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Reati contro i pubblici ufficiali: modifiche previste nella RFT-Dott. Armin Kapeller

 

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Anche in Germania viene avvertita l’esigenza di una maggiore tutela dei pubblici ufficiali (e di coloro che svolgono un servizio di pubblica necessità) nell’esercizio delle loro funzioni. Chi ha visto p. es. le riprese televisive fatte in occasione delle manifestazioni a Stoccarda e dintorni alcune settimane orsono, non può non concordare sulla necessità di un rafforzamento della tutela di chi, non infrequentemente, deve fronteggiare non dimostranti che scendono in strada per manifestare, ma per scatenare – non di rado – una vera e propria guerriglia urbana, con grave pericolo per l’ordine pubblico e per l’incolumità delle forze dell’ordine.

Al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, sancito dall’art. 5, 1° comma, Cost. feder., al pari di quello di riunione, previsto dall’art. 8, 1° comma, del Grundgesetz, vengono posti dei limiti con il richiamo, al comma 2° dell’ art. 5, alle norme di legge in generale e a quelle poste a tutela dei minori e dell’onore in particolare; il 2° comma dell’art. 8 dispone che possono essere previste limitazioni per le riunioni all’aperto (per una disciplina dettagliata del diritto di riunione, si veda il mio articolo sul “Versammlungsgesetz” pubblicato su FILODIRITTO).


II

Nella sua formulazione attuale, il paragrafo 113 del cod. pen. tedesco prevede che è punito con la pena detentiva fino a due anni o con la pena pecuniaria, chi si oppone al compimento di un atto d’ufficio da parte di un pubblico ufficiale o di un soldato dell’esercito (non solo tedesco, ma anche di un soldato appartenente ad uno Stato della NATO), nella cui competenza rientra l’esecuzione di una norma di legge o di un decreto-legge, di una sentenza, di un’ordinanza o di un decreto emanato dall’autorità giudiziaria, usando violenza o minacciando di far ricorso alla violenza oppure aggredendo fisicamente il pubblico ufficiale.

In casi di particolare gravità è prevista la pena detentiva da sei mesi a cinque anni; la particolare gravità viene ravvisata:
1) qualora l’autore del reato o chi ha concorso nel medesimo, porti con se un’arma al fine di farne uso oppure
2 qualora l’autore del reato, per effetto del suo comportamento violento, metta in pericolo la vita dell’aggredito ovvero insorga il pericolo di una grave lesione alla salute dello stesso.

La punibilità è esclusa se l’atto di servizio è illegittimo.

Il disposto del paragrafo 114 equipara all’atto d’ufficio compiuto da un pubblico ufficiale, gli atti d’ufficio compiuti da persona che, pur non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, ha tuttavia i diritti ed i doveri di un agente di polizia.

Il 2° comma del paragrafo 114 prevede l’applicabilità della tutela prevista dal paragrafo 113 in favore di persone chiamate dal pubblico ufficiale a prestargli assistenza nel compimento di un atto d’ufficio.


III

Come abbiamo visto sopra, l’elemento materiale del reato p.e p. dall’art. 113 del cod. pen. tedesco, è integrato – alternativamente – dalla violenza o dalla minaccia di usare violenza. Non qualsiasi minaccia è quindi sufficiente ai fini della configurabilità dell’elemento materiale del reato suddetto, ma il soggetto attivo deve minacciare di fare ricorso alla violenza. Giurisprudenza e dottrina ritengono che la minacciata violenza contro il pubblico ufficiale debba essere fisica (e non meramente morale), nel senso che deve tendere direttamente ad evitare o ad ostacolare il compimento dell’atto d’ufficio. Soggetto attivo del reato di cui all’art. 113 può essere non soltanto la persona nei confronti della quale l’atto d’ufficio è diretto, ma anche un terzo.

È statisticamente provato che i reati di resistenza a pubblico ufficiale commessi nella RFT dal 1999 al 2008, sono aumentati nella misura del 30,74% (da 21.624 a 28.272). Questi reati vengono perpetrati non soltanto durante manifestazioni, ma anche – e non infrequentemente – in occasione dell’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare, di “fermi di polizia”, di controlli del traffico stradale, da “tifosi” che partecipano a partite di calcio o la termine delle stesse. Non di rado chi li commette è in istato di alterazione alcolica.


