_Persona e danno.it
Un automobilista impugnava il
verbale di accertamento di violazione del Codice della
Strada per mancato rispetto del divieto di sorpasso ai
danni di un agente fuori servizio che, in seguito,
compilava il verbale di accertamento.
Il GdP chiarisce che l'agente
accertatore, presente al fatto pur se non in servizio,
era nella condizione di valutare con oggettività le
violazioni contestate e ha operato correttamente,
nell'esercizio delle sue funzioni le quali sono funzioni
istituzionali permanenti, esplicabili efficacemente
nell'arco delle 24 ore e che hanno come unico limite
quello del territorio del Comune da cui dipendono. Si
osserva, innanzitutto, che l'agente accertatore,
ancorché non in servizio, ha operato correttamente,
nell'esercizio delle sue funzioni; invero, le funzioni
di polizia stradale sono funzioni Istituzionali
permanenti, esplicabili efficacemente nell'arco delle 24
ore. Al riguardo, si richiama la circolare
300/A/2/511901/110/26 del 4.3.2002 del Ministero
dell'Interno che in proposito fa presente che, ai sensi
dell'art. 12 del CdS, ed in linea con le disposizioni
della legge quadro che ha riformato la Polizia
Municipale, gli appartenenti ai suddetti corpi o servizi
hanno oggi come unico limite alla propria attività
quella del territorio del Comune da cui, dipendono. La
mancata contestazione immediata, resa impossibile, nel
caso che ci occupa, dalle circostanze, peraltro
giustificate in sede di verbale, non invalida la pretesa
punitiva dell'Amministrazione, quando si sia comunque
proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione
del verbale dì accertamento delle violazioni (Cass, Civ.
sez. I, 23.4.2004, n. 7745).
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
BELLUNO
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
GIUDICE DI PACE DI BELLUNO
HA PRONUNCIATO LA
SEGUENTE
SENTENZA
Nel procedimento ex artt. 22 e
seguenti della L. 689/81 promosso da:
A.A.
Opponente
contro
COMUNE di
Trichiana
Opposto
Conclusioni delle parti: per il
ricorrente, a causa di una serie di irregolarità
che renderebbero nullo il
provvedimento opposto, accogliersi l'opposizione.
Conclusioni del Comune: confermare
il provvedimento opposto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23
settembre 2011, il signor A A ha proposto ricorso avanti
al Giudice di Pace di Belluno avverso il verbale di
contestazione n. 95/11 del Comune dì Trichina, emesso in
data 24.07.2011, con il quale gli venivano contestate le
violazioni di cui all'art. 40/8, 146/2 e 6/4/14 del CdS,
commesse in data 23.07.2011, alle ore 12.10, al Km.
3+200 della Sp 635 in Comune di Trichiana, con direzione
di marcia verso Sedico, perché:
1) "conducente dell'auto targata
..., effettuava il sorpasso della vettura condotta dal
sottoscritto, oltrepassando la linea longitudinale
continua, non osservando il divieto di sorpasso imposto
dall'ente proprietario e segnalato con idonea
segnaletica verticale".
"Infrazioni non contestate
immediatamente, in quanto il verbalizzante era a bordo
di veicolo privo di idonei dispositivi, di cui all'art.
177 del CdS, e perché non espressamente contemplata,
art. 201/1 del CdS:
Il ricorrente eccepiva, al
riguardo,
a) la nullità, o annullabilità, del
verbale di accertamento in quanto il verbalizzante -
agente accertatore - era fuori servizio, e quindi privo
di potere dì accertamento non avendo lo stesso
rispettato alcuni "determinati elementi normativi".
Proponeva quindi opposizione al
provvedimento sanzionatone, formulando le conclusioni
sopra indicate.
A seguito di decreto di fissazione
di udienza, si costituiva ritualmente l'Amministrazione,
allegando le sopraindicate conclusioni.
Sulle precisate conclusioni,
all'odierna udienza, presente il ricorrente
personalmente, e l'Agente B E per il Comune di
Trichiana, il giudice pronuncia sentenza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'istruttoria, nella sostanza, ha
dato conferma alle ragioni dedotte dall'Amministrazione,
che risultano fondate.
L'accertamento di tali infrazioni,
invero, appare conforme alla previsione normativa, e
l'agente accertatore, presente al fatto, era nella
condizione di valutare con ampi margini di oggettività
le violazioni contestate.
La percezione, quindi, è stata
oggettiva, talché il verbale di accertamento fa piena
prova, fino a querela di falso, dei fatti in essi
attestati. Fatti, peraltro, ammessi dallo stesso
ricorrente in sede di dibattimento.
Il ricorrente eccepisce
l'illegittimità del verbale opposto sotto il profilo
proprio delle modalità di accertamento e contestazione
delle violazioni, per essere state effettuate, fra le
altre, da Agente in borghese e fuori dall'orario di
servizio.
Tale censura è stata oggetto di
approfondita discussione in udienza, e ritenuta
infondata da questo giudicante.
Si osserva, innanzitutto, che
l'agente accertatore, ancorché non in servizio, ha
operato correttamente, nell'esercizio delle sue
funzioni; invero, le funzioni di polizia stradale sono
funzioni Istituzionali permanenti, esplicabili
efficacemente nell'arco delle 24 ore. Al riguardo, si
richiama la circolare 300/A/2/511901/110/26 del 4.3.2002
del Ministero dell'Interno che in proposito fa presente
che, ai sensi dell'art. 12 del CdS, ed in linea con le
disposizioni della legge quadro che ha riformato la
Polizia Municipale, gli appartenenti ai suddetti corpi o
servizi hanno oggi come unico limite alla propria
attività quella del territorio del Comune da cui,
dipendono.
La mancata contestazione immediata,
resa impossibile, nel caso che ci occupa, dalle
circostanze, peraltro giustificate in sede di verbale,
non invalida la pretesa punitiva dell'Amministrazione,
quando si sia comunque proceduto, nel termine
prescritto, alla notificazione del verbale dì
accertamento delle violazioni (Cass, Civ. sez. I,
23.4.2004, n. 7745).
Consegue, alla luce dì quanto
sopra, che la proposta opposizione va rigettata perché
infondata.
La natura della controversia e le
ragioni che hanno portato al rigetto del ricorso
giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente
pronunciando nel procedimento ex art. 22 L. 689/81
promosso da A A contro Comune di Trichiana
Respinge il ricorso.
Conferma la sanzione al minimo
edittale
Spese compensate.
Belluno, 20/10/11
Il GdP, pertanto, respinge il
ricorso. |