I.
STORIA
A. La
Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950
1. La Convenzione
di salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà
fondamentali è stata elaborata nell’ambito del Consiglio
d’Europa. Aperta alla firma a Roma il 4 novembre 1950, è
entrata in vigore nel settembre del 1953. Nelle
intenzioni dei suoi autori, si trattava di adottare le
prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva
di alcuni dei diritti previsti dalla Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948.
2. La Convenzione
da una parte enunciava una serie di diritti e libertà
civili e politici e d’altra parte istituiva un sistema
destinato a garantire il rispetto da parte degli Stati
contraenti degli obblighi da essi assunti. Tre
istituzioni condividevano la responsabilità di siffatto
controllo: la Commissione europea dei Diritti dell’Uomo
(istituita nel 1954), la Corte europea dei Diritti
dell’Uomo (istituita nel 1959) e il Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa, composto dai ministri
degli affari esteri degli Stati membri o dai loro
rappresentanti.
3. Secondo la
Convenzione del 1950, gli Stati contraenti e, nel caso
in cui questi ultimi avessero accettato il diritto di
ricorso individuale i ricorrenti individuali (individui,
gruppi di individui o organizzazioni non governative),
potevano inoltrare alla Commissione ricorsi contro gli
Stati contraenti considerati responsabili di aver
violato i diritti garantiti dalla Convenzione.
I ricorsi erano
oggetto innanzitutto di un esame preliminare da parte
della Commissione, che si pronunciava sulla loro
ammissibilità (o ricevibilità), mettendosi in seguito a
disposizione delle parti per tentare di ottenere una
composizione amichevole. In caso di esito negativo, la
Commissione redigeva un rapporto con cui accertava i
fatti e esprimeva un parere sul merito del caso. Tale
rapporto era trasmesso al Comitato dei Ministri.
4. Nel caso in cui
lo Stato convenuto avesse accettato la giurisdizione
obbligatoria della Corte, la Commissione e qualunque
Stato contraente interessato disponevano di un termine
di tre mesi, decorrente dalla trasmissione del rapporto
al Comitato dei Ministri, per portare il caso innanzi
alla Corte affinché questa si pronunciasse con una
decisione definitiva e vincolante. Gli individui non
erano legittimati ad adire la Corte.
Se un caso non
veniva deferito alla Corte, il Comitato dei Ministri
decideva se vi era stata o meno violazione della
Convenzione e accordava alla vittima, se del caso,
un’equa soddisfazione. Esso era parimenti responsabile
della sorveglianza dell’esecuzione delle sentenze della
Corte.
B. Evoluzione
successiva
5. A partire dall’entrata in
vigore della Convenzione sono stati adottati dodici
protocolli aggiuntivi. I Protocolli n° 1, 4, 6 e 7 hanno
aggiunto altri diritti e libertà a quelli già garantiti
dalla Convenzione. Il Protocollo n° 2 ha conferito alla
Corte il potere di dare pareri consultivi. Il Protocollo
n° 9 ha introdotto per i ricorrenti individuali la
possibilità di portare il loro caso di fronte alla
Corte, a condizione che detto strumento fosse stato
ratificato dallo Stato convenuto e che il ricorso fosse
accettato da un comitato di filtraggio. Il Protocollo n°
11 ha ristrutturato il meccanismo di controllo (v.
infra). Gli altri protocolli riguardavano
l’organizzazione delle istituzioni predisposte dalla
Convenzione e la procedura innanzi ad esse.
6. A partire dal 1980, il
crescente aumento del numero di casi portati innanzi
agli organi della Convenzione rese sempre più arduo il
compito di mantenere la durata delle procedure entro
limiti accettabili. Il problema si aggravó con
l’adesione di nuovi Stati contraenti a partire dal 1990.
Laddove nel 1981 la Commissione aveva iscritto a ruolo
404 casi, essa ne registrava 4750 nel 1997. D’altra
parte, il numero di dossier provvisori o non registrati
aperti dalla Commissione nel corso dello stesso anno
1997 era salito a più di 12.000. Le cifre relative alla
Corte riflettevano una situazione analoga : 7 casi
deferiti nel 1981, 119 nel 1997.
