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E' frequente l'utilizzo dei dati
contenuti negli albi professionali (reperibili anche on
line) da parte di operatori per finalità promozionali.
Il Garante si è pronunciato
ribadendo che detta condotta deve ritenersi legittima
solo se il promotore ha già acquisito il consenso
dell'interessato o se presenta offerte strettamente
attinenti l'attività svolta dal professionista
contattato.
Il Garante ha evidenziato il
principio cardine del sistema privacy e cioè il vincolo
di finalità in base al quale i dati possono essere
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi e possono essere utilizzati in altri
trattamenti in termini compatibili con tali scopi,
tenuto conto del dettato dell'art. 11, comma 1, lett. b)
del Codice. In particolare, il trattamento dei dati
personali è consentito solo ove la specifica disciplina
di riferimento abbia espressamente previsto l'attività
di comunicazione telefonica per le finalità di marketing
sopra delineate, ovvero laddove le comunicazioni,
effettuate per tali finalità, risultino "direttamente
funzionali" all'attività svolta dall'interessato che è
posta alla base dell'inserimento del dato telefonico nei
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque richiamati dall'art. 24 comma 1, lett. c)
del Codice e sempreché non vi sia stata o sia
manifestata opposizione al trattamento.
Non solo: il vincolo di finalità
con la professione esercitata dall'interessato, nel caso
in esame quella forense, deve essere interpretato in
termini rigorosi nel senso che tale vincolo implica la
stretta attinenza del trattamento per finalità di
marketing all'esercizio di tale specifica professione,
come potrebbe ad esempio ritenersi l'invio di
pubblicazioni scientifiche per finalità di aggiornamento
ed approfondimento di tematiche giuridiche.
Viceversa "pur in presenza dei
possibili vantaggi economici che l'offerta di servizi di
telefonia business può offrire al professionista, il
trattamento dei dati personali per finalità promozionali
non può ritenersi "direttamente funzionale"
all'esercizio della specifica attività forense svolta
dall'interessato e giustificare l'esonero
dall'acquisizione del consenso, limitandosi, tale
offerta, ad offrire soluzioni astrattamente idonee a
soddisfare le esigenze di un'indifferenziata tipologia
di soggetti".
(Garante per la protezione dei dati
personali, Provvedimento 29 settembre 2011, n.357:
Vietate le telefonate promozionali a fini di marketing
verso numeri tratti da albi professionali senza il
consenso preventivo dell'interessato)
Garante per la protezione dei dati
personali
, n.357
Garante Privacy: vietate le
telefonate promozionali a fini di marketing verso numeri
tratti da albi professionali senza il consenso
preventivo dell'interessato
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza
del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott.
Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro
Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e
del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di
protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.
196, di seguito "Codice");
VISTO l'art. 20 bis della legge 20
novembre 2009, n. 166 (pubblicata in G.U. n. 215 del 24
novembre 2009, con la quale è stato convertito, con
modificazioni, il decreto legge 25 settembre 2009, n.
135) che ha modificato l'art. 130 del Codice;
VISTO il dettato del nuovo comma 3
bis del citato art. 130 del Codice, il quale consente il
trattamento dei dati personali relativi agli abbonati
presenti negli elenchi cartacei o elettronici di cui
all'art. 129, comma 1 del Codice, effettuato mediante
l'impiego del telefono e della posta cartacea per
finalità di marketing, solo nei confronti di chi non
abbia esercitato il diritto di opposizione, mediante
l'iscrizione della numerazione telefonica di cui risulti
intestatario e degli altri dati personali di cui al
menzionato art. 129, nel Registro pubblico delle
opposizioni;
VISTO il "Regolamento recante
istituzione e gestione del Registro pubblico degli
abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio
numero telefonico per vendite o promozioni commerciali"
(decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre
2010, n. 178, pubblicato in G.U. n. 256 del 2 novembre
2010);
VISTO il provvedimento generale del
Garante del 19 gennaio 2011, n. 16/2011, recante
"Prescrizioni per il trattamento di dati personali per
finalità di marketing, mediante l'impiego del telefono
con operatore, a seguito dell'istituzione del Registro
pubblico delle opposizioni" (pubblicato in G.U. n. 24
del 31 gennaio 2011, in www.garanteprivacy.it, doc. web
n. 1784528);
VISTA la segnalazione del signor XY
del 25 maggio 2011, inviata anche all'Autorità garante
per le comunicazioni ed alla Fondazione Ugo Bordoni,
gestore del Registro pubblico delle opposizioni, in cui
lo stesso lamentava la ricezione di una telefonata
promozionale da parte di un'operatrice della KW S.p.A.
