Antonio Revelino, Nigro Lucilla
1. La legge di stabilità 2012 – 2.
Entrata in vigore - 3.Impiego della posta elettronica
nel processo civile (art. 25 legge 183/2011)
1. La legge di stabilità 2012
La Legge 12 novembre 2011, n. 183
(Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria) è stata
approvata in via definitiva dal Parlamento il 12
novembre 2011 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14
novembre 2011, n. 265.
In particolare, le legge prevede:
-riforma della procedura civile
dando ampio spazio all’uso dei mezzi telematici e norme
procedurali volte ad accelerare il processo in grado di
appello
-aumento dell’età minima
pensionabile a 67 anni, a partire dal 2026, per la
pensione di vecchiaia;
-riduzione del debito degli
enti locali;
-liberalizzazione dei servizi
pubblici locali;
-delegificazione degli ordini
professionali e l'abolizione delle tariffe minime;
possibilità di costituire società;
-possibilità di ricollocare
mediante la mobilità i dipendenti pubblici in esubero;
-aumento delle accise sui
carburanti;
-decontribuzione per tre anni
dei nuovi contratti di apprendistato;
-contratto di inserimento per
le donne;
-misure per agevolare il
telelavoro;
-cessione immobili pubblici , i
cui proventi andranno a risanare il debito pubblico;
-apprendistato: sono sospesi i
contributi per i primi tre anni di apprendistato;
-part-time: clausole più
flessibili ed elastiche per il contratto di lavoro
part-time.
2. Entrata in vigore
A norma dell’articolo 36 della
legge 183/2011, c.d. legge di stabilità, la stessa entra
in vigore dal 1 gennaio 2012, salvo quanto previsto
dall'articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36.
Relativamente alle riforme
processuali, il comma 5 dell’articolo 25 della legge
183/2011 (impiego della posta elettronica nel processo
civile) dispone che le disposizioni di tale articolo si
applicano decorsi 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e, dunque, a partire dal 31
gennaio 2012.
Analogamente, relativamente alle
norme per l’accelerazione del procedimento civile in
appello, il comma 2 dell’articolo 27 della legge
183/2011 dispone l’entrata in vigore dal 31 gennaio
2012.
3. Impiego della posta elettronica
nel processo civile (art. 25 legge 183/2011)
L’articolo 25, della legge
183/2011, modifica molte delle norme del codice di
procedura civile, dando ampio spazio all’utilizzo della
posta elettronica certificata nell’ambito del processo
civile.
Tale norma entra in vigore trenta
giorni dopo l’entrata in vigore della legge stessa
(comma 5 dell’articolo 25 della legge 183/2011) e,
dunque, dal 31 gennaio 2011.
L’articolo 25, in commento,
modifica alcune norme del codice di procedura civile,
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
civile ed infine della legge 53/1994 disciplinante la
facoltà per gli avvocati di notificare gli atti civili,
amministrativi e stragiudiziali.
Le modifiche al codice di procedura
civile sono di seguito riportate.
E’ modificato l’articolo 125 c.p.c.
, che già con le recenti riforme (legge 111/2011)
prevedeva l’inserimento negli atti giudiziari del codice
fiscale, della pec e numero di fax; ora l’articolo 25
della legge di stabilità precisa che, la pec da indicare
negli atti giudiziari, deve essere quella ufficialmente
comunicata al proprio ordine professionale.
Negli articoli 133, 134 e 136
c.p.c., relativi agli avvisi di cancelleria, sono
abrogati alcuni commi, per adeguarli alla riforma
telematica ed, in particolare, l’articolo 136 c.p.c.
introduce anche per il cancelliere la possibilità di
usare la posta certificata per le comunicazioni di
cancelleria.
Relativamente alle notifiche nel
corso del procedimento che a norma dell’articolo 170
c.p.c. si effettuano presso il procuratore costituito,
la legge di stabilità sopprime la possibilità di
autorizzare le comunicazioni telematiche per singoli
atti (cioè : ad istanza dell’avvocato, per ogni singolo
giudizio, le parti potevano farsi autorizzare ad usare
mezzi telematici di notifica: norma che ha avuto scarsa
applicazione). Ora l’uso della pec diventa le regola.
All’articolo 183 c.p.c., relativo
alla prima udienza di comparizione, è abrogato il decimo
ed ultimo comma, che prevedeva che il difensore dovesse
indicare il numero di fax dove voler ricevere le
comunicazioni; tale norma è superata dalla previsione
dell’articolo 125 che prevede l’utilizzo ed indicazione
della pec in tutti gli atti giudiziari e viene, dunque,
abrogata per coordinarla con la riforma in vigore dal 31
gennaio 2012.
Novità molto importane è la
modifica dell’articolo 250 c.p.c. : dal 31 gennaio 2012
l’intimazione ai testimoni ad istanza dell’avocato può
essere effettuata oltre che per lettera raccomandata
anche a mezzo telefax e posta elettronica certificata.
E’ novellato anche l’articolo 366
c.p.c., relativo al ricorso per cassazione : “se il
ricorrente non ha eletto domicilio in Roma , ovvero non
ha indicato l’indirizzo di posta elettronica
certificata”, le comunicazioni sono effettuate presso la
cancelleria della Corte di cassazione.
Infine è modificato l’articolo 518
c.p.c. relativo alla forma del pignoramento e, con la
novella, viene attribuita forma prioritaria di
trasmissione del verbale di pignoramento alla posta
elettronica certificata.
Le modifiche alle disposizioni di
attuazione del c.p.c. consistono nelle modifiche agli
articoli 173-bis e 173 quinquies .
Gli articoli 173-bis e
173-quinquies disp.att. c.p.c., sono relativi alla
procedura di espropriazione immobiliare ed anche in tal
caso si attribuisce priorità all’uso della posta
elettronica certificata, in subordine all’ uso della
raccomandata e telefax.
Infine, l’articolo 25 della legge
183/2011 ha apportato modifiche alla legge 21 gennaio
1994, n. 53, disciplinante la facoltà per gli avvocati
di notificare gli atti civili, amministrativi e
stragiudiziali.
A partire dal 31 gennaio 2011, tali
notificazioni potranno essere effettuate, oltre che a
mezzo del servizio postale, anche a mezzo della posta
elettronica certificata. La notifica è effettuata a
mezzo pec solo se l’indirizzo del destinatario risulta
dai pubblici elenchi. Relativamente alla facoltà di
eseguire direttamente la notifica (art. 4 legge 53/1994)
mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del
destinatario, nel caso in cui il destinatario sia
altro avvocato o procuratore legale, la riforma
aggiunge che tale notificazione, ex art. 4 legge
53/1994, deve essere effettuata a mezzo posta
elettronica certificata nell’indirizzo che l’avvocato
destinatario ha comunicato al suo ordine. |