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Norme comunitarie self- executing per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime-Lex 24.it

 

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T.a.r Calabria, Sez. Staccata Reggio Calabria, Sentenza 23 novembre 2011

 SELEZIONE TRATTA DALLA BANCA DATI GIURIDICA LEX24

Concessioni demaniali marittime - Rinnovo automatico - Non compatibilità  con il diritto comunitario - Conseguenze

 

La normativa sul rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime deve essere vagliata alla luce di principi comunitari di trasparenza, di non discriminazione, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, i quali, espressi nel Trattato dell'Unione Europea, sono direttamente applicabili (c.d. self-executing) a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o interne che ne facciano applicazione, e prevalgono sulle disposizioni dello Stato membro eventualmente in contrasto con essi.

Ai concessionari di beni del demanio marittimo adibiti ad uso turistico-ricreativo, non può essere accordato alcun diritto di insistenza. Attraverso le concessioni demaniali marittime si fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti nel mercato, per cui, una volta scaduto il titolo, occorre provvedere alla riassegnazione del bene mediante procedimenti competitivi, senza che sia consentito alcun rinnovo automatico del rapporto.(1)

T.a.r. Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, Sentenza 23 novembre 2011

 

(1) Cfr. Tar Cagliari 15 novembre 2006 n. 2336; Tar Cagliari, 17 febbraio 2009 n.193 ; in termini anche Cons. St., VI, 21 maggio 2009 n. 3145.

 

 

 

Concessione demaniale marittima - Diniego dell'istanza - Impugnazione del provvedimento - Infondatezza delle censure di illegittimità - Potere del Comuni marittimi di disciplinare l'uso del territorio costiero in assenza del Piano regionale delle coste.

 

E' privo di pregio il gravame volto all'annullamento del provvedimento con cui l'amministrazione comunale abbia rigettato l'istanza presentata per il rilascio della concessione demaniale marittima, qualora il provvedimento sia giustificato dalla mancata approvazione del Piano regionale delle coste. In linea con il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza al riguardo, infatti, in caso di mancata approvazione del piano regionale delle coste, in applicazione della previsione della L.R. n. 17 del 2006, ai comuni marittimi non può essere inibita la possibilità di disciplinare l'uso del territorio costiero. Ne consegue pertanto che nel caso di specie il diniego deve ritenersi legittimamente opposto consentendo, l'art. 17 della summenzionata norma, solamente il rinnovo delle concessioni già rilasciate e non anche il rilascio di nuove.

T.a.r. Puglia - Lecce, Sezione 1 - Sentenza 5 agosto 2010, n. 1853

 

 

 

 

 

Demanio e patrimonio pubblico - Demanio dello Stato -  Marittimo - Rinnovo del rapporto concessorio - Posizione paritaria del precedente concessionario rispetto a qualunque altro soggetto richiedente lo stesso titolo.

 

Il concessionario di un bene demaniale non vanta alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto, il cui diniego, nei limiti ordinari della ragionevolezza e della logicità dell'agire amministrativo, non necessita di ulteriore motivazione (essendo parificabile al rigetto di un'ordinaria istanza di concessione), né implica alcun «diritto d'insistenza» qualora la p.a. intenda procedere ad un nuovo sistema d'affidamento mediante gara pubblica o comunque procedura comparativa. Pertanto, in sede di rinnovo di una concessione, il precedente concessionario va posto sullo stesso piano di altro soggetto richiedente lo stesso titolo.

Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza 21 maggio 2009, n. 3145

 

 

 

 

Demanio marittimo - Concessione demaniale marittima - Istanza di rilascio - Diniego - Impugnazione del provvedimento reiettivo - Infondatezza ed improcedibilità del gravame- Sopravvenuta carenza di interesse.

 

E’ improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso esperito ai fini dell’annullamento della nota comunale avente ad oggetto il rilascio della concessione edilizia demaniale marittima in favore del controinteressato, laddove l’amministrazione intimata abbia ritenuto possibile solo il rilascio di concessioni temporanee e stagionali e per l’area in questione il controinteressato sia stato preferito al ricorrente per aver presentato un’istanza di rilascio in rinnovo della concessione risalente agli anni precedenti.

T.a.r. Abruzzo - Pescara, Sezione 1 , Sentenza 18 marzo 2010, n. 201

 

 

 

 

Concessione demaniale marittima - Diniego - Illegittimitàdel provvedimento - Carenza di motivazione - Omessa comunicazione del procedimento amministrativo.

 

E' fondato il ricorso proposto avverso la nota con la quale l'Assessorato regionale respinga l'istanza di rinnovo della concessione demaniale marittima, sul presupposto che l'interesse privastico del ricorrente non rientri nella previsione della legge regionale, quando la censura sia fondata sulla violazione dell'obbligo di comunicazione del procedimento nonché sul difetto di motivazione e di istruttoria dell'atto. Ai sensi dell'art. 10 bis della legge sul procedimento amministrativo, infatti, l'obbligo di comunicazione è finalizzato a garantire la tutela e la partecipazione del cittadino all'azione amministrativa; l'omessa comunicazione dello stesso determina, nel caso di specie, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, non potendo ritenersi sufficiente, a tal fine, il richiamo alla disciplina regionale ossia alla circostanza che gli usi privatisti non rientrino nell'ambito di operatività della legge regionale n. 15 del 2005. Ne deriva che, in presenza di un iter istruttorio viziato, deve necessariamente concludersi per l'illegittimità del provvedimento di diniego della concessione demaniale marittima adottato.

T.a.r. Sicilia- Palermo, Sezione 1 , Sentenza 20 febbraio 2009, n. 380

 

 

 

 

 

 

Demanio - Concessione demanili marittime - Area di proprietà dello Stato - Compiti dei Comuni - Natura - Procedimento Comunale di rilascio della concessione - Società partecipata dal Comune - Partecipazione alla gara - Illegittimità

 

I compiti affidati ai comuni in materia di concessioni demaniali marittime sono di natura esclusivamente amministrativa, costituendo esercizio delle sole funzioni attinenti al procedimento di rilascio della concessione demaniale. Ne deriva che l'area data in concessione è e resta di proprietà dello Stato, in quanto area appartenente al demanio statale, essendo devolute ai comuni le sole funzioni amministrative relative ai procedimenti per il rilascio o il rinnovo o la modifica della concessione demaniale. Detta conclusione, supportata dal dato normativo, consente di risolvere la questione giuridica sottesa alla controversia in esame, in quanto, trattandosi di concessione di bene demaniale, quindi di proprietà dello Stato e non del comune, l'attività esercitata dalla società partecipata dal comune, in qualità di titolare della concessione oggetto del bando si rivolgerebbe nei confronti di un soggetto diverso (lo Stato) da quello che l'ha costituita e che ne detiene l'intero pacchetto azionario (il comune) e quindi sarebbe violativa dell'art. 13 del Dlgs n. 223/2006.

T.a.r. Veneto - Venezia, Sezione 1, Sentenza 2 febbraio 2009, n. 230

 

 

 

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