Cosa fa piena prova fino a querela di falso e cosa no
Quando si verifica
un sinistro stradale, generalmente con feriti, alcuni
organi facenti parte di soggetti della pubblica
amministrazione dotati del potere di controllo sul
territorio, possono intervenire ad eseguire
accertamenti non ripetibili (art. 360
c.p.p.) con lo scopo di agevolare i soccorsi ed
individuare notizie di reato o condotte passibili di
sanzione amministrativa.
Il c.d. “verbale”, redatto dalla Polizia Municipale
o da altri organi, è il risultato di questi accertamenti
non ripetibili e costituisce, senza dubbio, una delle
prove più rilevanti nell’eventuale procedimento
civile che segua per l’accertamento delle
responsabilità. Ciò è dovuto al fatto che, trattandosi
di un atto pubblico, godrebbe di una “fede privilegiata”
e farebbe piena prova fino a querela di falso.
Il verbale, oltre
ai rilievi e alla descrizione dello stato dei luoghi,
può contenere anche valutazioni degli accertatori sulla
dinamica del sinistro nonché la
trascrizione delle dichiarazioni rese dalle parti
coinvolte o da eventuali testimoni. Cosa succede se
queste dichiarazioni sono, a nostro avviso, non
veritiere o comunque illogiche? È possibile contrastarle
in giudizio? E in che modo?
Nonostante non ci
siano recenti modifiche legislative o novità
giurisprudenziali sul punto e il quesito sembri di
facile soluzione, la frequenza con cui si dibatte, in
sede contenziosa, della necessità o meno di proporre
querela di falso, fa pensare che l’argomento meriti un
breve approfondimento. Spesso infatti, si sollevano
questioni, anche meramente strumentali,
sull’interpretazione da dare all’art. 2700 c.c. nella
parte in cui prevede che l’atto pubblico faccia
piena prova, fino a querela di falso, delle
dichiarazioni delle parti.
Il disposto della
norma sembrerebbe quindi essere, ad un esame
superficiale, poco chiaro o comunque mal interpretabile,
ma non altrettanto può dirsi dell’applicazione concreta
che ne viene fatta.
Secondo dottrina e
giurisprudenza univoca, infatti, l’atto pubblico fa
piena prova fino a querela di falso, ma la sua efficacia
è limitata esclusivamente ai fatti che
il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua
presenza e verbalizzati senza alcun margine di
apprezzamento, agli atti da lui
compiuti e alla provenienza del documento dallo stesso
pubblico ufficiale.
Alle dichiarazioni
delle parti coinvolte o dei c.d. “testimoni”, la fede
privilegiata è riconosciuta limitatamente alla
provenienza delle stesse, non certo anche alla
veridicità dei loro contenuti.
Allo stesso modo,
non fanno piena prova i giudizi valutativi o gli
apprezzamenti personali del pubblico ufficiale né, da
ultimo, la descrizione di fatti mediata da percezione
sensoriale di cui non si possa avere un riscontro
obiettivo nella realtà.
Di conseguenza,
qualora in giudizio sia prodotto un
verbale di accertamento contenente la
trascrizione di dichiarazioni delle parti che riteniamo
raccontino i fatti in maniera difforme alla realtà,
potremo confutarle con ogni mezzo, senza che sia
necessario proporre querela di falso.
Il
materiale probatorio prodotto sarà liberamente
valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle
altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle
parti nel corso del procedimento.
Le osservazioni che
precedono possono essere estese anche a casi diversi ma
analoghi quali, ad esempio, le opposizioni ai verbali
che accertano violazioni del Codice della Strada.
In questo caso, però, dovendo contrastare la veridicità
delle dichiarazioni dello stesso pubblico ufficiale
puntando sull’erronea percezione sensoriale degli
accadimenti, dobbiamo tener presente che il compito
potrebbe essere molto più difficile in quanto le
dichiarazioni, seppur valutative, del pubblico ufficiale
tendono ad essere considerate sempre più attendibili
rispetto a quelle del cittadino che contesta la
sanzione.
|