Questo carico di
lavoro crescente dette luogo ad un lungo dibattito sulla
necessità di riformare il meccanismo di controllo creato
dalla Convenzione, culminato nell’adozione del
Protocollo n. 11 alla Convenzione. Lo scopo era di
semplificare la struttura al fine di abbreviare la
durata delle procedure e di rafforzare al tempo stesso
il carattere giudiziario del sistema, rendendolo
completamente obbligatorio e abolendo il ruolo decisorio
del Comitato dei Ministri (vedere qui di seguito).
Entrato in vigore
il 1° novembre 1998, questo Protocollo prevedeva un
periodo transitorio di un anno (fino al 31 ottobre
1999), durante il quale la Commissione doveva continuare
ad occuparsi dei casi che essa aveva dichiarato
ricevibili prima di questa data.
7. Nel corso dei
tre anni successivi all’entrata in vigore del Protocollo
n. 11, il carico di lavoro della Corte ha conosciuto un
aumento senza precedenti. Il numero di ricorsi
registrati è passato da 5979 nel 1998 a 13 858 nel 2001,
che corrisponde ad un aumento di circa 130%. Le
preoccupazioni riguardo la capacità della Corte di
occuparsi del volume crescente di ricorsi hanno generato
delle richieste di risorse supplementari e speculazioni
sulla necessità di una nuova riforma.
Durante la
Conferenza ministeriale sui diritti dell’uomo tenutasi
Roma il 3 e 4 novembre 2000 in occasione del 50esimo
anniversario dell’apertura alla firma della Convenzione,
il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa venne
invitato, tramite una risoluzione, ad “avviare, nel più
breve tempo possibile, una riflessione approfondita
sulle diverse possibilità e opzioni allo scopo di
garantire l’efficacia della Corte, tenendo conto della
nuova situazione (...)”.
Per dar seguito a
tale risoluzione, il Comitato dei Ministri ha creato,
nel febbraio 2001, un Gruppo di valutazione, che ha
emesso il suo rapporto nel settembre del 2001. Esso
raccomanda l’elaborazione di un progetto di Protocollo
alla Convenzione che conferisca alla Corte il potere di
rifiutare l’esame in dettaglio di ricorsi che non
pongano alcuna questione sostanziale quanto alla
Convenzione, cosicome la realizzazione di uno studio che
stabilisca se sia o meno attuabile la creazione di una
nuova e distinta divisione che si occupi dell’esame
preliminare dei ricorsi. L’8 novembre 2001 il Comitato
dei Ministri ha dato l’incarico ai Delegati dei Ministri
di procedere d’urgenza all’esame di tutte le
raccomandazioni contenute nel rapporto, incluse quelle
riguardanti le misure che comportano la modifica della
Convenzione.
II.
LA NUOVA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
A. Organizzazione della Corte
8. La Corte europea
dei Diritti dell’Uomo istituita dalla Convenzione, cosí
come modificata, è composta da un numero di giudici pari
a quello degli Stati contraenti (questi ultimi sono
attualmente quarantuno1).
Non vi è alcuna restrizione quanto al numero di giudici
aventi la stessa nazionalità. I giudici sono eletti,
ogni volta per sei anni, dall’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa. Tuttavia, il mandato di una metà dei
giudici eletti in occasione delle prime elezioni scadrà
dopo tre anni, in modo che il rinnovo dei mandati della
metà dei giudici abbia luogo ogni tre anni.
I giudici siedono
nella Corte a titolo individuale e non rappresentano
nessuno Stato. Non possono esercitare alcuna attività
incompatibile con i loro doveri di indipendenza e
imparzialità o con la disponibilità richiesta da
un’attività esercitata a tempo pieno. Il mandato dei
giudici scade allorquando raggiungono l’età di settanta
anni.
La Corte plenaria
elegge il suo presidente, due vice-presidenti e due
presidenti di sezione per un periodo di tre anni.
9. Secondo il suo
regolamento, la Corte si suddivide in cinque sezioni, la
cui composizione, fissata per tre anni, deve essere
equilibrata tanto dal punto di vista geografico che dal
punto di vista di una rappresentazione proporzionata di
ambedue i sessi e deve tener conto dei diversi sistemi
giuridici esistenti nelle Parti contraenti. Due sezioni
sono presiedute dai vice-presidenti della Corte, mentre
le altre sezioni sono presiedute da dei presidenti di
sezione eletti dalla Corte. I presidenti di sezione sono
assistiti, e se del caso sostituiti, dai vice-presidenti
di sezione.
