Fiscooggi.it
Già in vigore il provvedimento
varato domenica scorsa dal Governo contenente le
“disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici”
pillole
Numerosi gli interventi in ambito
tributario presenti nel decreto legge 201/2011,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri: dalle
agevolazioni legate al costo del lavoro alla
stabilizzazione del 36% per le ristrutturazioni, dalla
partenza anticipata dell’Imu alle misure di contrasto
all’evasione, dalla tassazione dei beni di lusso a
quella dei capitali “scaduti”.
Aiuto alla crescita economica (art.
1)
Per rafforzare la struttura
patrimoniale delle imprese, il provvedimento propone
un’importante novità, l’Ace (aiuto per la crescita
economica), che incentiva la capitalizzazione delle
aziende.
Per le imprese che aumentano il
proprio capitale rispetto a quello esistente al 31
dicembre 2010, mediante nuovi apporti o accantonamento
di utili, è prevista la deduzione dalle imposte sui
redditi di un “rendimento nozionale” figurativo
applicato all’incremento.
In via transitoria, la percentuale
di diminuzione dell’imposizione calcolata
sull’incremento del capitale è stabilita al 3% per gli
anni dal 2011 al 2013, successivamente sarà un decreto
del Mef a stabilire ogni anno l’aliquota per il calcolo
del rendimento nozionale.
Agevolazioni legate al costo del
lavoro (art. 2)
Il comma 1 rende deducibile dal
reddito ai fini Ires e Irpef, l’intero ammontare
dell’Irap relativa alle spese per il personale
dipendente e assimilato. La disposizione introduce, di
fatto, una deroga al principio di indeducibilità
dell’Irap, già in parte mitigato dal Dl 185/2008, che
aveva concesso la possibilità di dedurre il 10%
dell’imposta regionale sulle attività produttive
“riferibile alla quota imponibile degli interessi
passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi
attivi e proventi assimilati, nonché alla quota
imponibile delle spese per il personale dipendente e
assimilato”.
Il comma 2, invece, tiene conto
della necessità di salvaguardare il ruolo delle donne,
in generale, e dei giovani, under 35, nel mondo del
lavoro. Dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre
2012, è previsto uno sconto fiscale, consistente in una
maggiore deduzione Irap, per le imprese che li assumono
a tempo indeterminato. L’agevolazione passa a 10.600
euro (a fronte dei precedenti 4.600 per ogni lavoratore
impiegato), importo che diventa pari a 15.200 euro
(prima 9.200 euro) per ogni incremento occupazionale di
lavoratrici e giovani nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Stabilizzazione del bonus
ristrutturazioni (art. 4)
Lo sconto del 36% sulle spese
sostenute per le ristrutturazioni edilizie non è più a
rischio scadenza: dal 1° gennaio 2012 va a regime e
trova la sua collocazione nel Tuir (articolo 16-bis). Le
condizioni per usufruirne restano immutate. La
detrazione viene estesa agli interventi finalizzati alla
ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a
seguito di eventi calamitosi, quando è dichiarato lo
stato di emergenza
Poi, dal 2013, assorbe un’altra
popolare detrazione, quella del 55% sulle spese di
riqualificazione energetica degli immobili; questa
intanto, per l’anno prossimo, è confermata nella stessa
misura. Dal 1° gennaio 2013, invece, verrà equiparata
alla “sorella maggiore” (36%) e “assunta a tempo
indeterminato”.
Novità in arrivo per l’Isee (art.
5)
Affidato a un decreto di natura non
regolamentare del presidente del Consiglio dei ministri
il cambiamento dei criteri per la determinazione
dell’Isee (Indicatore della situazione economica
equivalente). Il provvedimento sarà emanato entro il 31
maggio 2012 e prenderà in considerazioni ulteriori
parametri per il calcolo del reddito e del patrimonio
della famiglia. Nel decreto anche le agevolazioni
fiscali e tariffarie e i servizi assistenziali a cui non
si potrà più accedere, a partire dall’1 gennaio 2013,
con un Isee superiore alla soglia stabilita dal
provvedimento stesso.
Premi per chi si rende trasparente
(art. 10)
Dal 1° gennaio 2013 ai contribuenti
che svolgono attività artistica o professionale o
attività di impresa saranno riconosciuti benefici
fiscali, semplificazione degli adempimenti
amministrativi, oltre ad agevolazioni sugli
accertamenti, a patto che provvedano all’invio
telematico dei corrispettivi, delle fatture emesse e
ricevute e delle risultanze degli acquisti non soggetti
a fattura, e che istituiscano un conto corrente dedicato
ai movimenti finanziari dell’attività esercitata.
Il “regime premiale” prevede
inoltre assistenza negli adempimenti da parte
dell’Amministrazione finanziaria e l’accelerazione dei
rimborsi e delle compensazioni Iva.
Per chi dichiara, anche per effetto
dell’adeguamento, ricavi o compensi in misura uguale o
superiore alle stime degli studi di settore, ed è in
regola con gli obblighi di comunicazione dei dati
rilevanti per l’applicazione dello “studio”, sono
preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni
semplici, sono ridotti di un anno i termini di decadenza
per l’attività di accertamento e la determinazione
sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr
600/1973) è ammessa a condizione che lo stesso ecceda di
almeno un terzo (invece che un quinto) quello
dichiarato.
