Il nudo proprietario,
il quale chieda la decadenza
dell'usufruttuario dal suo diritto, adducendo che si sia
verificata una delle ipotesi previste dall'art. 1015 del
codice civile (abuso del diritto
consistente nell'alienazione o nel deterioramento dei
beni che ne formano oggetto, ovvero nella mancanza di
ordinarie riparazioni che li lasci
andare in perimento: cfr., amplius, "Usufrutto,
uso e abitazione", Cedam, Padova 2010),
“secondo la Corte d'appello si era verificata la ipotesi
dell'abuso del diritto da parte della usufruttuaria
(art. 1015 cod. civ.) perché dalle relazioni di
consulenza tecnica (una prima consulenza era stata
redatta in un giudizio divisorio nel quale erano state
parti le due Caligiore e la Cultrera; altre due
consulenze erano state eseguite nei procedimenti di
primo grado e d'appello) era risultato il grave stato di
deterioramento del fondo, causato dall'abbandono
colturale (la struttura arborea era irreversibilmente
compromessa essendo le piante per la maggiore parte
disseccate e irrecuperabili) e al difetto di
manutenzione ordinaria dei fossi di scolo delle acque,
intasati da rovi”
Cassazione civile, sez. II, 11 agosto 1998, n. 7886
Cultrera c. Caligiore Giust. civ. Mass. 1998, 1691
è sufficiente si limiti a dimostrare la
sussistenza di tali condizioni al momento della
proposizione della domanda, esaurendosi con questa prova
l'onere posto a suo carico:
“ai sensi dell'art. 1004 del codice civile sono a carico
dell'usufruttuario gli oneri relativi sia alla custodia,
amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa, sia
alle riparazioni straordinarie rese necessarie
dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria
manutenzione su lui incombenti. Pertanto, in base ai
principi che disciplinano l'onere della prova, il nudo
proprietario che chieda la decadenza dell'usufruttuario
dal suo diritto adducendo che si sia verificata una
delle ipotesi previste dall'art. 1015 del codice civile
(abuso del diritto consistente nell'alienazione o nel
deterioramento dei beni che ne formano oggetto, ovvero
nella mancanza di ordinarie riparazioni che li lasci
andare in perimento), deve limitarsi a dimostrare la
sussistenza di tali condizioni al momento della
proposizione della domanda esaurendosi con questa prova
l'onere posto a suo carico”.
Cassazione civile, sez. II, 11 agosto 1998, n. 7886
Cultrera c. Caligiore Giust. civ. Mass. 1998, 1691
Per contro, l'usufruttuario, il quale affermi che la
mancanza di manutenzione preesisteva alla
costituzione del suo diritto, propone un'eccezione
che, essendo diretta a paralizzare la pretesa fatta
valere in giudizio, deve essere da lui provata:
“pertanto l'usufruttuario, il quale affermi che la
mancanza di manutenzione preesisteva alla costituzione
del suo diritto, propone un'eccezione che, essendo
diretta a paralizzare la pretesa fatta valere in
giudizio, deve essere da lui provata (sent. n. 847 del
1963). Nella specie la Corte d'appello si è uniformata a
questo principio in quanto ha ritenuto che vi era stata
la decadenza del diritto d'usufrutto perché, mentre
l'attrice aveva provato lo stato di grave deterioramento
del fondo al momento della proposizione della domanda,
la convenuta non aveva dimostrato che tale
deterioramento preesistesse alla costituzione di tale
diritto”.
Cassazione civile, sez. II, 11 agosto 1998, n. 7886
Cultrera c. Caligiore Giust. civ. Mass. 1998, 1691
|