Filodiritto.it
La Corte di Cassazione si è
pronunciata in materia di diritto al risarcimento del
danno conseguente al mancato rilascio della licenza di
abitabilità da parte di una società venditrice di un
immobile.
Diversamente dalle sentenze dei
giudici del Tribunale e della Corte di Appello di Bari
che riconoscevano ai coniugi ricorrenti il diritto al
risarcimento o all’indennizzo in quanto trattasi di un
diritto “indisponibile”, come tale non soggetto a
prescrizione, la Corte, chiamata a pronunciarsi sul
ricorso della società venditrice, ha rovesciato il
giudizio dei gradi precedenti.
In particolare, la Corte ha
precisato che:
1. “non ha rilievo ai fini della
decisione sia l’inquadramento sotto la norma
dell’articolo 1381 c.c. dell’obbligazione della società
venditrice di far conseguire alla parte acquirente il
certificato di abitabilità, sia la distinzione tra
obbligo indennitario ed obbligo risarcitorio a carico
del venditore, l’uno e l’altro, consistendo nel
pagamento di una somma di denaro succedanea dell’utilità
non conseguita dalla parte acquirente”;
2. gli obblighi incoercibili (quale
quello del venditore di far acquisire al compratore la
certificazione di abitabilità) possono essere oggetto di
condanna;
3. “il diritto al risarcimento del
danno, anche quando viene azionato per effetto della
mancata realizzazione di un diritto indisponibile,
conservando la propria autonomia rispetto al diritto
originario, non ne assume il carattere della
indisponibilità ed è pertanto soggetto alla prescrizione
decennale”;
4. il diritto dell’acquirente
all’indennizzo si prescrive decorsi dieci anni, nel caso
di specie, dalla stipula del contratto di vendita;
5. l’indisponibilità dei diritti
costituisce una qualificazione secondaria di determinati
diritti soggettivi in funzione di rafforzamento della
tutela ad essi apprestata dall’ordinamento giuridico”;
6. la compromissione irretrattabile
di un diritto fa sorgere una diversa obbligazione
risarcitoria o indennitaria a carattere succedaneo ed
indisponibile, soggetta ad un proprio termine di
prescrizione.
“Traslando le considerazioni sopra
esposte al caso di specie”, la Corte ha rilevato che (i)
“il mancato rilascio del certificato di abitabilità
costituisce non già un illecito, ma un inadempimento
contrattuale”, posto che la relativa obbligazione
contrattuale di destinazione abitativa dell’immobile
alienato è stata assunta con il contratto di vendita e (ii)
è dallo scadere del termine previsto per l’adempimento
che decorre il termine di prescrizione del diritto
(succedaneo) al risarcimento o all’indennizzo per il
mancato rilascio del certificato di abitabilità.
Pertanto, nel caso in esame, essendo decorsi più di 14
anni dalla conclusione del contratto di vendita a quella
di introduzione della domanda degli acquirenti (e più di
dieci anni dal termine fissato per il rilascio del
certificato di abitabilità), il diritto azionato dai
coniugi acquirenti deve intendersi prescritto.
(Corte di Cassazione - Sezione
Seconda Civile, Sentenza 21 settembre 2011, n.19204)
[Dott.ssa Luciana Di Vito - Iusgate] |