Emersione di base imponibile (art.
11)
Il comma 1 dispone l’applicazione
di sanzioni penali (articolo 76 del Dpr 445/2000) nei
confronti di chi, in sede di accertamento tributario,
esibisce o trasmette atti o documenti falsi o fornisce
dati e notizie non rispondenti al vero.
I commi da 2 a 5 prevedono che dal
1° gennaio 2012 gli operatori finanziari dovranno
comunicare all’Anagrafe tributaria tutte le
movimentazioni relative ai rapporti finanziari e ogni
altra informazione necessaria ai controlli fiscali,
nonché l’importo delle stesse. Un provvedimento delle
Entrate stabilirà le modalità attuative della
disposizione. L’obiettivo è consentire all’Agenzia delle
Entrate di utilizzare i dati anche per individuare i
contribuenti a maggior rischio di evasione su cui
attivare i controlli.
Contrasto all’uso del contante
(art. 12)
Fra le misure antievasione, va
segnalato l’abbassamento del limite di tracciabilità dei
pagamenti da 2.500 a 1.000 euro. Le spese oltre tale
soglia, dunque, non potranno essere effettuate in
contanti. La limitazione all’uso del denaro liquido si
traduce nella tracciabilità dei pagamenti, mediante una
diffusa canalizzazione dei flussi finanziari verso gli
archivi contabili delle banche, i cui dati e
informazioni sono facilmente reperibili in caso di
indagini.
Entro il 31 dicembre 2011, poi,
dovranno essere estinti i libretti di deposito bancari o
postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000
euro.
Le operazioni di spesa delle
pubbliche amministrazioni, centrali e locali, dovranno
avvenire attraverso l’utilizzo di strumenti telematici.
Eventuali pagamenti per cassa non possono comunque
superare i 500 euro.
Per i titolari di trattamenti
pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i
rapporti relativi agli accrediti di tali somme sono
esenti dall’imposta di bollo, mentre banche e
intermediari finanziari non possono addebitare alcun
costo.
E’ infine previsto che all’adozione
delle misure volte a ridurre l’utilizzo del denaro
contante, come strumento per combattere l’evasione
fiscale, si accompagni una riduzione dei costi delle
transazioni e della concessione dei Pos agli esercizi
commerciali; a tale fine, il Mef stipulerà apposite
convenzioni con le banche.
Anticipo sperimentale dell’Imu
(art. 13)
Viene anticipata al 2012, in via
sperimentale per tre anni, l’imposta municipale sugli
immobili, che ripristina la tassazione dell’abitazione
principale. Per il tributo erede dell’Ici, l’aliquota è
fissata allo 0,76%, ma i Comuni possono modificarla sino
a 0,3 punti in aumento o diminuzione. Per l’abitazione
principale (e relative pertinenze), invece, la
percentuale di tassazione scende allo 0,4%, con
possibilità per i Comuni di variarla fino a 0,2 punti
percentuali in più o in meno. Per abitazione principale
si intende la casa nella quale il possessore dimora
abitualmente e risiede anagraficamente; per sue
pertinenze, le unità classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un
immobile per ciascuna.
La base imponibile su cui calcolare
l’Imu si determina prendendo la rendita dell’immobile
rivalutata del 5 % e moltiplicandola per un coefficiente
fisso per ogni tipo di immobile:
160 - per le abitazioni del
gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie
C/2, C/6 e C/7
140 - per i fabbricati di
gruppo B e le categorie C/3, C/4 e C/5
80 - per gli immobili di gruppo
catastale A/10 (uffici e studi privati)
60 - per i fabbricati di gruppo
D
55 - per i negozi e botteghe
accatastati C/1.
Per l’abitazione principale è
prevista una detrazione di 200 euro. Se l’immobile è
destinata ad abitazione principale di più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in
proporzione alla quota per la quale si verifica la
destinazione stessa. I Comuni, comunque, possono
aumentare l’importo dello sconto; in tal caso, però, non
possono aumentare l’aliquota per le abitazioni tenute a
disposizione.
In pensione la Tarsu, nuovo tributo
per rifiuti e servizi (art. 14)
Dal 1° gennaio 2013 anche il
tributo sull’immondizia cambia volto. La nuova imposta
si calcola sull’80% della superficie catastale, che può
essere accertata – e variata – dal Comune incrociando i
propri dati con quelli dell’Agenzia del Territorio.
La tariffa prevede una
maggiorazione di 30 centesimi per metro quadrato (che
gli enti locali possono aumentare fino a 40) a copertura
dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.
I Comuni, inoltre, potranno
stabilire riduzioni tariffarie, fino a un massimo del
30%, nei casi di abitazioni con un unico occupante, per
chi risiede all’estero più di sei mesi all’anno, per i
fabbricati rurali a uso abitativo, per le abitazioni
tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso
limitato e discontinuo.