(di seguito "KW") con la quale, riscontrato l'elevato
traffico telefonico effettuato sulla relativa utenza,
gli venivano proposti servizi di telefonia destinati
all'utenza business;
CONSIDERATO che la suddetta
telefonata promozionale perveniva al signor XY,
nonostante questi avesse iscritto la propria
numerazione, presente anche negli elenchi telefonici
generali, nel Registro pubblico delle opposizioni,
precisamente, come accertato nel corso dell'attività
istruttoria, in data 13 maggio 2011;
CONSIDERATO che la segnalazione
inviata all'Autorità veniva inoltrata anche al Servizio
clienti della KW e che la società, con successiva
comunicazione del proprio ufficio legale del 31 maggio
2011, evidenziava come i dati del signor XY fossero
stati tratti dall'Albo nazionale forense e come la
comunicazione commerciale, oggetto della telefonata
promozionale, fosse avvenuta per "scopi attinenti
l'attività professionale" dello stesso e, quindi, "nel
massimo rispetto della normativa in vigore";
CONSIDERATO che, con tale
comunicazione, la società assicurava di aver comunque
provveduto, a seguito dell'opposizione al trattamento
manifestata dal signor XY nel corso della telefonata
promozionale, a cancellarne i dati dal proprio Database;
RITENUTO che, con un'ulteriore
comunicazione del 31 maggio 2011, il segnalante
evidenziava come la presenza dei propri dati personali
e, quindi, del proprio recapito telefonico nell'albo
degli avvocati costituisse un obbligo di legge e non
implicasse alcun consenso a ricevere telefonate
promozionali per di più in presenza di un'apposita
iscrizione della propria utenza nel Registro pubblico
delle opposizioni;
CONSIDERATO altresì che, con
successiva nota del 6 giugno, la società confermava di
aver regolarmente estratto i dati del signor XY
dall'Albo nazionale degli avvocati in versione
telematica e ribadiva come il relativo trattamento fosse
avvenuto nel pieno rispetto della normativa vigente;
RILEVATO che le valutazioni
effettuate dalla società derivano dalla circostanza che
i dati personali del segnalante erano stati tratti non
da un elenco abbonati bensì dal relativo albo
professionale on line, consultabile da chiunque, e che
la comunicazione commerciale dell'operatrice telefonica
riguardava la promozione di servizi di telefonia
business ritenuti strettamente attinenti agli scopi
dell'attività professionale svolta dal medesimo;
CONSIDERATO che, con il
provvedimento del 19 gennaio 2011, il Garante ha
previsto, tra l'altro, stante il disposto dell'art. 24,
comma 1, lett. c) del Codice, la possibilità per gli
operatori di utilizzare, senza acquisire il previo
consenso del soggetto interessato, numerazioni
telefoniche provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque, anche per
finalità di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale (art. 7, comma 4
lett. b) del Codice), nel rispetto dei limiti e delle
modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa
comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e
pubblicità dei dati;
CONSIDERATO, altresì, che nel
citato provvedimento, l'Autorità ha evidenziato come,
tra i limiti e le modalità previsti dal citato art. 24
comma 1, lett. c) del Codice, debba essere incluso il
vincolo di finalità in base al quale i dati possono
essere raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi e possono essere utilizzati in
altri trattamenti in termini compatibili con tali scopi,
tenuto conto del dettato dell'art. 11, comma 1, lett. b)
del Codice;
CONSIDERATO che il Garante ha
pertanto sottolineato come, in tal caso, il trattamento
dei dati personali sia consentito solo ove la specifica
disciplina di riferimento abbia espressamente previsto
l'attività di comunicazione telefonica per le finalità
di marketing sopra delineate, ovvero laddove le
comunicazioni, effettuate per tali finalità, risultino
"direttamente funzionali" all'attività svolta
dall'interessato che è posta alla base dell'inserimento
del dato telefonico nei pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque richiamati dall'art.
