PERSONA E DANNO.IT
Nella fase sommaria del giudizio
possessorio, il magistrato potrà sentire i c.d.
informatori senza particolari formalità, ma potrà anche
assumere le loro deposizioni nel contraddittorio tra le
parti e sotto il vincolo dell'impegno, ex articolo 251
del codice di procedura civile, con ciò assumendo vere e
proprie prove testimoniali (cfr., amplius, IL POSSESSO -
Usucapione, azioni di reintegrazione e di manutenzione,
denuncia di nuova opera e di danno temuto-, Cedam,
Padova 2011).
Nella fase sommaria del giudizio
possessorio (cfr., amplius, IL POSSESSO - Usucapione,
azioni di reintegrazione e di manutenzione, denuncia di
nuova opera e di danno temuto-, Cedam, Padova 2011), il
magistrato potrà sentire i c.d. informatori senza
particolari formalità,
“le dichiarazioni assunte dal
pretore nella prima fase del procedimento possessorio
come semplici informazioni e senza l'osservanza delle
forme di cui agli art. 244 e ss. c.p.c. non possono
essere considerate, per il loro carattere di sommarietà
ed informalità, prove testimoniali vere e proprie e,
pertanto, non sono preclusive dell'ammissione nella fase
di cognitio plena, anche in grado d'appello, di una
prova testimoniale sulle stesse circostanze”
Cassazione civile, sez. II,
29/03/1982, n. 1955 Minicucci c. De Leo Giust. civ.
Mass. 1982, fasc. 3
ma potrà anche assumere le loro
deposizioni nel contraddittorio tra le parti e sotto il
vincolo dell'impegno, ex articolo 251 del codice di
procedura civile,
“nel procedimento possessorio, le
deposizioni rese nella fase sommaria del giudizio, ove
siano state assunte in contraddittorio tra le parti,
sotto il vincolo del giuramento e sulla base delle
indicazioni fornite dalle parti nei rispettivi atti
introduttivi, sono da considerare come provenienti da
veri e propri testimoni, mentre devono essere
qualificati come informatori" - le cui dichiarazioni
sono comunque utilizzabili ai fini della decisione anche
quali indizi liberamente valutabili - coloro che abbiano
reso "sommarie informazioni" ai sensi dell'art. 669
sexies, comma 2, c.p.c., ai fini dell'eventuale adozione
del decreto "inaudita altera parte"”
Cassazione civile, sez. II,
21/11/2006, n. 24705 Suriano c. Fittipaldi Giust. civ.
Mass. 2006, 11
con ciò assumendo vere e proprie
prove testimoniali:
“le dichiarazioni raccolte dal
pretore nella prima fase del giudizio possessorio, rese,
previa prestazione del giuramento, da persone indicate
nel ricorso e sui fatti oggetto del medesimo, non hanno
il carattere di generiche informazioni, ma danno luogo
all'assunzione di una vera e propria prova testimoniale
e, pertanto, impediscono, nel giudizio di appello,
l'ammissibilità di tale prova in ordine agli stessi
fatti”.
Cassazione civile, sez. II,
06/03/1980, n. 1511 Tornari c. Moglia Giust. civ. Mass.
1980, fasc. 3
|