VI

L’esigenza di un intervento riformatore è stata avvertita anche in conseguenza di una decisione del 2008 della Corte costituzionale federale (Bundesverfassungsgericht), la quale ha ritenuto che l’interpretazione estensiva (seguita anche dal Bundesgerichtshof) del concetto di “arma” – contenuto nel paragrafo 113, Abs. 2, S. 2, N.1 del cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale aggravata) e nell’art. 121, Abs. 3, N.2, cod. pen. (rivolta in carcere (Gefaengnismeuterei), nel senso di ritenervi compresi anche “gefaehrliche Werkzeuge” (trad. letter.: arnesi pericolosi) – contrasti con il divieto di analogia sancito dall’art. 103, 2° comma, del Grundgesetz (GG), cioè della Costituzione federale.

In seguito all’intervento della Corte costituzionale, la sussistenza dell’aggravante dell’arma era ravvisabile soltanto quando si trattava di un oggetto che, in base alla sua natura e destinazione di utilizzazione “normale”, era idoneo a cagionare gravi lesioni.


V

Per effetto della modifica legislativa, nei paragrafi 113, Abs. 2, S. 2 N. 1 cod. pen. (resistenza a p. u. aggravata,) 121, Abs. 3, S 2 N 2 cod. pen. (rivolta di detenuti aggravata), 125 a , S. 2 , N. 2 cod. pen. (rivolta), dopo la parola “arma”, sono aggiunte la parole “o altro arnese pericoloso”.

Con ciò ci si propone non soltanto di introdurre modifiche in materia di aggravanti e ad estendere la tutela penale a soggetti finora non compresi, ma è previsto pure un aumento della pena detentiva massima – per il reato di cui al paragrafo 113, 1° comma, cod. pen. – da due a tre anni. Rimane tuttavia ferma la facoltà per il giudice, di comminare la sola pena pecuniaria nel caso di reato non aggravato. La (sola) pena detentiva prevista nel caso di sussistenza di un’aggravante di cui ai nn. 1 e 2 del 2° c. dell’art. 113 cod. pen., rimane inalterata nella sua entità sia in relazione alla pena minima (6 mesi) che in relazione a quella massima (5 anni).

È da notare che il reato di resistenza a pubblico ufficiale – sia nell’ipotesi non aggravata che in quella aggravata – viene punito meno severamente dal codice penale tedesco che da quello italiano. Per la resistenza a pubblico ufficiale non aggravata, è prevista, nel cod. pen. tedesco, qualora il giudice non opti per la sola pena pecuniaria, soltanto il limite legale (par. 38, 2° c., cod. pen.) di un mese di pena detentiva, mentre il cod. pen. italiano prevede la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni in caso di resistenza a pubblico ufficiale non aggravata.


VI


Come abbiamo visto, nel cod. pen. tedesco, per la resistenza a pubblico ufficiale, se aggravata, è prevista la pena detentiva fino a 5 anni, mentre il cod. pen. italiano, sussistendo una delle aggravanti ex art. 339, 2° c. c.p., prevede la pena massima di ben 15 anni di reclusione. Manca, nella previsione di cui al paragrafo 113 cod. pen. tedesco, un’aggravante analoga a quella contemplata dall’art. 339, 3° c., cod. pen. italiano, secondo la quale trovano applicazione le pene previste dal 2° c., qualora la violenza sia commessa con il lancio di corpi contundenti.

Al fine di reprimere più efficacemente la distruzione di mezzi tecnici di intervento di rilevante valore utilizzati da coloro che intervengono, il disegno di legge prevede che il n. 2 del paragrafo 305°, 1° c. (che, nella sua versione attuale, punisce chi distrugge – totalmente o parzialmente - un veicolo a motore della polizia o dell’esercito) venga sostituito nel senso di comprendervi, oltre ai veicoli a motore di polizia ed esercito, anche mezzi tecnici di rilevante valore, utilizzati in sede di intervento, dai vigili del fuoco, dalla protezione civile o da un servizio di soccorso.

 

 

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