10. Dei comitati di
tre giudici sono costituiti per un periodo di dodici
mesi in seno a ciascuna sezione. Essi rappresentano un
elemento importante della nuova struttura poiché
svolgono gran parte della funzione di filtraggio che
prima era svolta dalla Commissione.
11. Delle camere di
sette membri sono costituite in seno a ciascuna sezione,
secondo un sistema di rotazione. Il presidente della
sezione e il giudice eletto in relazione allo Stato in
causa ne fanno parte di diritto. Quando il giudice
eletto in relazione allo Stato in causa non è membro
della sezione, egli partecipa in qualità di membro di
diritto della camera. I membri della sezione che non
partecipano ad una data seduta della camera siedono in
qualità di supplenti.
12. La Grande
Camera della Corte è costituita da diciassette giudici.
Vi siedono di diritto il presidente e i vice-presidenti
della Corte e i presidenti di sezione.
B. Procedura
innanzi alla Corte
1. Premessa
13. Ogni Stato
contraente (nel caso di un ricorso inter-statale) o
individuo che si ritenga vittima di una violazione della
Convenzione (nel caso di un ricorso individuale) può
inoltrare direttamente alla Corte di Strasburgo un
ricorso che lamenti una violazione da parte di uno Stato
contraente di uno dei diritti garantiti dalla
Convenzione. Una nota destinata ai ricorrenti e il
formulario di ricorso possono essere ottenuti presso la
cancelleria.
14. La procedura
innanzi alla nuova Corte europea dei Diritti dell’Uomo è
contraddittoria e pubblica. Le udienze sono pubbliche, a
meno che la camera/Grande Camera non decidano
diversamente in virtù di circostanze eccezionali. Le
memorie e gli altri documenti depositati presso la
cancelleria della Corte dalle parti sono accessibili al
pubblico.
15. I ricorrenti
individuali possono presentare da soli i ricorsi, ma la
rappresentanza da parte di un avvocato è raccomandata e
in ogni caso è richiesta per le udienze o una volta che
il ricorso è stato dichiarato ricevibile. Il Consiglio
d’Europa ha predisposto un sistema di assistenza
giudiziaria per i ricorrenti le cui risorse finanziarie
siano insufficienti.
16. Le lingue
ufficiali della Corte sono il francese e l’inglese, ma i
ricorsi possono essere presentati in una delle altre
lingue ufficiali degli Stati contraenti. Tuttavia, una
volta che il ricorso sia stato dichiarato ricevibile,
l’uso di una delle lingue ufficiali della Corte diviene
obbligatorio, a meno che il presidente della
camera/Grande Camera non dia l’autorizzazione di
continuare ad impiegare la lingua in cui è redatto il
ricorso.
2. Procedura
relativa alla ricevibilità
17. Ogni ricorso
individuale viene attribuito ad una sezione, il cui
presidente designa un relatore. Dopo un esame
preliminare del caso, il relatore decide se questo debba
essere esaminato da un comitato di tre membri oppure da
una camera.
18. Un comitato
può, all’unanimità, dichiarare un ricorso irricevibile o
cancellarlo dal ruolo della Corte allorquando siffatta
decisione possa essere presa senza che vi sia la
necessità di procedere ad un esame più approfondito.
19. Oltre i casi
che che sono assegnati alle camere direttamente dai
relatori, queste esaminano anche i ricorsi individuali
che un comitato di tre membri non abbia ritenuto di
dover dichiarare irricevibili cosí come i ricorsi
presentati dagli Stati contraenti. Esse sono competenti
a pronunciarsi sia sulla ricevibilità che sul merito dei
ricorsi, di norma con decisioni distinte ma se
necessario con un’unica decisione.
20. In qualunque stadio le
camere possono rimettere un caso alla Grande Camera
quando il caso solleva una grave questione relativa
all’interpretazione della Convenzione oppure quando la
soluzione di un dato problema può portare ad una
contraddizione con una sentenza resa anteriormente dalla
Corte, a meno che una delle parti non vi si opponga
entro il termine di un mese decorrente dalla notifica
dell’intenzione della camera di rimettere il caso alla
Grande Camera.
