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Guida sotto l'influenza di alcool – Il punto sulla nuova normativa-Fabio Piccioni, avvocato in Firenze

 

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Considerazioni introduttive

 

 

 

L’assunzione di alcool, anche in modesti quantitativi, prima di mettersi alla guida di un veicolo compromette le funzioni psicofisiche del conducente, stante il venir meno di quella concentrazione e rapidità di riflessi sulle performance di guida, indispensabili alla sicurezza della circolazione.

 

L’art. 186 del Codice della Strada pone il divieto di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.

 

L’excursus storico-normativo di questi ultimi anni, dimostra come tale disposizione sia stata più volte oggetto di riflessione a livello di diritto sostanziale, processuale e sopranazionale - fino ad arrivare a toccare 4 modifiche in 4 anni - nonché di interpretazione ministeriale.

 

Tali continui ripensamenti, uniti allo stratificarsi delle formulazioni, hanno prodotto una tale baldoria giuridica che rende il dettato normativo così problematico, da rischiare di mettere in serio pericolo la realizzazione degli obiettivi, dando luogo a difficoltà interpretative e applicative.

 

Ogni intervento, infatti, lungi dal recare un’integrale ricostruzione dell’impianto normativo, si è limitato ad aggiungere singoli commi che, nel prevedere eccezioni, aggiunte, soppressioni, deviazioni, retromarce o, peggio ancora, “modifiche alle modifiche che modificano le modifiche” precedenti, non tengono conto del contesto all’interno del quale sono chiamati ad operare.

 

Il presente lavoro mira, attraverso l’esame dell’evolversi legislativo, a ricostruire in via sistematica l’intera disciplina

 

 

 

Il reato di cui al comma 2 (dell’art. 186 C.d.S., ndr)

 

Soggetto attivo del reato

 

Si tratta di un reato (nella specie, contravvenzione) comune di pericolo astratto – rectius, reato di pura condotta che prescinde dall’indagine sull’effettiva pericolosità della condotta – che può essere commesso da qualsiasi conducente a prescindere dal veicolo usato. Sembra così ravvisabile la guida in stato di ebbrezza anche nei confronti del conducente di un velocipede o di un veicolo a trazione animale.

 

 

 

Oggetto di tutela

 

 

 

La sicurezza stradale, consistente nell’evitare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione, in guisa da salvaguardare l’incolumità degli utenti della strada.

 

 

 

 

L’elemento materiale nella nuova normativa

 

 

 

L’associazione tra abuso di alcool e incidenti stradali ha negli ultimi anni, richiamato la prioritaria attenzione del legislatore e degli organi ministeriali.

 

Gli studi epidemiologici hanno dimostrato, inequivocabilmente, come la guida di un veicolo sotto l’influsso dell’etanolo, costituisce fattore assai rilevante nella genesi degli incidenti. Si è calcolato che un conducente di 35 anni, con un tasso alcolemico di 1,5 g/l (corrispondente a 0.15% Blood Alcohol Concentration), ha una curva di rischio di essere coinvolto in un incidente stradale di 38 volte superiore rispetto ad un conducente sobrio.

 

 

 

● Con L. 111/88 veniva modificato l’art. 132 del vecchio codice della strada, attuando una netta distinzione tra alterazioni psicofisiche derivanti dall’assunzione di alcool e quelle derivanti dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

 

 

 

● Con D.M. 10 agosto 1988 il Ministero della sanità determinava in 0,8 mg/ml il limite del tasso alcolemico al di sopra del quale un conducente era considerato in stato di ebbrezza.

 

Il D.M. Ministero dei trasporti 22 maggio 1990, n. 196 regolamentava le modalità di accertamento dello stato di ebbrezza alcolica.

 

 

 

● L’art. 186 del nuovo Codice della strada sanziona il comportamento del conducente che si sia posto alla guida in condizioni di alterazione psicofisica determinata dalla assunzione di sostanze alcoliche.

 

Ai sensi dell’art. 379 Reg., una persona era ritenuta in stato di ebbrezza – con una praesumptio iuris et de iure che non ammette prova contraria – quando l’alcool assimilato dall’organismo, corrispondeva o superava 0,8 g/l nel sangue.

 

 

 

 

 

(…)

 

 

 

● La L. 29 luglio 2010, n. 120, procede, a far data dal 30 luglio 2010, a depenalizzare l’ipotesi di ebbrezza lieve (da 0,51 a 0,8 g/l), già estinguibile mediante oblazione. Mediante l’ennesima operazione di mera ortopedia giuridica che, nel lasciare inalterato il quantum monetario, si è limitata a sostituire la qualificazione punitiva dell’“ammenda” con quella della “sanzione amministrativa”, il primo livello di ebbrezza diventa un illecito amministrativo.