24 comma 1, lett. c) del Codice e sempreché non vi sia
stata o sia manifestata opposizione al trattamento;
RITENUTO quindi che, sulla base del
citato provvedimento, il vincolo di finalità con la
professione esercitata dall'interessato, nel caso in
esame quella forense, deve essere interpretato in
termini rigorosi nel senso che tale vincolo implica la
stretta attinenza del trattamento per finalità di
marketing all'esercizio di tale specifica professione,
come potrebbe ad esempio ritenersi l'invio di
pubblicazioni scientifiche per finalità di aggiornamento
ed approfondimento di tematiche giuridiche;
RITENUTO pertanto che, pur in
presenza dei possibili vantaggi economici che l'offerta
di servizi di telefonia business può offrire al
professionista, il trattamento dei dati personali per
finalità promozionali non può ritenersi "direttamente
funzionale" all'esercizio della specifica attività
forense svolta dall'interessato e giustificare l'esonero
dall'acquisizione del consenso, limitandosi, tale
offerta, ad offrire soluzioni astrattamente idonee a
soddisfare le esigenze di un'indifferenziata tipologia
di soggetti;
CONSIDERATO che, con il
provvedimento del 19 gennaio 2011, l'Autorità ha infatti
inteso tutelare la capacità di autodeterminazione
informativa del soggetto e bilanciare il presupposto
della libera accessibilità al dato personale, inserito
in un elenco o registro consultabile da chiunque e
l'assenza del consenso con quello della funzionalità del
trattamento alle specifiche caratteristiche
dell'attività svolta dall'interessato;
CONSIDERATO pertanto che, in base
alle indicazioni del citato provvedimento dell'Autorità,
l'offerta dei servizi di telefonia rivolta al segnalante
avrebbe dovuto essere ritagliata, per opzioni, modalità
e costi sulle specifiche caratteristiche ed esigenze
della categoria degli avvocati;
CONSIDERATO, quindi, che l'attività
di promozione di servizi di telefonia svolta dalla KW,
seppure destinata a promuovere offerte rivolte
all'utenza business, non può ritenersi direttamente
funzionale allo svolgimento della professione forense e
legittimare l'invio di comunicazioni commerciali con
operatore telefonico agli avvocati la cui utenza
telefonica sia tratta dal relativo albo professionale,
senza averne previamente acquisito il consenso;
RITENUTO che, alla luce di tali
considerazioni, l'interpretazione seguita dalla società
nel caso in esame non risulta in linea con le
disposizioni in materia di protezione dei dati personali
e con le indicazioni del Garante;
RILEVATO, comunque, che nella
fattispecie in questione non assume rilievo la
circostanza che l'utenza telefonica del signor XY
risultasse iscritta nel Registro pubblico delle
opposizioni, non essendo tale utenza stata estratta da
elenchi telefonici generali e non essendo, fra l'altro,
decorso il periodo di 15 giorni previsto dalla normativa
per rendere effettiva l'iscrizione stessa;
RILEVATO, quindi, che la KW non ha
consultato il Registro pubblico delle opposizioni avendo
estratto il dato riferito alla numerazione telefonica
del segnalante dal relativo albo professionale on line e
che, pertanto, in tale ipotesi, occorre verificare il
rispetto delle indicazioni contenute nel provvedimento
del Garante del 19 gennaio 2011;
CONSIDERATO che le chiamate
telefoniche, di carattere commerciale-promozionale con
operatore, configurano, in assenza del necessario e
preventivo consenso informato dell'interessato, come
previsto dagli artt. 13 e 23 del Codice, un trattamento
illecito di dati quando l'utenza provenga da un
registro, elenco o albo professionale liberamente
consultabile, senza che sussista un vincolo di stretta
finalità tra tali comunicazioni e lo svolgimento della
specifica attività del soggetto contattato;
RITENUTO, inoltre, che l'art. 11,
comma 2 del Codice prevede che i dati trattati in
violazione della normativa in materia di protezione dei
dati personali non possono essere utilizzati;
CONSIDERATO che il Garante, ai
sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1,
lett. d), del Codice, ha il compito di vietare il
trattamento illecito o non corretto dei dati o di
disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri
provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al
trattamento dei dati personali;
CONSIDERATO, comunque, che la KW ha
dichiarato di aver dato seguito alle richieste del
segnalante di non essere più contattato telefonicamente
per offerte di natura commerciale-promozionale e di
aver, pertanto, provveduto a cancellarne i dati dal
proprio Database;
RILEVATA, tuttavia, la necessità di
adottare nei confronti della società un provvedimento di
divieto del trattamento illecito di dati personali ai
sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma
1, lett. d), del Codice correlato all'effettuazione di
telefonate promozionali con operatore, senza che risulti
comprovato il necessario consenso preventivo, specifico
e informato del destinatario, quando i dati personali
dello stesso provengano da un registro, elenco o albo
professionale consultabile da chiunque, in assenza di un
vincolo di stretta finalità tra il trattamento per scopi
di marketing e l'attività svolta dall'interessato;
RILEVATA altresì la necessità di
adottare nei confronti della società un provvedimento
prescrittivo, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett.
