(Lex24)
CREDITI FORMATIVI
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Avvocati di Roma ha stabilito che la permanenza
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agli stands delle varie realtà
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e seminari - consentirà l'acquisizione di
6 crediti formativi (di cui uno
deontologico), per ogni giornata di frequenza, previa
rilevazione dell'entrata e dell'uscita presso lo stand
dell'Ordine di Roma.
Considerazioni introduttive
L’assunzione di alcool, anche in
modesti quantitativi, prima di mettersi alla guida di un
veicolo compromette le funzioni psicofisiche del
conducente, stante il venir meno di quella
concentrazione e rapidità di riflessi sulle performance
di guida, indispensabili alla sicurezza della
circolazione.
L’art. 186 del Codice della Strada
pone il divieto di guidare in stato di ebbrezza in
conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
L’excursus storico-normativo di
questi ultimi anni, dimostra come tale disposizione sia
stata più volte oggetto di riflessione a livello di
diritto sostanziale, processuale e sopranazionale - fino
ad arrivare a toccare 4 modifiche in 4 anni - nonché di
interpretazione ministeriale.
Tali continui ripensamenti, uniti
allo stratificarsi delle formulazioni, hanno prodotto
una tale baldoria giuridica che rende il dettato
normativo così problematico, da rischiare di mettere in
serio pericolo la realizzazione degli obiettivi, dando
luogo a difficoltà interpretative e applicative.
Ogni intervento, infatti, lungi dal
recare un’integrale ricostruzione dell’impianto
normativo, si è limitato ad aggiungere singoli commi
che, nel prevedere eccezioni, aggiunte, soppressioni,
deviazioni, retromarce o, peggio ancora, “modifiche alle
modifiche che modificano le modifiche” precedenti, non
tengono conto del contesto all’interno del quale sono
chiamati ad operare.
Il presente lavoro mira, attraverso
l’esame dell’evolversi legislativo, a ricostruire in via
sistematica l’intera disciplina
Il reato di cui al comma 2
(dell’art. 186 C.d.S., ndr)
Soggetto attivo del reato
Si tratta di un reato (nella
specie, contravvenzione) comune di pericolo astratto –
rectius, reato di pura condotta che prescinde
dall’indagine sull’effettiva pericolosità della condotta
– che può essere commesso da qualsiasi conducente a
prescindere dal veicolo usato. Sembra così ravvisabile
la guida in stato di ebbrezza anche nei confronti del
conducente di un velocipede o di un veicolo a trazione
animale.
Oggetto di tutela
La sicurezza stradale, consistente
nell’evitare situazioni di pericolo o intralcio per la
circolazione, in guisa da salvaguardare l’incolumità
degli utenti della strada.
L’elemento materiale nella nuova
normativa
L’associazione tra abuso di alcool
e incidenti stradali ha negli ultimi anni, richiamato la
prioritaria attenzione del legislatore e degli organi
ministeriali.
Gli studi epidemiologici hanno
dimostrato, inequivocabilmente, come la guida di un
veicolo sotto l’influsso dell’etanolo, costituisce
fattore assai rilevante nella genesi degli incidenti. Si
è calcolato che un conducente di 35 anni, con un tasso
alcolemico di 1,5 g/l (corrispondente a 0.15% Blood
Alcohol Concentration), ha una curva di rischio di
essere coinvolto in un incidente stradale di 38 volte
superiore rispetto ad un conducente sobrio.
● Con L. 111/88 veniva modificato
l’art. 132 del vecchio codice della strada, attuando una
netta distinzione tra alterazioni psicofisiche derivanti
dall’assunzione di alcool e quelle derivanti
dall’assunzione di sostanze stupefacenti.
● Con D.M. 10 agosto 1988 il
Ministero della sanità determinava in 0,8 mg/ml il
limite del tasso alcolemico al di sopra del quale un
conducente era considerato in stato di ebbrezza.
Il D.M. Ministero dei trasporti 22
maggio 1990, n. 196 regolamentava le modalità di
accertamento dello stato di ebbrezza alcolica.
● L’art. 186 del nuovo Codice della
strada sanziona il comportamento del conducente che si
sia posto alla guida in condizioni di alterazione
psicofisica determinata dalla assunzione di sostanze
alcoliche.
Ai sensi dell’art. 379 Reg., una
persona era ritenuta in stato di ebbrezza – con una
praesumptio iuris et de iure che non ammette prova
contraria – quando l’alcool assimilato dall’organismo,
corrispondeva o superava 0,8 g/l nel sangue.
(…)
● La L. 29 luglio 2010, n. 120,
procede, a far data dal 30 luglio 2010, a depenalizzare
l’ipotesi di ebbrezza lieve (da 0,51 a 0,8 g/l), già
estinguibile mediante oblazione. Mediante l’ennesima
operazione di mera ortopedia giuridica che, nel lasciare
inalterato il quantum monetario, si è limitata a
sostituire la qualificazione punitiva dell’“ammenda” con
quella della “sanzione amministrativa”, il primo livello
di ebbrezza diventa un illecito amministrativo.
