SELEZIONE TRATTA DALLA BANCA DATI
LEX24
Contratto in generale - Formazione
ed elementi del contratto - Contratto preliminare -
Compravendita immobiliare - Esecuzione in forma
specifica - Effetto traslativo della sentenza -
Subordinazione alla condizione del pagamento del prezzo
- Condizioni. (Cc, art. 2932)
L'effetto traslativo della sentenza
di esecuzione in forma specifica degli obblighi
derivanti da un contratto preliminare di compravendita
immobiliare è subordinato alla condizione del pagamento
del prezzo (o del suo residuo), ove le parti abbiano
pattuito che tale versamento debba avvenire all'atto
della stipulazione del contratto definitivo. (F.Cia) (1)
Corte di Cassazione, Sezione II,
sentenza 21 ottobre 2011, n. 21896
Presidente Mazziotti di Celso -
Relatore Manna - P.M. Fucci
(Rigetta, Corte di Appello di Roma,
sentenza 22 settembre 2005, n. 3966)
(1) In senso conforme, vedi,
Cassazione civile, Sez. II, sentenza 22 febbraio 2000,
n. 1964, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 18
novembre 1996, n. 10069, Cassazione civile, Sez. II,
sentenza 27 aprile 1996, n. 3926.
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Compravendita immobiliare -
Contratto preliminare - Trasferimento del bene nella
disponibilità del promissario acquirente - Mera
detenzione qualificata - Eventuale interversione nel
possesso - Prova - Fattispecie - Difetto - Illegittimità
dell'occupazione.
Il trasferimento del bene nella
disponibilità del promissario acquirente integra una
ipotesi di mera detenzione del medesimo, per cui non può
intendersi configurabile quale possesso ai fini
dell'acquisto della proprietà per usucapione. Esaminata,
invero, la prassi contrattuale affermatasi nel settore
immobiliare per rispondere alle molteplici esigenze
delle parti del contratto preliminare e ricondotta la
medesima alla categoria dei contratti collegati, deve
giungersi alla qualificazione dei contratti accessori al
preliminare quale comodato, in relazione alla
concessione della utilizzazione del bene da parte del
promittente venditore al promissario acquirente, e quale
mutuo garantito, quanto alla corresponsione di somme da
parte del promissario acquirente al promittente
venditore. Ciò rilevato, in merito al primo punto, la
materiale disponibilità del bene ha natura di detenzione
qualificata, esercitata nel proprio interesse ma alieno
nomine, e non di possesso, il quale può opporsi al
promittente venditore solo dimostrando una intervenuta
interversione di esso. In circostanze siffatte, il
promissario acquirente è, pertanto, tenuto a provare la
suddetta interversio, la quale, tuttavia, non può
consistere in un semplice atto di volizione interna, ma
deve chiaramente manifestarsi all'esterno, attraverso il
compimento di atti che consentano di desumere, anche
all'effettivo possessore, che il detentore ha iniziato
ad esercitare nomine proprio il potere di fatto sulla
res. Nella specie in mancanza di una prova suddetta,
avuto particolare riguardo al necessario animus
possidenti, deve concludersi per l'accoglimento della
domanda di rilascio del bene proposta dall'attore, in
quanto illegittimamente detenuto senza titolo dal
convenuto promissario acquirente.
Tribunale di Bologna, Sez. 2,
Sentenza 22 settembre 2011, n. 2653
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Esecuzione in forma specifica -
Vendita immobiliare - Inadempimento del venditore -
Esecuzione in forma specifica - Mutamento della domanda
in corso di causa - Risolvibilità del contratto
preliminare
In merito al contratto di
compravendita immobiliare, è fondata la domanda di
risoluzione del preliminare di vendita, esperita dal
promittente acquirente a fronte dell'inadempimento del
promittente venditore, determinato dall'esistenza di
eventi pregiudizievoli sull'immobile promesso in
vendita. Ai fini dell'azione di risoluzione, la
circostanza per la quale, la pendenza della procedura
esecutiva fosse nota all'acquirente ancor prima
dell'avvio del giudizio, non assume alcuna rilevanza in
quanto, nei contratti a prestazioni corrispettive la
risoluzione può essere domandata anche quando sia stato
chiesto l'adempimento. Ciò significa che l'art. 1453
enuncia un principio in virtù del quale la parte che
abbia invocato la condanna dell'altra ad adempiere, può
sostituire a tale pretesa quella di risoluzione non solo
in seno al giudizio di primo cure ma anche in appello.
