Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

Condizioni generali di contratto

Mediazione obbligatoria a partire dal 2011 in caso la causa riguardi un soggetto estero?-Ipsoa.it

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

Vartui Kurkdjian

Domanda


Il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 sulla mediazione rende obbligatorio il procedimento per tentare una conciliazione prima di rivolgersi al tribunale. Esiste quest'obbligo anche in caso la causa riguardi un soggetto estero che sia citato o voglia citare un'azienda in Italia? E' possibile che divenga obbligatorio adeguare le condizioni generali di vendita con una previsione relativa alla mediazione obbligatoria? Cosa accadrebbe se si presenta una domanda giudiziale senza avere effettuato il procedimento di mediazione?

Risposta

Vartui Kurkdjian

Il decreto legislativo n. 28 del 2010 prevede l'obbligatorietà del ricorso preventivo alla mediazione, a partire dal marzo 2011, solo per alcuni tipi di cause, e precisamente per quelle aventi ad oggetto materia successoria ereditaria, divisione, questioni condominiali, contratti di comodato, patti di famiglia, diritti reali, locazione, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica o da diffamazione a mezzo della stampa o della pubblicità, affitto d'azienda e contratti di assicurazione, bancari e finanziari.

Considerando che questi temi per la maggior parte non includono la materia contrattuale commerciale, e in particolare quella internazionale, si può affermare che la mediazione preventiva non debba riguardare tutte le aziende né debba, in generale, obbligare ad alcuna modifica della documentazione contrattuale già in essere. Una nota a parte si potrebbe fare nel caso dei contratti di affitto d'azienda e per i contratti bancari, finanziari e assicurativi, in quanto questo tipo di contratti potrebbe anche avere carattere internazionale, benché in ipotesi limitate.

Esclusa l'obbligatorietà della mediazione nella maggior parte dei contratti commerciali internazionali, il decreto legislativo contiene anche una previsione normativa per cui la mediazione in materia commerciale può essere scelta liberamente dalle parti. A tal fine, il legale adito da una parte dovrà comunque avvisare per scritto il cliente della possibilità di ricorrere all'istituto della mediazione al fine di evitare il tribunale. Tale avviso dovrà essere documentato e controfirmato dal cliente e dovrà essere allegato all'atto introduttivo di un processo, in quanto il giudice che rilevi la mancanza di un documento comprovante l'avvenuta informazione alla parte sull'opportunità della mediazione potrà disporre un rinvio con l'invito alle parti di esperire un tentativo di mediazione.

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici