Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


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Mediazione e avvocati - l’obbligo di informativa al cliente- Marsicovetere Maria Elisabetta

 

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L’entrata in vigore del D. Lgs. 4 marzo 2010 n.28 attuativo dell’art.60 della L. 69/09 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali comporterà l’obbligo per tutti gli Avvocati di informare i propri clienti della possibilità di avvalersi dei procedimenti di mediazione e delle agevolazioni fiscali agli stessi connesse.

L’obbligo scatterà a partire dal 20 marzo 2011 e si riferisce a tutti gli incarichi assunti a partire da tale data.

L’Avvocato sarò tenuto a dimostrare di aver adempiuto a tale obbligo facendo sottoscrivere all’assistito apposita dichiarazione.

Il documento contente la dichiarazione sottoscritta dovrà poi essere allegato all’atto introduttivo del giudizio.

La mancata informativa è sanzionata con l’annullabilità del contratto concluso con l’assistito.

Il CNF ha specificato che l’informazione deve essere fornita per iscritto contestualmente all’atto di conferimento dell’incarico.

A quel momento l’Avvocato dovrà informare l’assistito:

- della possibilità di giovarsi del procedimento di mediazione per tutte le controversie civili aventi ad oggetto diritti disponibili;

- dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nelle seguenti materie: condominio,diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari ;

- sulle agevolazioni fiscali previste a favore di quanti facciano ricorso a tale procedimento

Lo stesso CNF ha predisposto un modello di informativa da utilizzarsi da parte degli avvocati nonché un fac simile di procura da far sottoscrivere agli assistiti

Mediazione: modello predisposto dal cnf per la procura

Si consiglia di indicare nell’atto di conferimento della procura il riferimento all’avvenuta informazione, secondo lo schema che segue: CNF, Circolare n.11-C-2010: Modello di procura alle liti. www.consiglionazionaleforense.it

 Il sottoscritto ___________________________________________________________________ nato a________________________ il _____________ e residente a _________________________ in Via _______________________________ n. _______, C.F. _____________________, informato ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega a rappresentarlo e difenderlo…

 

 

Mediazione: modello predisposto dal cnf per l'informativa sulla mediazione prevista a carico degli avvocati

 

 

 Io sottoscritto _____________ dichiaro di essere stato informato dall’Avv.----------------------_______________________________, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del d.lgs, 4 marzo 2010, n. 28,

1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me e _____________ (indicazione della controparte) in relazione a ___________________(indicazione della lite); nonché dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;

3. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare:

 

a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:

b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

c) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Luogo e data,

(Sottoscrizione dell’assistito)

(Sottoscrizione dell’Avvocato)

Si consiglia infine di indicare nell’atto di conferimento della procura il riferimento all’avvenuta informazione, secondo lo schema che segue:

 

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