Carburanti più cari (art. 15)
Scatta con l’entrata in vigore del
decreto (da oggi, quindi) l’aumento delle accise sui
carburanti. Già programmato e quantificato un ulteriore
ritocco a partire dal 1° gennaio 2013.
Escluse dall’incremento alcune
categorie di soggetti esercenti l’attività di trasporto
(trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; trasporto
pubblico locale da parte di enti pubblici e imprese
pubbliche locali; autoservizi di competenza statale,
regionale e locale; trasporti a fune da parte di enti
pubblici e imprese), per le quali è previsto il rimborso
del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa sul
gasolio.
Tassazione di beni di lusso (art.
16)
In base al principio che chi più ha
più paga, aumentano le imposte su auto potenti, barche
oltre i 10 metri, elicotteri e aerei privati.
Per le autovetture e gli
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e
cose, di potenza superiore a 185 kW, alla tassa
automobilistica si aggiunge, dal 2012, un’addizionale
erariale di 20 euro per ogni chilowatt eccedente il
limite indicato.
Per le unità da diporto
“parcheggiate” nei porti nazionali, dal 1° maggio 2012
scatta il tributo annuale di stazionamento, commisurato
alla lunghezza dello scafo e calcolato per ogni giorno
(si va dai 5 euro al giorno per gli scafi di lunghezza
compresa tra 10,01 e 12 metri ai 703 euro per gli scafi
over 64 metri).
Infine, per gli aeromobili privati
(aeroplani, idrovolanti, anfibi ed elicotteri) è
istituita un’imposta erariale calcolata in misura
proporzionale al loro peso massimo al decollo, mentre ad
alianti, motoalianti, e aerostati si applica in misura
annuale fissa (450 euro).
Una verifica in più per il canone
Rai (art. 17)
Imprese e società, con canone Rai
speciale, perché attive in determinati settori, dovranno
indicare nella loro dichiarazione dei redditi il numero
di abbonamento radiotelevisivo, la categoria di
appartenenza che determina la particolare tariffa e gli
altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione
dei redditi. La misura, in pratica, interessa le
attività che utilizzano radio e televisione per
realizzare maggiori guadagni, per attirare clienti, come
alberghi, bar e altri esercizi aperti al pubblico.
Incremento delle aliquote Iva (art.
18)
Dal 1° ottobre del 2012 le aliquote
Iva del 10 e 21% aumenteranno di 2 punti percentuali.
L’incremento dell’imposta rimane
valido per tutto il 2013 e cresce di un ulteriore mezzo
punto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Si amplia il raggio d’azione
dell’imposta di bollo (art. 19, commi da 1 a 3)
Intervento doppio sugli strumenti
finanziari: da una parte viene introdotta un’imposta di
bollo proporzionale (pari allo 0,1% per il 2012 e allo
0,15% dal 2013), dall’altra è ampliata la base
imponibile su cui calcolare l’imposta, così da
includervi i prodotti finanziari non soggetti
all’obbligo di deposito. In sintesi, saranno sottoposte
alle nuove percentuali di tassazione anche le
comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti
finanziari non soggetti a obbligo di deposito. Esclusi
dalla manovra fondi pensione e sanitari.
Qualora le informative fossero
inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di
bollo sarà rapportata al periodo rendicontato. Stabiliti
anche gli importi minimi e massimi: 34,20 e 1.200 euro.
Imposta sulle attività emerse con
lo “scudo fiscale” (art. 19, commi da 4 a 10)
Per le attività rimpatriate o
regolarizzate usufruendo dello scudo fiscale (articoli
12 e 15 del Dl 350/2001 e articolo 13-bis del Dl
78/2009), è prevista l’applicazione di un’imposta
straordinaria dell’1,5 per cento.
Saranno gli intermediari finanziari
a trattenere la somma dovuta per il prelievo
straordinario o a ricevere, da parte del contribuente,
il quantum da versare. Due le rate di pari importo e due
le scadenze (16 febbraio 2012 e 16 febbraio 2013) per il
versamento.
Gli intermediari dovranno
comunicare all’Agenzia delle Entrate i nominativi per i
quali non è stato possibile versare l’imposta perché nel
frattempo è cessato il rapporto o perché non hanno
ricevuto dal contribuente la relativa somma. Gli importi
a debito saranno riscossi mediante l’iscrizione a ruolo.
La sanzione per l’omesso versamento è pari al tributo
dovuto.
Più tempo per riallineare le
partecipazioni (art. 20)
Dilatata di un anno l’operatività
temporale della possibilità di affrancare avviamenti,
marchi e altre attività immateriali, iscritti nel
bilancio consolidato e riferibili a maggiori valori
contabili di partecipazioni di controllo (anche
congiunto), che ora vale anche per le operazioni
straordinarie o traslative effettuate entro il periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2011. Altra novità, il
pagamento dilazionato dell’imposta sostitutiva del 16%,
prima dovuta in unica soluzione. Le rate da versare sono
tre: “la prima, entro il termine di scadenza dei
versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute
per il periodo d’imposta 2012; la seconda e la terza
entro il termine di scadenza dei versamenti,
rispettivamente, della prima e della seconda o unica
rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il
periodo di imposta 2014”.
r.fo. |