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Se il Comune è inadempiente alle
sentenze di condanna , sono cumulabili gli strumenti
giuridici del "commissario ad acta" e dell' "astreinte".
Cattive notizie per quei Comuni
che, perennemente "in bolletta"- come nel caso della
città di Foggia-, non rispettino le sentenze di condanna
emesse dai Giudici di Pace o di Tribunale nei loro
confronti. Fino a pochi anni fa ,difatti, era davvero
arduo , per un qualsiasi avvocato italiano, poter
"porre in esecuzione" quelle sentenze favorevoli
,"ottenute" a scapito di un Ente Pubblico, che si
"trincerava" , di contro, dietro le insuperabili
giustificazioni del "bilancio in rosso"!
Oggi, invece, finalmente, il legale
che ingiunga all'Ente - sia esso Comune o Provincia - di
"ottemperare" alla sentenza di condanna , emessa da un
qualsiasi magistrato della Repubblica Italiana - può
utilmente chiedere, in via contestuale, sia la nomina di
un "commissario ad acta", che provveda all'esecuzione
del provvedimento giudiziale al posto
dell'amministrazione inadempiente, sia la condanna alla
cosiddetta "astreinte" alla francese, vale a dire al
pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di
ritardo nell'esecuzione del "giudicato"!
L'astreinte - spiega l'avv. Eugenio
Gargiulo - è una vera e propria forma di coercizione
indiretta, mutuata dall'ordinamento francese, nonchè
introdotta nel processo amministrativo italiano dal
nuovo codice (ex D.Lgs 104/10) sul modello della riforma
del processo civile di cui alla legge 69/2009.
I due rimedi di legge del
commissario ad acta e dell' astreinte, a disposizione
ora degli avvocati - evidenzia sempre il legale foggiano
Eugenio Gargiulo - , sono giuridicamente compatibili,
anche se il TAR Campania, con una recente sentenza
emessa dalla quarta sezione, ha escluso, tuttavia, che
si possa condannare, in base all'istituto di provenienza
transalpina dell'astreinte, quella Amministrazione
Pubblica che risulti inadempiente rispetto solamente a
un'obbligazione pecuniaria.
L'Ente Pubblico, condannato in
forza di una sentenza o di un provvedimento giuridico
come un decreto ingiuntivo esecutivo,ha l'obbligo,entro
sessanta giorni di tempo dalla notifica o dalla
comunicazione della sentenza relativa al giudizio
amministrativo di ottemperanza, di dare esecuzione alla
sentenza che lo condanna e , quindi , nel concreto, di
provvedere al pagamento delle somme di denaro fissate
nel provvedimento giudiziale, oltre agli interessi
legali fino al soddisfo, alle spese relative alla
pubblicazione, all'esame e alla notifica del pronuncia
giurisprudenziale e a quelle relative ad atti accessori
(di registrazione, di esame, di copia e di
notificazione; spese e diritti di procuratore relativi
all'atto di diffida).
Cosa accade se l'amministrazione
pubblica, che abbia già ignorato la sentenza ordinaria
di condanna , decida di non eseguire anche quella
amministrativa relativa al "giudizio di ottemperanza"?
In quel caso - spiega l'avv. Eugenio Gargiulo -
interverrà, al fine di pagare le somme a cui è stato
condannato l'Ente Pubblico, la sezione regionale di
competenza "controllo atti della Corte dei conti",
modificando, se necessario, il bilancio del Comune o
della Provincia inadempiente. L'Ente Pubblico
"surrogato" , solo per tale ragione, dovrà versare in
aggiunta, successivamente, alla "magistratura contabile"
mille euro per aver reso necessaria la "surroga" con lo
svolgimento della funzione commissariale!
La domanda di nominare un
"commissario ad acta", da un verso, e la richiesta di
condanna all'astreinte, dall'altro, sono cumulabili -
conclude l'avv. Eugenio Gargiulo - perché obbediscono a
logiche diverse: l'una consistente nell'indicazione di
un soggetto diverso, tenuto a "provvedere" al posto
dell'amministrazione inadempiente, l'altra
identificabile in uno strumento giuridico, definito
dalla stessa dottrina come "compulsorio", in quanto
esercitante una pressione sull'Ente Pubblico
inottemperante, che risulta di solito molto efficace in
presenza di obblighi di "facere" infungibili.
Nell'ipotesi di obbligazioni di
denaro, di fronte alla prudenza della legge, per i
giudici amministrativi non sembra, tuttavia, equo, allo
stato, condannare l'Amministrazione Pubblica,
inadempiente alla sentenza di condanna, al pagamento di
ulteriori somme di denaro, laddove l'obbligo giudiziale
non onorato si risolva esso stesso nell'adempimento di
un'obbligazione pecuniaria.
In tutti gli altri casi, invece, la
recentissima riforma del processo civile, operata con L.
18 giugno 2009, n° 69, ha introdotto per la prima volta
nell'ordinamento italiano un meccanismo simile alle
"astreintes" alla francese, ovvero la cosiddetta
coercizione indiretta, prevista all'art. 614bis c.p.c,
il quale demanda al Giudice la facoltà di fissare una
somma di denaro dovuta dall'obbligato( anche nel caso di
Ente Pubblico inadempiente) per ogni sua violazione,
successiva inosservanza o ritardo nell'esecuzione di un
obbligo di fare infungibile o di non fare!
Avv. Eugenio Gargiulo |