21. Il primo stadio
della procedura è di norma scritto, anche se la camera
può decidere di tenere un’udienza, nel qual caso essa
procede anche all’esame del merito.
22. Prese alla
maggioranza, le decisioni della camera sulla
ricevibilità debbono essere motivate e rese pubbliche.
3. Procedura
relativa al merito
23. Una volta che
la camera abbia dichiarato il ricorso ricevibile, essa
può invitare le parti a presentare delle prove
complementari e delle osservazioni scritte, compreso,
per quel che concerne la parte ricorrente, un’eventuale
richiesta di “equa soddisfazione”, nonché a partecipare
ad un’udienza pubblica sul merito del caso.
24. Il presidente
della camera può, nell’interesse di una buona
amministrazione della giustizia, invitare o autorizzare
qualunque Stato contraente non parte alla procedura, o
qualunque persona interessata diversa dal ricorrente, a
sottomettere delle osservazioni scritte o, in
circostanze eccezionali, a partecipare all'udienza. Lo
Stato contraente un cui cittadino sia parte ricorrente
nel caso può invece intervenire di diritto.
25. Durante la
procedura relativa al merito, dei negoziati finalizzati
alla conclusione di un bonario componimento (regolamento
amichevole) possono essere condotti con la mediazione
del cancelliere. Tali negoziati sono riservati.
4. Le sentenze
26. Le camere si
pronunciano a maggioranza. Ogni giudice che abbia
partecipato all’esame del caso ha diritto di allegare
alla sentenza sia l’esposizione di una sua eventuale
opinione distinta - concordante o dissenziente - sia una
semplice dichiarazione di dissenso.
27. Entro un
termine di tre mesi dalla data della pronunzia della
sentenza resa da una camera, ogni parte può richiedere
che il caso sia rinviato innanzi alla Grande Camera se
esso solleva una grave questione relativa
all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione
o dei Protocolli, oppure un’importante questione di
carattere generale. Tali richieste sono esaminate da un
collegio di cinque giudici della Grande Camera, composto
dal presidente della Corte e dai presidenti di sezione,
ad eccezione del presidente della sezione in seno alla
quale è stata formata la camera che ha reso la sentenza,
e infine da un altro giudice scelto, secondo un sistema
di rotazione, tra quelli che non hanno fatto parte della
camera che ha emesso la sentenza di cui si richiede il
rinvio alla Grande Camera.
28. Una sentenza di
camera diviene definitiva una volta scaduto il termine
di tre mesi senza che nessuna delle parti abbia
richiesto il rinvio alla Grande Camera, oppure anche
prima di detta scadenza nel caso in cui le parti
dichiarino espressamente di non avere l’intenzione di
richiedere il rinvio alla Grande Camera, o infine se il
collegio di cinque giudici rigetta la richiesta di
rinvio.
29. Se il collegio
accetta la richiesta, la Grande Camera decide sul caso a
maggioranza e con sentenza definitiva.
30. Tutte le
sentenze definitive della Corte sono vincolanti per gli
Stati convenuti interessati.
31. Il Comitato dei
Ministri del Consiglio d’Europa è responsabile del
controllo dell’esecuzione di dette sentenze. Esso è
quindi incaricato di verificare che gli Stati che sono
stati condannati per aver violato la Convenzione abbiano
preso le misure necessarie per adempiere gli obblighi
specifici o generali che risultano dalle sentenze della
Corte.
5. I pareri
consultivi
32. La Corte può,
su richiesta del Comitato dei Ministri, dare pareri
consultivi su delle questioni giuridiche riguardanti
l’interpretazione della Convenzione e dei Protocolli.
La decisione del
Comitato dei Ministri di richiedere un parere alla Corte
è presa a maggioranza.
33. Le richieste di
pareri consultivi sono esaminate dalla Grande Camera, i
cui pareri sono adottati a maggioranza. Ogni giudice può
allegarvi sia l’esposizione di una sua eventuale
opinione distinta - concordante o dissenziente - sia una
semplice dichiarazione di dissenso.
COS’È
LA CORTE EUROPEA
DEI
DIRITTI DELL’UOMO?
a Corte
europea dei Diritti dell’Uomo è un
tribunale internazionale con sede a
Strasburgo. La Corte si compone di un
numero
di giudici pari a quello degli Stati
membri
del Consiglio d’Europa che hanno ratificato
la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali. A oggi, la
Convenzione è stata ratificata da quarantasette Stati1.
