T.a.r Calabria, Sez. Staccata
Reggio Calabria, Sentenza 23 novembre 2011
SELEZIONE TRATTA DALLA BANCA DATI
GIURIDICA LEX24
Concessioni demaniali marittime -
Rinnovo automatico - Non compatibilità con il diritto
comunitario - Conseguenze
La normativa sul rinnovo automatico
delle concessioni demaniali marittime deve essere
vagliata alla luce di principi comunitari di
trasparenza, di non discriminazione, di libertà di
stabilimento e di libera prestazione dei servizi, i
quali, espressi nel Trattato dell'Unione Europea, sono
direttamente applicabili (c.d. self-executing) a
prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme
comunitarie o interne che ne facciano applicazione, e
prevalgono sulle disposizioni dello Stato membro
eventualmente in contrasto con essi.
Ai concessionari di beni del
demanio marittimo adibiti ad uso turistico-ricreativo,
non può essere accordato alcun diritto di insistenza.
Attraverso le concessioni demaniali marittime si
fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti
nel mercato, per cui, una volta scaduto il titolo,
occorre provvedere alla riassegnazione del bene mediante
procedimenti competitivi, senza che sia consentito alcun
rinnovo automatico del rapporto.(1)
T.a.r. Calabria, Sezione staccata
di Reggio Calabria, Sentenza 23 novembre 2011
(1) Cfr. Tar Cagliari 15 novembre
2006 n. 2336; Tar Cagliari, 17 febbraio 2009 n.193 ; in
termini anche Cons. St., VI, 21 maggio 2009 n. 3145.
Concessione demaniale marittima -
Diniego dell'istanza - Impugnazione del provvedimento -
Infondatezza delle censure di illegittimità - Potere del
Comuni marittimi di disciplinare l'uso del territorio
costiero in assenza del Piano regionale delle coste.
E' privo di pregio il gravame volto
all'annullamento del provvedimento con cui
l'amministrazione comunale abbia rigettato l'istanza
presentata per il rilascio della concessione demaniale
marittima, qualora il provvedimento sia giustificato
dalla mancata approvazione del Piano regionale delle
coste. In linea con il consolidato orientamento espresso
dalla giurisprudenza al riguardo, infatti, in caso di
mancata approvazione del piano regionale delle coste, in
applicazione della previsione della L.R. n. 17 del 2006,
ai comuni marittimi non può essere inibita la
possibilità di disciplinare l'uso del territorio
costiero. Ne consegue pertanto che nel caso di specie il
diniego deve ritenersi legittimamente opposto
consentendo, l'art. 17 della summenzionata norma,
solamente il rinnovo delle concessioni già rilasciate e
non anche il rilascio di nuove.
T.a.r. Puglia - Lecce, Sezione 1 -
Sentenza 5 agosto 2010, n. 1853
Demanio e patrimonio pubblico -
Demanio dello Stato - Marittimo - Rinnovo del rapporto
concessorio - Posizione paritaria del precedente
concessionario rispetto a qualunque altro soggetto
richiedente lo stesso titolo.
Il concessionario di un bene
demaniale non vanta alcuna aspettativa al rinnovo del
rapporto, il cui diniego, nei limiti ordinari della
ragionevolezza e della logicità dell'agire
amministrativo, non necessita di ulteriore motivazione
(essendo parificabile al rigetto di un'ordinaria istanza
di concessione), né implica alcun «diritto d'insistenza»
qualora la p.a. intenda procedere ad un nuovo sistema
d'affidamento mediante gara pubblica o comunque
procedura comparativa. Pertanto, in sede di rinnovo di
una concessione, il precedente concessionario va posto
sullo stesso piano di altro soggetto richiedente lo
stesso titolo.
Consiglio di Stato, Sezione 6,
Sentenza 21 maggio 2009, n. 3145
Demanio marittimo - Concessione
demaniale marittima - Istanza di rilascio - Diniego -
Impugnazione del provvedimento reiettivo - Infondatezza
ed improcedibilità del gravame- Sopravvenuta carenza di
interesse.
E’ improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse, il ricorso esperito ai fini
dell’annullamento della nota comunale avente ad oggetto
il rilascio della concessione edilizia demaniale
marittima in favore del controinteressato, laddove
l’amministrazione intimata abbia ritenuto possibile solo
il rilascio di concessioni temporanee e stagionali e per
l’area in questione il controinteressato sia stato
preferito al ricorrente per aver presentato un’istanza
di rilascio in rinnovo della concessione risalente agli
anni precedenti.
T.a.r. Abruzzo - Pescara, Sezione 1
, Sentenza 18 marzo 2010, n. 201
Concessione demaniale marittima -
Diniego - Illegittimitàdel provvedimento - Carenza di
motivazione - Omessa comunicazione del procedimento
amministrativo.
E' fondato il ricorso proposto
avverso la nota con la quale l'Assessorato regionale
respinga l'istanza di rinnovo della concessione
demaniale marittima, sul presupposto che l'interesse
privastico del ricorrente non rientri nella previsione
della legge regionale, quando la censura sia fondata
sulla violazione dell'obbligo di comunicazione del
procedimento nonché sul difetto di motivazione e di
istruttoria dell'atto. Ai sensi dell'art. 10 bis della
legge sul procedimento amministrativo, infatti,
l'obbligo di comunicazione è finalizzato a garantire la
tutela e la partecipazione del cittadino all'azione
amministrativa; l'omessa comunicazione dello stesso
determina, nel caso di specie, il difetto di motivazione
del provvedimento impugnato, non potendo ritenersi
sufficiente, a tal fine, il richiamo alla disciplina
regionale ossia alla circostanza che gli usi privatisti
non rientrino nell'ambito di operatività della legge
regionale n. 15 del 2005. Ne deriva che, in presenza di
un iter istruttorio viziato, deve necessariamente
concludersi per l'illegittimità del provvedimento di
diniego della concessione demaniale marittima adottato.
T.a.r. Sicilia- Palermo, Sezione 1
, Sentenza 20 febbraio 2009, n. 380
Demanio - Concessione demanili
marittime - Area di proprietà dello Stato - Compiti dei
Comuni - Natura - Procedimento Comunale di rilascio
della concessione - Società partecipata dal Comune -
Partecipazione alla gara - Illegittimità
I compiti affidati ai comuni in
materia di concessioni demaniali marittime sono di
natura esclusivamente amministrativa, costituendo
esercizio delle sole funzioni attinenti al procedimento
di rilascio della concessione demaniale. Ne deriva che
l'area data in concessione è e resta di proprietà dello
Stato, in quanto area appartenente al demanio statale,
essendo devolute ai comuni le sole funzioni
amministrative relative ai procedimenti per il rilascio
o il rinnovo o la modifica della concessione demaniale.
Detta conclusione, supportata dal dato normativo,
consente di risolvere la questione giuridica sottesa
alla controversia in esame, in quanto, trattandosi di
concessione di bene demaniale, quindi di proprietà dello
Stato e non del comune, l'attività esercitata dalla
società partecipata dal comune, in qualità di titolare
della concessione oggetto del bando si rivolgerebbe nei
confronti di un soggetto diverso (lo Stato) da quello
che l'ha costituita e che ne detiene l'intero pacchetto
azionario (il comune) e quindi sarebbe violativa
dell'art. 13 del Dlgs n. 223/2006.
T.a.r. Veneto - Venezia, Sezione 1,
Sentenza 2 febbraio 2009, n. 230
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