L’entrata in vigore del D. Lgs. 4 marzo 2010 n.28
attuativo dell’art.60 della L. 69/09 in materia di
mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali comporterà l’obbligo
per tutti gli Avvocati di informare i propri clienti
della possibilità di avvalersi dei procedimenti di
mediazione e delle agevolazioni fiscali agli stessi
connesse. L’obbligo scatterà a partire dal 20 marzo
2011 e si riferisce a tutti gli incarichi assunti a
partire da tale data.
L’Avvocato sarò tenuto a dimostrare di aver adempiuto
a tale obbligo facendo sottoscrivere all’assistito
apposita dichiarazione.
Il documento contente la dichiarazione sottoscritta
dovrà poi essere allegato all’atto introduttivo del
giudizio.
La mancata informativa è sanzionata con
l’annullabilità del contratto concluso con l’assistito.
Il CNF ha specificato che l’informazione deve essere
fornita per iscritto contestualmente all’atto di
conferimento dell’incarico.
A quel momento l’Avvocato dovrà informare
l’assistito:
- della possibilità di giovarsi del procedimento di
mediazione per tutte le controversie civili aventi ad
oggetto diritti disponibili;
- dell’obbligo di utilizzare il procedimento di
mediazione in quanto condizione di procedibilità del
giudizio, nelle seguenti materie:
condominio,diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende,risarcimento del danno derivante
dalla circolazione di veicoli e natanti, da
responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo
della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi, bancari e finanziari ;
- sulle agevolazioni fiscali previste a favore di
quanti facciano ricorso a tale procedimento
Lo stesso CNF ha predisposto un modello di
informativa da utilizzarsi da parte degli avvocati
nonché un fac simile di procura da far sottoscrivere
agli assistiti
Si
consiglia di indicare nell’atto di conferimento della
procura il riferimento all’avvenuta informazione,
secondo lo schema che segue: CNF, Circolare n.11-C-2010:
Modello di procura alle liti.
www.consiglionazionaleforense.it
Il sottoscritto
___________________________________________________________________
nato a________________________ il _____________ e
residente a _________________________ in Via
_______________________________ n. _______, C.F.
_____________________, informato ai sensi dell’art.
4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di
ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e
dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del
medesimo decreto, come da atto allegato,
delega a rappresentarlo e difenderlo…
Mediazione: modello predisposto dal cnf per
l'informativa sulla mediazione prevista a carico degli
avvocati
Io
sottoscritto _____________ dichiaro di essere stato
informato dall’Avv.----------------------_______________________________,
in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del
d.lgs, 4 marzo 2010, n. 28,
1. della facoltà di
esperire il procedimento di mediazione previsto dal
d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione
stragiudiziale della controversia insorta tra me e
_____________ (indicazione della controparte) in
relazione a ___________________(indicazione della
lite); nonché dell’obbligo di utilizzare il
procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n.
28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i
procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall’art.
128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive
modificazioni), in quanto condizione di procedibilità
del giudizio, nel caso che la controversia sopra
descritta sia relativa a diritti disponibili in materia
di condominio, diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante
dalla circolazione di veicoli e natanti, da
responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo
della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi, bancari e finanziari.
2. della possibilità,
qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del
gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione
del procedimento;
3.
dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della
procedura, ed in particolare:
a)
della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta
commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di
mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di
successo; credito ridotto della metà in caso di
insuccesso; e delle circostanze che:
b)
tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al
procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di
bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie e natura;
c)
che il verbale di accordo è esente dall’imposta di
registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che
in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per
la parte eccedente.
Luogo e data,
(Sottoscrizione dell’assistito)
(Sottoscrizione dell’Avvocato)
Si consiglia infine di indicare nell’atto di
conferimento della procura il riferimento all’avvenuta
informazione, secondo lo schema che segue: |