I
giudici siedono nella Corte a titolo individuale e non
rappresentano nessuno Stato. Nell’esame dei ricorsi,
la
Corte è assistita da una cancelleria formata
essenzialmente da giuristi provenienti da tutti i Paesi
membri
(chiamati anche “referendari”). Questi ultimi
sono
completamente indipendenti rispetto al loro
Paese
di provenienza e non rappresentano né i
ricorrenti né gli Stati.
COS’È
LA CONVENZIONE
EUROPEA DEI DIRITTI
DELL’UOMO?
a
Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo
è un
trattato internazionale aperto alla firma
degli
Stati membri del Consiglio d’Europa.
La
Convenzione, che istituisce la Corte e ne
regola
il funzionamento, contiene un catalogo di
diritti
e libertà che gli Stati hanno assunto l’obbligo di
rispettare.
COSA
FA LA CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI
DELL’UOMO?
a Corte
assicura l’applicazione della
Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo.
La sua
missione consiste nell’accertare che i
diritti
e le garanzie previsti dalla Convenzione
siano
rispettati dagli Stati. Per fare ciò, occorre che la
Corte
sia investita dell’esame di un ricorso, introdotto
da un
individuo e talvolta da uno Stato. Qualora
constati una violazione di uno o più di questi diritti e
garanzie, la Corte pronuncia una sentenza. Tale
sentenza ha carattere vincolante: lo Stato interessato
ha
l’obbligo di conformarsi alla decisione.
1
Alcuni degli Stati membri non hanno ratificato la
totalità
dei
protocolli annessi alla Convenzione. I protocolli sono
dei
testi che prevedono dei diritti supplementari rispetto
al
catalogo della Convenzione. Ulteriori informazioni in
merito
sono reperibili sul nostro sito Internet.
QUANDO POSSO ADIRE LA
CORTE
EUROPEA DEI
DIRITTI DELL’UOMO?
uò
introdurre un ricorso davanti alla Corte
qualora
ritenga di essere vittima diretta di una
o più
violazioni dei diritti e delle garanzie
previsti dalla Convenzione o dai suoi
protocolli. La violazione deve essere imputabile a uno
degli
Stati vincolati dalla Convenzione.
Quali
sono questi diritti
previsti dalla Convenzione o
dai
suoi protocolli?
Essi
comprendono, tra gli altri:
il diritto alla vita;
il diritto ad un processo equo in materia civile e
penale;
il diritto al rispetto della propria vita privata e
familiare;
la libertà di espressione;
la libertà di pensiero, coscienza e religione;
il diritto a disporre di un ricorso effettivo;
il diritto al rispetto dei propri beni;
il diritto di votare e di presentarsi come
candidati.
Quali
sono i divieti previsti
dalla
Convenzione o dai suoi
protocolli?
Essi
annoverano, tra gli altri, il divieto:
della tortura e delle pene o dei trattamenti
inumani
o degradanti;
della detenzione arbitraria e illegale;
delle discriminazioni nel godimento dei diritti e
delle
libertà riconosciuti dalla Convenzione;
dell’espulsione e del respingimento da parte di
uno
Stato dei propri cittadini;
della pena di morte;
dell’espulsione collettiva di stranieri.
L
L
L
P
3
HO
INTENZIONE DI
INTRODURRE UN RICORSO:
QUALI
SONO I REQUISITI?
Quali
sono i requisiti che mi
riguardano?
Non è necessario che Lei abbia la cittadinanza di
uno
degli Stati membri del Consiglio d’Europa.
Tuttavia la violazione lamentata deve essere stata
commessa da uno degli Stati membri nell’ambito
della
propria giurisdizione che corrisponde
generalmente al suo territorio.
Può trattarsi di una persona fisica o giuridica
(società, associazione, ecc.).
Lei deve essere personalmente e direttamente
vittima
della violazione che denuncia. Non può
lamentarsi di una legge o di un altro atto in
termini
generali, ad esempio perché lo ritiene
ingiusto. Allo stesso modo, non Le è consentito
introdurre delle doglianze a nome di altre
persone
(a meno che tali persone non siano
chiaramente identificate e Lei non sia il loro
rappresentante ufficiale).