Tribunale di Foggia, Sentenza 15
settembre 2011, n. 1244
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Esecuzione in forma specifica -
Compravendita immobiliare - Esecuzione in forma
specifica dell'obbligo di concludere il contratto
definitivo - Arbitrato irrituale e clausola
compromissoria - Improponibilità dell'eccezione -
Incompatibilità con l'azione giudiziaria promossa.
In merito all'zione giudiziale
promossa ai sensi dell'art. 2932 c.c., in relazione alla
mancata stipula del contratto definitivo di
compravendita immobiliare, è infondata l'eccezione di
parte convenuta, di improponibilità della domanda per
compromissione dell'arbitrato irrituale. In linea con il
costante orientamento della giurisprudenza di
legittimità, infatti, il convenuto, che dopo aver
proposto eccezione di arbitrato, non si limiti a
formulare semplici difese o a sollevare eccezioni in
senso proprio ma proponga una domanda riconvenzionale,
pone in essere una condotta processuale che si risolve
in una richiesta al giudice di pronunciare una sentenza
relativa al rapporto processuale dedotto in giudizio,
rinunciando, in tal modo all'eccezione di compromesso
per effetto dell'incompatibilità tra un'eventuale
rinuncia all'azione giudiziaria e la successiva
proposizione della stessa. Nell'ambito dell'arbitrato
irrituale, difatti, le parti possono sempre rinunciarvi
o con esplicita dichiarazione oppure con comportamenti
incompatibili con la volontà di utilizzare l'arbitrato.
Tribunale di Foggia, Sentenza 15
settembre 2011, n. 1243
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Preliminare di compravendita -
Confisca dell'immobile promesso - Possibilità di agire
ex art. 2932 c.c. - Esclusione - Necessità di agire ex
art. 676 c.p.p. innanzi al giudice dell'esecuzione
penale - Sussistenza.
L'articolo 2932 del codice civile
(esecuzione in forma specifica dell'obbligo di
concludere il contratto) attribuisce alla parte
adempiente, qualora la controparte non adempia
all'obbligo di stipulare il contratto definitivo, la
facoltà di conseguire gli effetti del contratto non
concluso attraverso pronuncia giudiziale, solo qualora
ciò sia possibile e non sia escluso dal titolo,
trovando, tra l'altro, detta possibilità un limite nel
trasferimento a terzi della proprietà del bene promesso.
Ciò posto, detta azione non può essere esercitata
allorché l'immobile oggetto del preliminare di
compravendita sia stato sottoposto a confisca ai sensi
dell'articolo 2 ter della Legge del 31 maggio 1965, n.
575, verificandosi in tal caso un'ipotesi di
trasferimento del bene. La confisca, infatti, è un
provvedimento ablatorio cui consegue l'acquisto al
patrimonio indisponibile dello Stato del bene. In simile
evenienza l'acquirente, perciò, vantando un diritto di
credito sull'unità immobiliare promessa in vendita, deve
far valere il proprio diritto non già mediante
l'esercizio dell'azione prevista dall'articolo 2932 del
codice civile, ma ex articolo 676 del codice di
procedura penale, innanzi al giudice dell'esecuzione
penale, dimostrando la sua buona fede e l'estraneità
alla condotta delittuosa del preposto. Infatti, spetta
al giudice dell'esecuzione penale sia l'accertamento
degli esatti confini del provvedimento di confisca dei
beni immobili, effettuato ai sensi dell'articolo 2 ter
della Legge del 31 maggio 1965, n. 575, sia la
determinazione dell'eventuale esistenza di "iura in re
aliena", non pregiudicati dalla devoluzione dei beni
allo Stato.
Tribunale di Palermo, Sez. 2,
Sentenza 7 settembre 2011, n. 4034 |