b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, per indicare le
misure necessarie o opportune per rendere il trattamento
dei dati conforme alle disposizioni vigenti;
TENUTO CONTO che, ai sensi
dell'art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto,
non osserva il presente provvedimento di divieto è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che,
ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso
di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì
applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la
sanzione del pagamento di una somma da trentamila a
centottantamila euro;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio,
formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15
del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno
2000;
Relatore il dott. Giuseppe
Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) dichiara illecito il trattamento
dei dati personali posto in essere da KW S.p.A., con
sede legale in HH, quale titolare del trattamento, con
riferimento all'effettuazione di telefonate promozionali
con operatore, nei confronti del signor XY sull'utenza
telefonica pubblicata nell'albo professionale di
riferimento, in assenza di uno stretto vincolo di
finalità tra il trattamento per scopi di marketing e
l'attività forense svolta dall'interessato ed in assenza
del comprovato, necessario, consenso preventivo,
specifico e informato del medesimo ai sensi degli artt.
13 e 23 del Codice;
b) vieta a KW S.p.A., quale
titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 143,
comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice,
il trattamento di qualunque dato personale correlato
all'effettuazione di telefonate promozionali con
operatore verso soggetti intestatari di una numerazione
telefonica proveniente da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque, nei casi in
cui il trattamento, poste le indicazioni contenute nel
presente provvedimento ed in quello generale del 19
gennaio 2011, non risulti "direttamente funzionale"
all'attività svolta da tali soggetti e in assenza della
prova documentata di averne acquisito il consenso
preventivo, specifico e informato ai sensi degli artt.
13 e 23 del Codice;
c) prescrive a KW S.p.A., quale
titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 143,
comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice,
qualora intenda continuare ad effettuare telefonate a
carattere promozionale con operatore, nei confronti di
soggetti intestatari di una numerazione telefonica
proveniente da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, di adottare tutte le
misure necessarie e opportune, atte a garantire la
completa osservanza della disciplina in materia di
trattamento dei dati personali e delle indicazioni
fornite dall'Autorità nel presente provvedimento ed in
quello del 19 gennaio 2011 ed in particolare di:
1.verificare, quando le numerazioni
telefoniche del soggetto destinatario di telefonate
promozionali con operatore per finalità di marketing,
provengano da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, che il trattamento
dei dati personali risulti, sulla base delle indicazioni
fornite dall'Autorità, "direttamente funzionale"
all'attività svolta dall'interessato;
2. acquisire preventivamente
aliunde, e non nel corso della telefonata promozionale
effettuata dall'operatore per finalità di marketing, il
consenso specifico ed informato del soggetto interessato
la cui numerazione telefonica provenga da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque quando il trattamento non risulti, sulla base
delle indicazioni fornite dall'Autorità, "direttamente
funzionale" all'attività svolta dall'interessato stesso;
Qualora, invece, la società intenda
effettuare telefonate promozionali con operatore, per
finalità di marketing, nei confronti di soggetti le cui
numerazioni telefoniche provengano da elenchi telefonici
generali la stessa sarà tenuta a verificare che gli
interessati non abbiano iscritto la propria utenza nel
Registro pubblico delle opposizioni, manifestando in tal
modo la propria opposizione al trattamento per tali
finalità.
Si ricorda che, avverso il presente
provvedimento, codesta società può, ai sensi dell'art.
152 del Codice, proporre opposizione con ricorso
all'autorità giudiziaria ordinaria, entro il termine di
trenta giorni dalla data di comunicazione del medesimo
provvedimento e che l'opposizione non sospende
l'esecuzione del provvedimento (v. art. 152, comma 5 del
Codice).
Roma, 29 settembre 2011
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
Il SEGRETARIO GENERALE
De Paoli |