Anche in Germania viene avvertita l’esigenza di una
maggiore tutela dei pubblici ufficiali (e di coloro che
svolgono un servizio di pubblica necessità)
nell’esercizio delle loro funzioni. Chi ha visto p. es.
le riprese televisive fatte in occasione delle
manifestazioni a Stoccarda e dintorni alcune settimane
orsono, non può non concordare sulla necessità di un
rafforzamento della tutela di chi, non infrequentemente,
deve fronteggiare non dimostranti che scendono in strada
per manifestare, ma per scatenare – non di rado – una
vera e propria guerriglia urbana, con grave pericolo per
l’ordine pubblico e per l’incolumità delle forze
dell’ordine.
Al diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero, sancito dall’art. 5, 1° comma, Cost. feder.,
al pari di quello di riunione, previsto dall’art. 8, 1°
comma, del Grundgesetz, vengono posti dei limiti con il
richiamo, al comma 2° dell’ art. 5, alle norme di legge
in generale e a quelle poste a tutela dei minori e
dell’onore in particolare; il 2° comma dell’art. 8
dispone che possono essere previste limitazioni per le
riunioni all’aperto (per una disciplina dettagliata del
diritto di riunione,
si veda il mio articolo sul “Versammlungsgesetz”
pubblicato su FILODIRITTO).
II
Nella sua formulazione attuale, il paragrafo 113 del
cod. pen. tedesco prevede che è punito con la pena
detentiva fino a due anni o con la pena pecuniaria, chi
si oppone al compimento di un atto d’ufficio da parte di
un pubblico ufficiale o di un soldato dell’esercito (non
solo tedesco, ma anche di un soldato appartenente ad uno
Stato della NATO), nella cui competenza rientra
l’esecuzione di una norma di legge o di un
decreto-legge, di una sentenza, di un’ordinanza o di un
decreto emanato dall’autorità giudiziaria, usando
violenza o minacciando di far ricorso alla violenza
oppure aggredendo fisicamente il pubblico ufficiale.
In casi di particolare gravità è prevista la pena
detentiva da sei mesi a cinque anni; la particolare
gravità viene ravvisata:
1) qualora l’autore del reato o chi ha concorso nel
medesimo, porti con se un’arma al fine di farne uso
oppure
2 qualora l’autore del reato, per effetto del suo
comportamento violento, metta in pericolo la vita
dell’aggredito ovvero insorga il pericolo di una grave
lesione alla salute dello stesso.
La punibilità è esclusa se l’atto di servizio è
illegittimo.
Il disposto del paragrafo 114 equipara all’atto
d’ufficio compiuto da un pubblico ufficiale, gli atti
d’ufficio compiuti da persona che, pur non rivestendo la
qualifica di pubblico ufficiale, ha tuttavia i diritti
ed i doveri di un agente di polizia.
Il 2° comma del paragrafo 114 prevede l’applicabilità
della tutela prevista dal paragrafo 113 in favore di
persone chiamate dal pubblico ufficiale a prestargli
assistenza nel compimento di un atto d’ufficio.
III
Come abbiamo visto sopra, l’elemento materiale del reato
p.e p. dall’art. 113 del cod. pen. tedesco, è integrato
– alternativamente – dalla violenza o dalla minaccia di
usare violenza. Non qualsiasi minaccia è quindi
sufficiente ai fini della configurabilità dell’elemento
materiale del reato suddetto, ma il soggetto attivo deve
minacciare di fare ricorso alla violenza. Giurisprudenza
e dottrina ritengono che la minacciata violenza contro
il pubblico ufficiale debba essere fisica (e non
meramente morale), nel senso che deve tendere
direttamente ad evitare o ad ostacolare il compimento
dell’atto d’ufficio. Soggetto attivo del reato di cui
all’art. 113 può essere non soltanto la persona nei
confronti della quale l’atto d’ufficio è diretto, ma
anche un terzo.
È statisticamente provato che i reati di resistenza a
pubblico ufficiale commessi nella RFT dal 1999 al 2008,
sono aumentati nella misura del 30,74% (da 21.624 a
28.272). Questi reati vengono perpetrati non soltanto
durante manifestazioni, ma anche – e non
infrequentemente – in occasione dell’esecuzione di
ordinanze di custodia cautelare, di “fermi di polizia”,
di controlli del traffico stradale, da “tifosi” che
partecipano a partite di calcio o la termine delle
stesse. Non di rado chi li commette è in istato di
alterazione alcolica.
