come dei comuni di
residenza: metropoli, piccoli comuni, città o campagna.
A riguardo, a partire dalla manovra correttiva varata
dal Governo, nel luglio scorso, un ruolo predominante
nella lotta all’evasione fiscale viene affidato ai
Comuni. Nello specifico, è stato previsto che l’Agenzia
delle Entrate dovrà inviare la contestazione della
dichiarazione sia al contribuente che al comune di
residenza; se tale ente territoriale coadiuverà
l’amministrazione fiscale, apportando, di tal che, degli
elementi significativi per individuare le eventuali
falle nelle dichiarazioni, incasserà 1/3 delle maggiori
imposte accertate dall’Ufficio. Ancora una volta, si
sottolinea l’indirizzo rigoroso e severo del Governo,
che al fine di combattere il fenomeno dell’evasione
fiscale, crea un rapporto di collaborazione non solo con
gli istituti bancari e finanziari, ma, soprattutto, con
i comuni di residenza dei contribuente sottoposto al
controllo, garantendoli una parte delle imposte
recuperate in caso di proficua compliance. In
questa prima fase di sperimentazione preventiva del
nuovo redditometro, l’Agenzia delle Entrate metterà a
disposizione dei contribuenti un software attraverso il
quale sarà possibile determinare
ex ante la pretesa erariale. La determinazione del reddito
complessivo del soggetto passivo, con il nuovo
redditometro avviene intrecciando una serie di dati: di
natura soggettiva, territoriale assieme agli indici di
capacità contributiva che, a loro volta, vengono
confrontati con il campione significativo di
riferimento. Il software, quindi, determinerà una serie
di coefficienti che valorizzeranno in maniera analitica
la posizione del contribuente, attraverso l’applicazione
di una funzione regressiva. Un’altra peculiarità del
nuovo redditometro, che viene presa in considerazione
dal predetto software, riguarda l’aspetto “famiglia”,
che assumerà un ruolo determinante nella determinazione
in via sintetica del reddito del singolo contribuente.
A riguardo, infatti,
si sta lavorando ad una mappatura del reddito delle
famiglie tipo:
-
il single;
-
la coppia;
-
la coppia con figli;
al fine di avere una
indicazione delle spese nelle diverse condizioni delle
spese nelle diverse condizioni. In virtù di tale
assunto, infatti, il sistema nel valutare la posizione
del contribuente, prenderà in esame anche quella
dell’eventuale coniuge, determinando anche per
quest’ultimo il reddito stimato. Di tal che, il sistema
ricalcola, in maniera integrata, le due posizioni e
determina un reddito stimato complessivo. Solo a questo
punto, si potrà verificare se quanto dichiarato dal
contribuente sia o meno compatibile con quello che
risulta dal software.
Come accennato, il
contribuente avrà a disposizione un software grazie al
quale potrà, preventivamente, verificare, on-line,
l’ammontare del reddito che secondo l’agenzia dovrebbe
dichiarare sulla base delle spese che egli abbia
sostenuto. L’Amministrazione Finanziaria, dunque, dovrà
instaurare con il contribuente sottoposto a controllo,
la cd. “fase contradditoria”, attraverso la quale in un
primo momento viene data, allo stesso, la possibilità di
fornire dati e notizie rilevanti ai fini
dell’accertamento, in modo da consentire al contribuente
di dimostrare che le spese sostenute sono state
finanziate, ad esempio, da:
-
redditi esenti: Bot, Cct e simili;
-
redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta:
depositi bancari, buoni postali o altro;
-
somme riscosse a titolo di disinvestimenti patrimoniali;
E possono essere
tenuti in considerazione anche ulteriori elementi,
quali:
-
utilizzo di finanziamenti;
-
utilizzo di somme di denaro derivanti da eredità, donazioni,
vincite etc.
-
utilizzo di effettivi redditi conseguiti a fronte di importi
fiscali convenzionali (ad esempio, i redditi agrari
tassati non in base al reddito effettivamente
prodotto, ma alle rendite catastali aggiornate);
-
utilizzo di somme riscosse, fuori dall’esercizio dell’impresa, a
titolo di risarcimento patrimoniale;
-
esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo con proventi
non tassabili o esenti, quali i redditi conseguiti
dai cd. Venditori porta a porta, soggetti a ritenuta
a titolo d’imposta;
Solo in un successivo momento, qualora la prova fornita
dal contribuente non venisse ritenuta utile
dall’Ufficio, quest’ultimo avrà l’obbligo di avviare il
procedimento di accertamento con adesione ex
art. 5 D.lgs. n. 218/1997, il c.d. invito al
contraddittorio. Nel caso in cui le parti non dovessero
addivenire ad una composizione stragiudiziale nel
contraddittorio, l’Ufficio emetterà l’avviso di
accertamento nei confronti del quale il contribuente si
potrà difendere dinanzi le Autorità tributarie
competenti. (Commissione Tributaria Provinciale,
Regionale, Corte di Cassazione |