L’opzione sembra tesa ad evitare
che fatti del tutto accidentali nell’assunzione di
sostanze alcoliche, che denotano una culpa levis,
vengano assoggettati al trattamento penale. Non si può,
comunque, fare a meno di ricordare che dalle analisi dei
campioni, si evince che il tasso alcolemico in questione
sia in grado di cagionare la comparsa di errori di guida
e una dilatazione dei tempi medi di reazione, oltre che
una riduzione della capacità di adattamento al buio, di
regolare la velocità, di valutare le distanze ed
effettuare le manovre di guida.
Resta da domandarsi la
compatibilità e attualità di quella (già citata)
giurisprudenza a tenore della quale l’accertamento
sintomatico, in nome del principio del favor rei porta
all’applicazione della sanzione di cui alla lett. a) che
costituisce ormai mero illecito amministrativo. In senso
positivo è orientata la relazione del 3 agosto 2010
presentata dalla Corte di Cassazione.
L’intervenuta abolitio criminis
comporta, invece, una vera e propria ipotesi di condono
tombale per tutte le ipotesi di cui alla lett. a),
commesse tra il 4 agosto 2007 e il 29 luglio 2010. Fino
a tale ultima data, infatti, se da un lato, non si potrà
più perseguire penalmente il fatto, perché non più
previsto dalla legge come reato, dall’altro, stante il
silenzio del legislatore in merito alla trasmissione
degli atti all’autorità amministrativa, non si potrà
neanche applicare la sanzione amministrativa, in virtù
del principio di legalità-irretroattività dell’illecito
amministrativo di cui all’art. 1 L. 689/81; in parole
povere: il penale non c’è più e l’amministrativo non c’è
ancora (Cass. Pen., sez. IV, 14 ottobre 2010, n. 36788).
Per l’ipotesi di ebbrezza grave,
con tasso alcolemico oltre 1,51 g/l, viene raddoppiato
il limite edittale minimo della pena detentiva
(parificato al massimo di quello previsto per l’ebbrezza
intermedia).
Integralmente sostituito il comma
2-bis che prevede che se il conducente in stato di
ebbrezza abbia provocato (con responsabilità almeno
parziale nella causazione) un incidente stradale, “le
sanzioni” sono raddoppiate.
Il nuovo illecito amministrativo di
guida in stato di ebbrezza “lievissima”
In caso di violazione del divieto
posto dal comma 1, viene introdotto un illecito proprio
(che può essere commesso solo dai destinatari della
norma) per il caso di trasgressione della fascia
lievissima di ebbrezza (da 0,01 a 0,50 g/l) che prevede
la sanzione amministrativa pecuniaria da 155 a 624 euro,
raddoppiabile in caso di provocazione di un incidente.
Non è prevista l’applicazione di alcuna sanzione
amministrativa accessoria, relativa alla patente o al
veicolo, di talché, dopo la verbalizzazione
dell’illecito, il contravventore potrà essere lasciato
libero di continuare a circolare in violazione del
divieto.
Le aggravanti per la guida in stato
di ebbrezza
Nel caso, poi, in cui i destinatari
del divieto incorrano negli illeciti previsti dall’art.
186 c. 2, le sanzioni ivi previste sono, dal comma 3,
aumentate
di 1/3, nell’ipotesi di cui alla
lett. a) - ebbrezza lieve;
da 1/3 a 1/2, nelle ipotesi di cui
alle lett. b) - ebbrezza intermedia - e c) - ebbrezza
grave;
per essere, poi, tutte
ulteriormente, raddoppiate in caso di provocazione di un
incidente stradale, ai sensi dell’art. 186 c. 2-bis.
Si tratta di circostanze aggravanti
speciali ad efficacia speciale, impostate dal comma 4
come non bilanciabili ai sensi dell’art. 69 cod. pen.:
le diminuzioni per le attenuanti operano sulla quantità
di pena risultante dall’aumento conseguente
all’applicazione dell’aggravante.
La revoca della patente
E’ anche previsto uno speciale
regime - che rivisita la previsione prima contenuta
nella lett. c) del comma 2 dell’art. 186 - per la revoca
della patente.
Se, da un lato, viene confermata la
sanzione accessoria per l’ipotesi di ebbrezza gravissima
commessa dai conducenti previsti dalla lett. d),
dall’altra, il periodo di osservazione ai fini della
recidiva viene esteso al “triennio”, qualunque sia la
violazione commessa. E’ fatta salva l’applicazione delle
disposizioni concernenti la confisca del veicolo e
l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art.
224-ter ai fini del sequestro.
Rifiuto di sottoporsi
all’accertamento
Per il caso di rifiuto di
sottoporsi agli accertamenti, la disposizione, che
ricalca pedissequamente quella prevista dal comma 7
dell’art. 186, stabilisce che le pene previste dall’art.
186 c. 2 lett. c) siano “aumentate da un terzo alla
metà”. Si tratta, anche qui, di una circostanza
aggravante speciale ad efficacia speciale. |