Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

UNA SENTENZA EQUILIBRATA PER UNA LEGGE COMUNQUE UTILE di Giovanni Guzzetta

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

Ci sono due modi per affrontare, seppur in forma succinta, il commento ad una sentenza della Corte costituzionale che si pronunzia su questioni di diritto che riguardano la delicatissima l'interazione reciproca di tre dei valori più rilevanti nella vita dell'ordinamento: quello dell'efficienza della giurisdizione, cioè dell'amministrare giustizia, sotto la particolare prospettiva della "speditezza dei processi", il valore della tutela del diritto di difesa, allorché l'imputato si trovi a dover svolgere funzioni costituzionali rilevantissime come quelle di Presidente del Consiglio dei Ministri, e un terzo valore, che, come ricorda la sent. 263 del 2003, consiste nella necessità di preservare l' "integrità funzionale" dell'organo costituzionale coinvolto.


I due modi in cui si può affrontare un simile commento sono, da un lato, quello di considerare l'impatto politico che una simile decisione ha sulle relazioni tra i poteri coinvolti e sul grado di legittimazione o delegittimazione che il sistema costituzionale conserva agli occhi dei cittadini. Dall'altro lato, quello, più ovvio, di considerare, al di là di questi aspetti così delicati, il profilo più squisitamente tecnico del decisum.

Al giurista spetta soprattutto il secondo ordine di riflessioni. Ma nessuno si può nascondere che anche il primo sia rilevantissimo, soprattutto con riferimento agli equilibri istituzionali ai quali le valutazioni giuridiche trovano applicazione. In questa prospettiva è da salutare con estremo favore l'insistenza con la quale la Corte costituzionale ha sottolineato che - al di là della delicata ricostruzione formale delle fattispecie applicative dei menzionati valori - un ruolo fondamentale nel concreto assetto di relazioni politico-istituzionali è rimesso a quel "meta-valore" che è la leale collaborazione, tanto cruciale quanto, ovviamente, sfuggente. Ed è proprio rispetto a tale esigenza, che il giudice costituzionale si riserva un estremo potere di sindacato sul cattivo esercizio del potere da parte degli organi coinvolti, allorché entri in gioco una questione di (possibile) "legittimo impedimento".

Tornano alla mente le riflessioni di Vezio Crisafulli, ad un tempo ammirate e venate da un consapevole realismo, in ordine alla pretesa della nostra Costituzione (e più in generale di molte costituzioni contemporanee) di sottoporre al principio di legalità e alla sua justiciability anche le relazioni tra organi supremi dello Stato.

Questo spiega altresì, a mio modo di vedere, la preoccupazione della Corte costituzionale di stigmatizzare - anche nella decisione in commento -  qualsiasi tentativo introdurre "automatismi" nella regolazione delle relazioni collaborative tra gli organi coinvolti. Onde evitare - salvo sempre l'intervento costituzionale - soluzioni che finiscano per eludere il passaggio collaborativo, rendendo interamente e incontestabilmente disponibile, in capo a ciascuno di tali "poteri", l'esito della ponderazione di interessi. E ciò vale, dunque, sia per il legislatore ordinario, pena la dichiarazione di legittimità costituzionale, sia per il giudice procedente, pena la contestazione - come ribadito - del cattivo esercizio del potere in sede di conflitto di attribuzione.

E' questo, fondamentalmente, il "cuore" dispositivo dell'intero percorso della giurisprudenza costituzionale in questa materia, che anche quest'ultima decisione non fa che confermare e che la Corte stessa ribadisce nell'incipit della parte motiva dedicata all'esame in punto di merito della controversia (p. 4.1 del considerato in diritto).

Le singole conclusioni raggiunte non sono, in questa prospettiva, che esiti della volontà di applicare tali premesse ricostruttive.

Sul piano critico, si può essere, o meno d'accordo, con tali conclusioni, pur continuando a condividere il quadro interpretativo e sistematico generale.

