Vartui Kurkdjian
Domanda
Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 sulla
mediazione rende obbligatorio il procedimento per
tentare una conciliazione prima di rivolgersi al
tribunale. Esiste quest'obbligo anche in caso la causa
riguardi un soggetto estero che sia citato o voglia
citare un'azienda in Italia? E' possibile che divenga
obbligatorio adeguare le condizioni generali di vendita
con una previsione relativa alla mediazione
obbligatoria? Cosa accadrebbe se si presenta una domanda
giudiziale senza avere effettuato il procedimento di
mediazione?
Risposta
Vartui Kurkdjian
Il decreto legislativo n. 28 del
2010 prevede l'obbligatorietà del ricorso preventivo
alla mediazione, a partire dal marzo 2011, solo per
alcuni tipi di cause, e precisamente per quelle aventi
ad oggetto materia successoria ereditaria, divisione,
questioni condominiali, contratti di comodato, patti di
famiglia, diritti reali, locazione, risarcimento del
danno derivante da responsabilità medica o da
diffamazione a mezzo della stampa o della pubblicità,
affitto d'azienda e contratti di assicurazione, bancari
e finanziari.
Considerando che questi temi per la
maggior parte non includono la materia contrattuale
commerciale, e in particolare quella internazionale, si
può affermare che la mediazione preventiva non debba
riguardare tutte le aziende né debba, in generale,
obbligare ad alcuna modifica della documentazione
contrattuale già in essere. Una nota a parte si potrebbe
fare nel caso dei contratti di affitto d'azienda e per i
contratti bancari, finanziari e assicurativi, in quanto
questo tipo di contratti potrebbe anche avere carattere
internazionale, benché in ipotesi limitate.
Esclusa l'obbligatorietà della
mediazione nella maggior parte dei contratti commerciali
internazionali, il decreto legislativo contiene anche
una previsione normativa per cui la mediazione in
materia commerciale può essere scelta liberamente dalle
parti. A tal fine, il legale adito da una parte dovrà
comunque avvisare per scritto il cliente della
possibilità di ricorrere all'istituto della mediazione
al fine di evitare il tribunale. Tale avviso dovrà
essere documentato e controfirmato dal cliente e dovrà
essere allegato all'atto introduttivo di un processo, in
quanto il giudice che rilevi la mancanza di un documento
comprovante l'avvenuta informazione alla parte
sull'opportunità della mediazione potrà disporre un
rinvio con l'invito alle parti di esperire un tentativo
di mediazione.
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