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1. Premessa
Con la decisione C-447-09, la Corte
ha precisato che è discriminante il divieto di
esercitare l’attività di pilota dopo i sessanta anni di
età.
I giudici della Corte, con la
sentenza in commento, hanno chiarito quali sono i
margini di manovra concessi agli Stati
nell’interpretazione delle disposizioni della direttiva
2000/78/CE e sul divieto di discriminazione in base
all’età.
Secondo quanto precisato dalla
Corte nella sentenza de qua le norme comunitarie
consentono di derogare al divieto nella ipotesi di
professioni che richiedono peculiari doti fisiche (1).
Non è valido, però, secondo il
collegio di Lussemburgo quanto imposto dal contratto
collettivo, che regola le prestazioni dei piloti della
linea area tedesca, che, al limite del raggiungimento
dei sessanta anni di età, prevedono lo scioglimento
automatico del rapporto di lavoro.
Altro punto sul quale i giudici si
soffermano concerne la normativa internazionale.
La Corte, in tal senso, fa notare
che è prevista maggiore elasticità dal diritto
internazionale, che consente di svolgere l'attività di
pilota fino a 65 anni (2) e, in particolare, l'obbligo
per il pilota attempato di essere inserito in un
equipaggio composto da colleghi più giovani (3).
2. Conclusioni
Nella sentenza che qui si annota i
giudici della Corte di Giustizia europea hanno risolto
la questione se gli articoli 2, n. 5, 4, n. 1, e/o 6, n.
1, prima frase, della direttiva 2000/78/CE e/o il
principio generale del diritto comunitario di non
discriminazione in base all’età debbano essere
interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni
nazionali che ammettono una regola della contrattazione
collettiva che prevede per i piloti un limite d’età di
60 anni al fine di garantire la sicurezza aerea.
L’art. 2, n. 5, della direttiva del
Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE (4) deve essere
interpretato nel senso che gli Stati membri possono (5)
autorizzare le parti sociali ad adottare misure ai sensi
di tale art. 2, n. 5, nei settori cui detta disposizione
si riferisce rientranti negli accordi collettivi e a
condizione che tali norme di delega siano
sufficientemente precise per garantire che dette misure
rispettino i requisiti enunciati al citato art. 2, n. 5.
Una misura come quella di cui
trattasi, che fissa a 60 anni l’età limite a partire
della quale i piloti non possono più esercitare la loro
attività lavorativa, mentre la normativa nazionale e
quella internazionale fissano tale età a 65 anni, non è
una misura necessaria alla sicurezza pubblica e alla
tutela della salute ai sensi del medesimo art. 2, n. 5.
Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq,
Direttore Amministrativo Fondazione Studi Giuridici
“Cassinelli – Buccini” c/o COA Avezzano; Docente in
corsi di Alta Formazione Professionale; Docente nel
corso di preparazione all’esame da avvocato c/o
Tribunale di Avezzano organizzato dal COA di Avezzano
unitamente alla Fondazione Studi Giuridici “Cassinelli
– Buccini”; già docente a contratto a.a. 2009/2010
Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo,
facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo
unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq Tutor di
Diritto del Lavoro c/o Università Telematica
Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A.
Maresca
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(1) Tra cui rientra senz'altro
l'attività di pilota.
(2) Pur prevedendo dopo i 60 delle
limitazioni.
(3) Accortezza che consente di
tutelare la sicurezza di tutti; vanno invece oltre
l'obiettivo le maglie troppo strette volute dal vettore
tedesco.
(4) Che stabilisce un quadro
generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro.
(5) Mediante norme di delega. |