 

L’opzione sembra tesa ad evitare che fatti del tutto accidentali nell’assunzione di sostanze alcoliche, che denotano una culpa levis, vengano assoggettati al trattamento penale. Non si può, comunque, fare a meno di ricordare che dalle analisi dei campioni, si evince che il tasso alcolemico in questione sia in grado di cagionare la comparsa di errori di guida e una dilatazione dei tempi medi di reazione, oltre che una riduzione della capacità di adattamento al buio, di regolare la velocità, di valutare le distanze ed effettuare le manovre di guida.

 

Resta da domandarsi la compatibilità e attualità di quella (già citata) giurisprudenza a tenore della quale l’accertamento sintomatico, in nome del principio del favor rei porta all’applicazione della sanzione di cui alla lett. a) che costituisce ormai mero illecito amministrativo. In senso positivo è orientata la relazione del 3 agosto 2010 presentata dalla Corte di Cassazione.   

 

L’intervenuta abolitio criminis comporta, invece, una vera e propria ipotesi di condono tombale per tutte le ipotesi di cui alla lett. a), commesse tra il 4 agosto 2007 e il 29 luglio 2010. Fino a tale ultima data, infatti, se da un lato, non si potrà più perseguire penalmente il fatto, perché non più previsto dalla legge come reato, dall’altro, stante il silenzio del legislatore in merito alla trasmissione degli atti all’autorità amministrativa, non si potrà neanche applicare la sanzione amministrativa, in virtù del principio di legalità-irretroattività dell’illecito amministrativo di cui all’art. 1 L. 689/81; in parole povere: il penale non c’è più e l’amministrativo non c’è ancora (Cass. Pen., sez. IV, 14 ottobre 2010, n. 36788).

 

Per l’ipotesi di ebbrezza grave, con tasso alcolemico oltre 1,51 g/l, viene raddoppiato il limite edittale minimo della pena detentiva (parificato al massimo di quello previsto per l’ebbrezza intermedia).

 

 

Integralmente sostituito il comma 2-bis che prevede che se il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato (con responsabilità almeno parziale nella causazione) un incidente stradale, “le sanzioni” sono raddoppiate.

 

 

 

 

Il nuovo illecito amministrativo di guida in stato di ebbrezza “lievissima”

 

 

 

In caso di violazione del divieto posto dal comma 1, viene introdotto un illecito proprio (che può essere commesso solo dai destinatari della norma) per il caso di trasgressione della fascia lievissima di ebbrezza (da 0,01 a 0,50 g/l) che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 155 a 624 euro, raddoppiabile in caso di provocazione di un incidente. Non è prevista l’applicazione di alcuna sanzione amministrativa accessoria, relativa alla patente o al veicolo, di talché, dopo la verbalizzazione dell’illecito, il contravventore potrà essere lasciato libero di continuare a circolare in violazione del divieto.

 

 

 

Le aggravanti per la guida in stato di ebbrezza

 

 

 

Nel caso, poi, in cui i destinatari del divieto incorrano negli illeciti previsti dall’art. 186 c. 2, le sanzioni ivi previste sono, dal comma 3, aumentate

 

di 1/3, nell’ipotesi di cui alla lett. a) - ebbrezza lieve;

 

da 1/3 a 1/2, nelle ipotesi di cui alle lett. b) - ebbrezza intermedia - e c) - ebbrezza grave;

 

per essere, poi, tutte ulteriormente, raddoppiate in caso di provocazione di un incidente stradale, ai sensi dell’art. 186 c. 2-bis.

 

Si tratta di circostanze aggravanti speciali ad efficacia speciale, impostate dal comma 4 come non bilanciabili ai sensi dell’art. 69 cod. pen.: le diminuzioni per le attenuanti operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente all’applicazione dell’aggravante.  

 

 

 

La revoca della patente

 

 

 

E’ anche previsto uno speciale regime - che rivisita la previsione prima contenuta nella lett. c) del comma 2 dell’art. 186 - per la revoca della patente.

 

Se, da un lato, viene confermata la sanzione accessoria per l’ipotesi di ebbrezza gravissima commessa dai conducenti previsti dalla lett. d), dall’altra, il periodo di osservazione ai fini della recidiva viene esteso al “triennio”, qualunque sia la violazione commessa. E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni concernenti la confisca del veicolo e l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 224-ter ai fini del sequestro.

 

 

 

Rifiuto di sottoporsi all’accertamento

 

 

 

Per il caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, la disposizione, che ricalca pedissequamente quella prevista dal comma 7 dell’art. 186, stabilisce che le pene previste dall’art. 186 c. 2 lett. c) siano “aumentate da un terzo alla metà”. Si tratta, anche qui, di una circostanza aggravante speciale ad efficacia speciale.

 

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