Ci
sono delle condizioni
pregiudiziali che vanno
soddisfatte dinanzi ai giudici
nazionali?
Si. È
fondamentale che Lei abbia esaurito,
nello
Stato in questione, tutti i ricorsi
suscettibili di porre rimedio alla situazione
denunciata
(si
tratta, nella maggior parte dei
casi,
di un’azione dinanzi al tribunale
competente, seguita all’occorrenza da un appello
e da un
ricorso presso una giurisdizione
superiore come la Corte suprema o la Corte
costituzionale).
L’esercizio di questi ricorsi non è di per sé
sufficiente: è necessario anche che Lei abbia
puntualmente sollevato le Sue doglianze (cioè le
allegazioni di una o più violazione della
Convenzione) nell’ambito dei suddetti ricorsi.
A partire della data della decisione interna
definitiva (in generale il giudizio pronunciato
dall’istanza giurisdizionale più alta in grado), Lei
dispone
di un termine di
sei
mesi
per
introdurre
il suo
ricorso. Una volta scaduto tale termine, il
Suo
ricorso
non
potrà
essere
accettato dalla
Corte.
Contro chi posso introdurre il
mio
ricorso?
Contro uno o più Stati membri della
Convenzione che Lei ritiene abbia/no (per
azione
od omissione che La concerne
direttamente e personalmente) violato la
Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo.
L’atto o gli atti contestati devono emanare da
un’autorità pubblica di questo/questi Stato/Stati
(ad
esempio da un tribunale o da
un’amministrazione pubblica).
La Corte non può esaminare le doglianze dirette
contro
dei singoli o contro delle istituzioni di
diritto
privato, come le società commerciali.
Quale
può essere l’oggetto del
mio
ricorso?
Il Suo ricorso deve obbligatoriamente vertere su
uno dei
diritti previsti dalla Convenzione
europea
dei Diritti dell’Uomo. Questo include
un’ampia gamma di possibili allegazioni di
violazione. A titolo esemplificativo: le torture e
ogni
altro trattamento crudele dei detenuti, la
regolarità di un provvedimento detentivo, le
disfunzioni relative allo svolgimento di un
processo civile o penale, la discriminazione circa
il
godimento di un diritto previsto dalla
Convenzione, i diritti dei genitori, il rispetto della
propria
vita privata e familiare e del proprio
domicilio e corrispondenza, le restrizioni alla
libera
espressione di un’opinione o alla
comunicazione, trasmissione e ricezione di
un’informazione, la libertà di riunione e
manifestazione, le espulsioni e le estradizioni, la
confisca dei beni e le espropriazioni.
Davanti alla Corte, Lei non può lamentarsi della
violazione di uno strumento giuridico diverso
dalla
Convenzione europea dei Diritti
dell’Uomo, quali ad esempio la Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo o la Carta dei
diritti
fondamentali.
4
IN
CHE MODO DEVO
RIVOLGERMI ALLA CORTE
SE MI
RITENGO VITTIMA DI
UNA
VIOLAZIONE DELLA
CONVENZIONE?
ramite
una lettera indirizzata alla Corte in cui
espone
con chiarezza l’oggetto della Sua
doglianza (nel qual caso riceverà un
formulario di ricorso da compilare) o tramite
l’invio
del suddetto formulario2 debitamente
compilato. La lettera o il formulario di ricorso
devono
essere inviati al seguente indirizzo:
Cancelliere della Corte europea
dei
Diritti dell’Uomo
Consiglio d’Europa
F-67075 Strasbourg Cedex
Per scrivere il ricorso, può utilizzare una delle
lingue
ufficiali della Corte (inglese e francese),
ma
anche una qualsiasi delle lingue ufficiali degli
Stati
che hanno ratificato la Convenzione.
Nel caso in cui il ricorso sia inviato per telefax,
l’originale dovrà essere inviato tramite posta
normale.
È
inutile che Lei venga personalmente a
Strasburgo per esporre a voce il suo caso.
Il
Suo
ricorso non sarà esaminato con maggiore
rapidità e non Le sarà fornita alcuna consulenza
legale.