VI
L’esigenza di un intervento riformatore è stata
avvertita anche in conseguenza di una decisione del 2008
della Corte costituzionale federale
(Bundesverfassungsgericht), la quale ha ritenuto che
l’interpretazione estensiva (seguita anche dal
Bundesgerichtshof) del concetto di “arma” – contenuto
nel paragrafo 113, Abs. 2, S. 2, N.1 del cod. pen.
(resistenza a pubblico ufficiale aggravata) e nell’art.
121, Abs. 3, N.2, cod. pen. (rivolta in carcere
(Gefaengnismeuterei), nel senso di ritenervi compresi
anche “gefaehrliche Werkzeuge” (trad. letter.: arnesi
pericolosi) – contrasti con il divieto di analogia
sancito dall’art. 103, 2° comma, del Grundgesetz (GG),
cioè della Costituzione federale.
In seguito all’intervento della Corte costituzionale, la
sussistenza dell’aggravante dell’arma era ravvisabile
soltanto quando si trattava di un oggetto che, in base
alla sua natura e destinazione di utilizzazione
“normale”, era idoneo a cagionare gravi lesioni.
V
Per effetto della modifica legislativa, nei paragrafi
113, Abs. 2, S. 2 N. 1 cod. pen. (resistenza a p. u.
aggravata,) 121, Abs. 3, S 2 N 2 cod. pen. (rivolta di
detenuti aggravata), 125 a , S. 2 , N. 2 cod. pen.
(rivolta), dopo la parola “arma”, sono aggiunte la
parole “o altro arnese pericoloso”.
Con ciò ci si propone non soltanto di introdurre
modifiche in materia di aggravanti e ad estendere la
tutela penale a soggetti finora non compresi, ma è
previsto pure un aumento della pena detentiva massima –
per il reato di cui al paragrafo 113, 1° comma, cod.
pen. – da due a tre anni. Rimane tuttavia ferma la
facoltà per il giudice, di comminare la sola pena
pecuniaria nel caso di reato non aggravato. La (sola)
pena detentiva prevista nel caso di sussistenza di
un’aggravante di cui ai nn. 1 e 2 del 2° c. dell’art.
113 cod. pen., rimane inalterata nella sua entità sia in
relazione alla pena minima (6 mesi) che in relazione a
quella massima (5 anni).
È da notare che il reato di resistenza a pubblico
ufficiale – sia nell’ipotesi non aggravata che in quella
aggravata – viene punito meno severamente dal codice
penale tedesco che da quello italiano. Per la resistenza
a pubblico ufficiale non aggravata, è prevista, nel cod.
pen. tedesco, qualora il giudice non opti per la sola
pena pecuniaria, soltanto il limite legale (par. 38, 2°
c., cod. pen.) di un mese di pena detentiva, mentre il
cod. pen. italiano prevede la pena della reclusione da
sei mesi a cinque anni in caso di resistenza a pubblico
ufficiale non aggravata.
VI
Come abbiamo visto, nel cod. pen. tedesco, per la
resistenza a pubblico ufficiale, se aggravata, è
prevista la pena detentiva fino a 5 anni, mentre il cod.
pen. italiano, sussistendo una delle aggravanti ex art.
339, 2° c. c.p., prevede la pena massima di ben 15 anni
di reclusione. Manca, nella previsione di cui al
paragrafo 113 cod. pen. tedesco, un’aggravante analoga a
quella contemplata dall’art. 339, 3° c., cod. pen.
italiano, secondo la quale trovano applicazione le pene
previste dal 2° c., qualora la violenza sia commessa con
il lancio di corpi contundenti.
Al fine di reprimere più efficacemente la distruzione di
mezzi tecnici di intervento di rilevante valore
utilizzati da coloro che intervengono, il disegno di
legge prevede che il n. 2 del paragrafo 305°, 1° c.
(che, nella sua versione attuale, punisce chi distrugge
– totalmente o parzialmente - un veicolo a motore della
polizia o dell’esercito) venga sostituito nel senso di
comprendervi, oltre ai veicoli a motore di polizia ed
esercito, anche mezzi tecnici di rilevante valore,
utilizzati in sede di intervento, dai vigili del fuoco,
dalla protezione civile o da un servizio di soccorso.
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