La circolare n.
4587 del 21
novembre 2011
emanata dal
Ministero della
Giustizia,
illustra le
modalità
operative per la
liquidazione
degli oneri
relativi alla
seconda
raccomandata
CAN e CAD per
gli atti c.d
"ESENTI".
Com'è noto, ai
sensi dell'art.
7 della legge n.
890 del 1982, se
l'atto
giudiziario da
notificare non
viene consegnato
personalmente al
destinatario,
l'agente postale
deve dare
idonea comunicazione
dell'avvenuta
notifica (cd.
C.A.N.),
al medesimo
destinatario con
l'emissione una
seconda
raccomandata.
Parimenti, anche
con la
cd. C.A.D.
(comunicazione
di avvenuto
deposito),
l'agente postale
- nelle ipotesi
in cui le
persone
abilitate a
ricevere il
piego in luogo
del destinatario
rifiutano di
riceverlo, oppure
non è possibile
recapitare
l'atto per
temporanea
assenza del
destinatario
o per mancanza,
inidoneità o
assenza delle
persone sopra
menzionate -
deve spedire una
seconda
raccomandata i
sensi del
disposto di cui
all'art. 8 comma
II della l. n.
890 del 1982,
Un volta
restituiti al
mittente i
relativi avvisi
di ricevimenti
CAD e CAN,
quest'ultimo è
onerato al
pagamento della
relativa spesa
pari ad € 3,90=
circa per
ciascuna raccomandata.
Le
maggiori
difficoltà
operative
incontrate nella
prassi
ed evidenziate
nella citata
circolare, sono
originate dai
cd. "atti
esenti" (Cfr
art. 18 del DPR
n. 115/2002), i
cui oneri di
notificazione
sono a carico
dell'erario.
Infatti,
nonostante un
determinato atto
rientri nel cd.
regime delle
esenzioni, può
succedere a
volte che al
mittente venga
comunque
addebitato
l'ulteriore
costo della
notifica.
Ciò posto, al
solo fine di
uniformare le
modalità
operative
relative alla
liquidazione
degli oneri
delle seconde
raccomandate,
il Ministero
Della Giustizia
raccomanda
a tutti gli
avvocati che
usufruiscono
degli UFFICI
UNEP per la
notifica di atti
ESENTI, di
apporre ben
visibile sulla
busta e sulla
ricevuta
di ritorno (mod.
23L) la dicitura
"ATTO ESENTE".
Ad esempio:
Dott.ssa E l i s
a F o r n a c i
a r i
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