È possibile che la cancelleria Le domandi di
produrre dei documenti ovvero di fornire altre
informazioni oppure ulteriori chiarimenti circa le
Sue
doglianze.
Appena il formulario di ricorso è in Suo
possesso, Lei deve compilarlo con cura ed in
modo
leggibile e rinviarlo con la massima
sollecitudine. Esso deve contenere:
un
breve riassunto dei fatti e delle doglianze;
la
menzione dei diritti garantiti dalla
Convenzione che Lei ritiene siano stati violati;
i
ricorsi da Lei esperiti;
una
copia di ciascuna decisione presa a Suo
riguardo da una pubblica autorità (Questi
documenti non Le saranno restituiti.
Pertanto, è nel Suo interesse inviare
unicamente delle copie e non gli
originali);
il
formulario deve recare la vostra firma in
qualità
di ricorrente o quella del Suo
rappresentante.
2
Troverà il modello del formulario di ricorso sul nostro
sito
Internet
Se Lei desidera serbare l’anonimato, dovrà farne
esplicita richiesta motivando in tal senso. Il
Presidente deciderà sulla fondatezza della Sua
domanda.
A questo stadio della procedura non è necessario
che Lei
sia rappresentato da un avvocato.
Tuttavia, se intende avvalersi di un
rappresentante, deve allegare al formulario di
ricorso
una procura in favore di quest’ultimo.
Quali
sono le caratteristiche
principali della procedura?
La Procedura è scritta. Lei sarà informato per
iscritto di ogni decisione adottata dalla Corte nel
Suo
caso. La celebrazione di udienze pubbliche
ha
carattere eccezionale.
L’esame della pratica è gratuito.
Benché Lei non sia tenuto a essere rappresentato
da un
avvocato al momento del deposito del
ricorso, ciò sarà necessario dal momento in cui la
Corte
dovesse decidere di comunicare il Suo
ricorso
al Governo. La grande maggioranza dei
ricorsi
viene tuttavia dichiarata inammissibile
prima
di essere comunicata al Governo.
Saranno a Suo carico solo le Sue spese (gli
onorari
dell’avvocato o le spese per la ricerca e la
corrispondenza).
Dopo l’introduzione del Suo ricorso, Lei può
richiedere di beneficiare del gratuito patrocinio.
Tale
assistenza, che non ha carattere automatico,
non è
accordata immediatamente ma solo a uno
stadio
ulteriore della procedura.
Come
si svolge la procedura?
La Corte è tenuta anzitutto a pronunciarsi
sull’ammissibilità del Suo ricorso: ciò significa
che
quest’ultimo deve soddisfare una serie di
requisiti enunciati nella Convenzione (vedere
“ho
intenzione di introdurre un ricorso” a
pagina
3). Se questi requisiti non sono
soddisfatti, il Suo ricorso sarà dichiarato
inammissibile. Qualora Lei abbia formulato più
doglianze, la Corte può dichiararne una o più
ammissibili e rigettare le altre.
Se il
Suo ricorso o una delle Sue doglianze
viene
dichiarato/dichiarata inammissibile,
tale
decisione ha carattere definitivo ed
irrevocabile.
T
5
Se il Suo ricorso o una delle Sue doglianze viene
dichiarato/dichiarata ammissibile, la Corte
incoraggia le parti (Lei e lo Stato interessato) a
giungere a un regolamento amichevole. In
assenza
di regolamento amichevole, la Corte
procede
all’esame “nel merito” del ricorso, cioè
essa
giudica se vi è stata o non vi è stata
violazione della Convenzione.
Quanto tempo dovrò
attendere?
In considerazione del carico di lavoro attuale, è
possibile che la Corte proceda al primo esame
del Suo
ricorso dopo un anno dalla sua
introduzione. Taluni ricorsi possono essere
qualificati come urgenti e trattati in via
prioritaria, specialmente nel caso in cui si fa stato
di un
pericolo imminente che minaccia l’integrità
fisica
del ricorrente.
COSA
POSSO SPERARE DI
OTTENERE?
e la
Corte accerta una violazione, essa può
riconoscerLe una “equa compensazione”, che
consiste in un risarcimento economico dei
pregiudizi sofferti. La Corte può altresì esigere
che lo
Stato condannato Le rimborsi le spese che Lei
ha
anticipato per fare valere i Suoi diritti. Se la Corte
non
constata alcuna violazione, Lei non sarà tenuto a
farsi
carico di alcun onere supplementare (in
particolare per quanto concerne le spese sostenute
dal
Governo convenuto).
