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Il reato di “caporalato”
Diritto del lavoro
Legge 14 settembre 2011, n. 148
Art. 12
Intermediazione illecita e
sfruttamento del lavoro.
1. Dopo l’articolo 603 del codice
penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 603-bis (Intermediazione
illecita e sfruttamento del lavoro). – Salvo che il
fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga
un’attività organizzata di intermediazione, reclutando
manodopera o organizzandone l’attività lavorativa
caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza,
minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di
bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la
reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000
a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del primo comma,
costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una
o più delle seguenti circostanze:
1) La sistematica retribuzione dei
lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti
collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto
alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della
normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo
settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie.
3) la sussistenza di violazioni
della normativa in materia di sicurezza e igiene nei
luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a
pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità
personale;
4) la sottoposizione del lavoratore
a condizioni di lavoro metodi di sorveglianza,
situazioni alloggiative particolarmente degradanti.
L’art. 12, che ormai passa come
misure “contro il reato di caporalato”, punisce come
aggravante specifica (con l’aumento della pena da un
terzo alla metà):
a) La circostanza che il numero di
lavoratori reclutati sia superiore a tre;
b) il fatto che uno o più dei
soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
c) che con l’intermediazione
illecita e lo sfruttamento del lavoro, si siano esposti
i lavoratori intermediati, a situazioni di grave
pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle
prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
La condanna per il reato di
caporalato comporta anche pene accessorie che possono
consistere nell’esclusione per un periodo di due anni da
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da
parte dello Stato o di altri enti pubblici e
dell’Unione europea, all’interdizione dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, al
divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi
riguardanti la pubblica amministrazione.
Con il d.l. 13 agosto 2011 n. 138,
recante <>, pubblicato ed entrato in vigore il 13 agosto
2011, è stata inserita nel codice penale una nuova
fattispecie delittuosa di destinata a colpire con
maggior severità il fenomeno del “caporalato” . la nuova
fattispecie, dovrebbe garantire un più efficace
contrasto contro il fenomeno di sfruttamento del lavoro
e “gli sfruttatori”, la cui repressione era fino a poco
tempo affidata a blande disposizioni sanzionatorie
contravvenzionali.
Avv. Vincenzo Mennea |