Argomento |
Chiarimento |
Controversie sottoposte al rito del lavoro |
Opposizioni a ordinanza ingiunzione relative
a violazioni della disciplina in materia di
lavoro di competenza degli uffici Affari
Legali delle Direzioni territoriali del
lavoro |
Regimi processuali applicabili al
procedimento di opposizione |
Il primo per i giudizi incardinati prima del
4 luglio 2009 consiste in quello delineato
dagli artt. 22 e 23 della
L. n. 689/1981 integrato dalle norme del
rito ordinario di cui al codice di procedura
civile antecedente alla riforma del 2009.
Il secondo, per i giudici incardinati nel
periodo ricompreso tra il 4 luglio 2009 ed
il 5 ottobre 2011, ricalca sempre il modello
designato dagli artt. 22 e 23 della
L. n. 689/1981 - integrato dalle norme
del rito ordinario di cui al codice di
procedura civile, questa volta come
riformato dalla
L. n. 69/2009.
Il terzo per i giudizi incardinati dal 6
ottobre 2011, e strutturato sulla base
dell'art. 6 del
D.Lgs. 150/2011, integrato dalle norme
che disciplinano il processo del lavoro. |
Natura e limiti del procedimento |
Il giudizio è circoscritto a quanto dedotto
nel ricorso introduttivo, poiché da una
parte l'opponente non può proporre domande,
eccezioni o questioni diverse da quelle
concernenti la legittimità dell'atto
amministrativo impugnato (Cassazione,
sentenza 2 settembre 2008, n. 22035) e
dall'altra parte il giudice, eccettuate le
ipotesi di inesistenza dell'atto, decide
sulla base dei motivi di opposizione |
Competenza per materia e territorio |
Competenza del giudice dell'opposizione per
materia: Tribunale ai sensi dell'art. 6,
comma 4, del
D.Lgs. 150/2011;
Competenza del giudice dell’opposizione per
territorio: luogo in cui è stata commessa la
violazione ai sensi dell'art. 6, comma 2,
D.Lgs. 150/2011. |
Rilievo della incompetenza |
L’eccezione di incompetenza va proposte, a
pena di decadenza, nella comparsa di
risposta (quella per territorio accompagnata
anche obbligatoriamente dall'indicazione del
giudice ritenuto competente); il giudice può
rilevarla d'ufficio non oltre l'udienza di
discussione prevista dall'art. 420 c.p.c. |
Intempestiva presentazione del ricorso |
In merito alla perentorietà del termine di
presentazione del ricorso, l'art. 6, comma
10, prescrive al giudice di dichiarare
l'inammissibilità del ricorso tardivo con
sentenza e non più con ordinanza, con le
relative conseguenze in ordine alla
soggezione di detta sentenza ai normali
mezzi di impugnazione. |
Quantum di giorni intercorrenti tra la
notificazione e l’udienza di prima
comparizione |
In applicazione di quanto previsto all'art.
415, comma 5, c.p.c., tra la data di
notificazione al convenuto e quella
dell'udienza di discussione deve
intercorrere un termine non inferiore a 30
giorni |
Prima Udienza e mancata comparizione
dell’opponente |
Il giudice pronuncia ordinanza di convalida
del provvedimento opposto, salve il caso in
cui l'illegittimità dell'atto risulti dalla
documentazione allegata dall'opponente
ovvero in cui l'autorità che ha emesso il
provvedimento abbia omesso di depositare la
documentazione richiesta dal comma 8
dell'art. 6,
D.Lgs. 150/2011. |
Decadenze per opponente e Pubblica
Amministrazione |
Mentre per l'opponente il termine ultimo per
le richieste probatorie e per il deposito
dei documenti coincide con il ricorso
introduttivo così come previsto dall'art.
414, commi 4 e 5, del c.p.c., per
l'Amministrazione convenuta operano le
preclusioni previste dall'art. 416 c.p.c.,
in base al quale è nella memoria difensiva
(da depositare almeno 10 giorni prima
dell'udienza) che, a pena di decadenza,
devono essere proposte le eccezioni
processuali e di merito non rilevabili
d'ufficio, le proprie difese in fatto ed in
diritto, nonché devono essere indicati i
mezzi di prova ed i documenti da depositare. |
Fase istruttoria |
Le norme di riferimento sono l'art. 2 del
D.Lgs. n. 150/2011 e l'art. 421 del
c.p.c., in base ai quali il giudice può
disporre anche d'ufficio, in qualsiasi
momento, l'ammissione dei mezzi di prova,
nel rispetto dei limiti stabiliti dal codice
civile (art. 2, comma 4, del citato
decreto). |
Fase Decisoria |
Si applicano gli artt. 429 c.p.c. e art. 6,
commi 11 e 12,
D.Lgs. 150/2011. |
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In materia di crediti derivanti da sanzioni
amministrative, la PA non può procedere ad
atti transattivi, non potendo la sanzione
amministrativa come tale, nel suo complesso,
formare oggetto di tali accordi in quanto
integrante un credito dello Stato, per sua
natura sottratto alla disponibilità delle
parti giusto disposto dell'art. 1966 c.c. |
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Capacità di stare in giudizio della Pubblica
Amministrazione |
L’autorità che ha emesso l'ordinanza
ingiunzione può stare in giudizio
personalmente e può avvalersi anche di un
funzionario appositamente delegato. La
delega va conferita dall’organo dotato di
rappresentanza esterna dell’ente e deve
essere conferita per iscritto, anche se non
è necessaria la produzione agli atti del
processo, essendo sufficiente la sua
sottoscrizione nella comparsa di risposta e
la sua dichiarazione di stare in giudizio in
tale qualità. |
Costituzione in giudizio della Pubblica
Amministrazione |
Il semplice invio della documentazione
relativa al procedimento amministrativo che
ha dato origine alla ordinanza ingiunzione
non integra una rituale costituzione in
giudizio da parte dell'Amministrazione
opposta, essendo tenuta la parte che intenda
costituirsi in giudizio ad osservare le
relative modalità attraverso la formazione
del proprio fascicolo (Cass., sez. I,
sentenza 26 maggio 2006, n. 12617). |