Da
notare:
La Corte non può annullare le decisioni o le leggi
nazionali.
L’esecuzione delle sentenze non rientra nella
competenza della Corte. Quando quest’ultima ha
pronunciato il proprio giudizio, questo passa
sotto
la responsabilità del Comitato dei Ministri3
del
Consiglio di Europa che è incaricato di
vegliare alla sua attuazione e al versamento degli
eventuali risarcimenti.
3 Il
Comitato dei Ministri è composto dei Ministri degli
Affari
Esteri degli Stati membri o dei loro rappresentanti.
CHE
COSA NON PUÒ FARE
PER
ME LA CORTE EUROPEA
DEI
DIRITTI DELL’UOMO?
La
Corte non agisce come un giudice di
appello
che
controlla le decisioni dei tribunali
nazionali: essa non può dunque annullare o
modificare tali decisioni.
La Corte non può intervenire in Suo favore
direttamente presso l'autorità della quale Lei si
lamenta. In circostanze eccezionali, la Corte può
tuttavia indicare delle misure provvisorie. In base
alla
pratica, si tratta dei soli casi in cui il
ricorrente corre un rischio significativo di subire
un
pregiudizio fisico.
La Corte non può aiutarLa né a trovare né a
pagare
un avvocato per la redazione del Suo
ricorso.
La Corte non può fornirLe informazioni sulle
norme
in vigore nello Stato di cui si lamenta.
Delle
informazioni complementari sulla Corte
europea
dei Diritti dell’Uomo sono disponibili
sul
sito:
S
www.echr.coe.int
Queste
domande e le relative risposte sono state preparate
dalla cancelleria e non impegnano in alcun modo la
Corte.Il presente testo intende fornire una serie di
indicazioni di carattere generale sul funzionamento
della
Corte.
Per maggiori informazioni, fare riferimento ai documenti
prodotti dalla cancelleria (disponibili sul sito
Internet (www.echr.coe.int))
ed in particolare al regolamento della Corte.
La Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), cui
aderiscono i 47 Stati membri del
Consiglio d’Europa, ha cinque sezioni nella propria
sede di Strasburgo
Ecco l’attuale
composizione della Corte.
Presidente
Jean-Paul
Costa
Vice-Presidenti
Christos L. Rozakis
Nicolas Bratza
Cancelliere
Erik Fribergh
Cancelliere aggiunto
Michael O’Boyle
Sezione I
Presidente
C.L.
Rozakis
Vice-Presidente
N. Vajić
Giudici
A. Kovler
E. Steiner
K. Hajiyev
D. Spielmann
S. E. Jebens
G. Malinverni
G. Nicolaou
Cancelliere
S. Nielsen
Cancelliere aggiunto
A. Wampach
Sezione II
Presidente
F. Tulkens
Vice-Presidente
I. Cabral Barreto
Giudici
K. Pardalos
G. Raimondi
D. Jočienė
D. Popović
A. Sajó
N. Tsotsoria
I. Karakaş
Cancelliere
S. Naismith
Cancelliere aggiunto
F. Elens-Passos
Sezione III
Presidente
J.
Casadevall
Vice-Presidente
E. Fura
Giudici
C. Bîrsan
B. Zupančič
A. Gyulumyan
E. Myjer
I. Ziemele
L. López Guerra
A. Power
Cancelliere
S. Quesada
Sezione IV
Presidente
N. Bratza
Vice-Presidente
L. Garlicki
Giudici
L. Mijović
D. Björgvinsson
J. Šikuta
P. Hirvelä
L. Bianku
M. Poalelungi
N. Vučinić
V. De Gaetano
Cancelliere
L. Early
Cancelliere aggiunto
F. Aracı
Sezione V
Presidente
P. Lorenzen
Vice-Presidente
R. Jaeger
Giudici
J.-P. Costa
K. Jungwiert
R. Maruste
M. Villiger
I. Berro-Lefèvre
M. Lazarova Trajkovska
Z. Kalaydjieva
G. Yudkivska
Cancelliere
C. Westerdiek
Cancelliere aggiunto
S. Phillips
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