Chi scrive, ad esempio, lo condivide (se si vuol, Guzzetta G., Legittimo impedimento: un'interpretazione della l. n. 51/2010 conforme a Costituzione è possibile e non è inutile, in www.forumcostituzionale.it ) anche se ne avrebbe tratto conclusioni diverse sul piano della valutazione della fondatezza. Si riteneva, ad esempio, che il combinato disposto della "coessenzialità" (alle funzioni di governo dell'attività concretamente esercitata) e della "concomitanza" tra attività e udienza, previsto dalla legge n. 51/2010 perché si riconosca la sussistenza del legittimo impedimento, fosse abbastanza "capiente" da abbracciare anche il requisito della "assolutezza" dell'impedimento, richiesto dall'art. 420 ter c.p.p. per procedere al rinvio dell'udienza. Insomma chi scrive riteneva che in via di interpretazione costituzionalmente orientata un tale esito avrebbe comunque potuto essere raggiunto.

Nello stesso tempo si era avanzata l'opinione che il meccanismo della certificazione della continuità  dell'impedimento da parte della Presidenza del Consiglio (art. 1, comma 4) potesse anch'esso essere letto in termini conformi a Costituzione. Non certo per inibire qualsiasi contestazione da parte del giudice (non si trattava infatti tecnicamente di una presunzione juris et de jure, ma di una attestazione di fatti, comunque revocabile in dubbio), ma per consentire una comunicazione sintetica allorché l'impedimento si protraesse nei termini di una qualche continuità temporale, nelle ipotesi (non pretestuose) che, astrattamente, non possono comunque essere escluse (dal prolungato viaggio all'estero all'ipotesi estrema - e speriamo di scuola - di una gravissima calamità naturale o dello stato di guerra).

L'alternativa per la Corte era, a parere di chi scrive, tra l'accoglimento e l'interpretativa di rigetto. Il giudice costituzionale si è orientato in un caso verso questa seconda ipotesi e diversamente negli altri due casi.

Ciò che sembra importante sottolineare, però, è che, a differenza di quanto ritenuto da alcuni commentatori, la legge che risulta oggi dall'intervento ablativo del giudice delle leggi conserva una sua utilità ed ha una precisa funzione orientativa dell'interpretazione. Almeno su di uno specifico punto: l'area delle attività funzionali che possono dar luogo (nell'ipotesi di concomitanza e assolutezza) al sorgere del legittimo impedimento. Un' actio finium regundorum non inutile se si considera che, assai più che per altri organi costituzionali, le attribuzioni del Presidente del Consiglio e dei Ministri sono, dall'art. 95 Cost., ampiamente rimesse alla concreta determinazione del legislatore ordinario.

Non contestando la soluzione legislativa che ha recepito il concetto (già emerso nella giurisprudenza di legittimità) di "coessenzialità" alle funzioni di governo e ha incluso le attività "preparatorie e consequenziali" nel perimetro delle attribuzioni legittimanti l'impedimento (coerentemente con la propria precedente giurisprudenza), la Corte ha consolidato lo sforzo del legislatore di offrire certezza in tale materia.

E' stato inutile legiferare sul punto? Ci si sarebbe potuti arrivare in via interpretativa a partire dai principi costituzionali? Forse. Ma se dovessimo considerare inutili tutte le norme legislative che Crisafulli chiamerebbe "a contenuto costituzionalmente vincolato" o quelle regolamentari a contenuto legislativamente vincolato e via discorrendo, lo stock di legislazione vigente risulterebbe ben ridimensionato e non ci sarebbe più nemmeno bisogno persino dei vari provvedimenti "taglialeggi". E forse nemmeno dell'art. 420-ter cpp. In sua mancanza, la Corte costituzionale avrebbe potuto ovviare, all'occorrenza, con una sentenza additiva. Insomma, l'argomento dell'inutilità prova troppo. L'esplicitazione legislativa di interpretazioni implicite (e spesso per ciò stesso contestate) serve alla certezza del diritto. Certezza, che, poi, è una delle sue più importanti funzioni.

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici