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Il decreto “salva Italia”-La terapia fiscale in pillole

 

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Già in vigore il provvedimento varato domenica scorsa dal Governo contenente le “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”

pillole

Numerosi gli interventi in ambito tributario presenti nel decreto legge 201/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri: dalle agevolazioni legate al costo del lavoro alla stabilizzazione del 36% per le ristrutturazioni, dalla partenza anticipata dell’Imu alle misure di contrasto all’evasione, dalla tassazione dei beni di lusso a quella dei capitali “scaduti”.

 

Aiuto alla crescita economica (art. 1)

Per rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese, il provvedimento propone un’importante novità, l’Ace (aiuto per la crescita economica), che incentiva la capitalizzazione delle aziende.

Per le imprese che aumentano il proprio capitale rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010, mediante nuovi apporti o accantonamento di utili, è prevista la deduzione dalle imposte sui redditi di un “rendimento nozionale” figurativo applicato all’incremento.

In via transitoria, la percentuale di diminuzione dell’imposizione calcolata sull’incremento del capitale è stabilita al 3% per gli anni dal 2011 al 2013, successivamente sarà un decreto del Mef a stabilire ogni anno l’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale.

 

Agevolazioni legate al costo del lavoro (art. 2)

Il comma 1 rende deducibile dal reddito ai fini Ires e Irpef, l’intero ammontare dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato. La disposizione introduce, di fatto, una deroga al principio di indeducibilità dell’Irap, già in parte mitigato dal Dl 185/2008, che aveva concesso la possibilità di dedurre il 10% dell’imposta regionale sulle attività produttive “riferibile alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, nonché alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato”.

Il comma 2, invece, tiene conto della necessità di salvaguardare il ruolo delle donne, in generale, e dei giovani, under 35, nel mondo del lavoro. Dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, è previsto uno sconto fiscale, consistente in una maggiore deduzione Irap, per le imprese che li assumono a tempo indeterminato. L’agevolazione passa a 10.600 euro (a fronte dei precedenti 4.600 per ogni lavoratore impiegato), importo che diventa pari a 15.200 euro (prima 9.200 euro) per ogni incremento occupazionale di lavoratrici e giovani nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

Stabilizzazione del bonus ristrutturazioni (art. 4)

Lo sconto del 36% sulle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie non è più a rischio scadenza: dal 1° gennaio 2012 va a regime e trova la sua collocazione nel Tuir (articolo 16-bis). Le condizioni per usufruirne restano immutate. La detrazione viene estesa agli interventi finalizzati alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando è dichiarato lo stato di emergenza

Poi, dal 2013, assorbe un’altra popolare detrazione, quella del 55% sulle spese di riqualificazione energetica degli immobili; questa intanto, per l’anno prossimo, è confermata nella stessa misura. Dal 1° gennaio 2013, invece, verrà equiparata alla “sorella maggiore” (36%) e “assunta a tempo indeterminato”.

 

Novità in arrivo per l’Isee (art. 5)

Affidato a un decreto di natura non regolamentare del presidente del Consiglio dei ministri il cambiamento dei criteri per la determinazione dell’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente). Il provvedimento sarà emanato entro il 31 maggio 2012 e prenderà in considerazioni ulteriori parametri per il calcolo del reddito e del patrimonio della famiglia. Nel decreto anche le agevolazioni fiscali e tariffarie e i servizi assistenziali a cui non si potrà più accedere, a partire dall’1 gennaio 2013, con un Isee superiore alla soglia stabilita dal provvedimento stesso.

 

Premi per chi si rende trasparente (art. 10)

Dal 1° gennaio 2013 ai contribuenti che svolgono attività artistica o professionale o attività di impresa saranno riconosciuti benefici fiscali, semplificazione degli adempimenti amministrativi, oltre ad agevolazioni sugli accertamenti, a patto che provvedano all’invio telematico dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti non soggetti a fattura, e che istituiscano un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari dell’attività esercitata.

Il “regime premiale” prevede inoltre assistenza negli adempimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria e l’accelerazione dei rimborsi e delle compensazioni Iva.

Per chi dichiara, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi in misura uguale o superiore alle stime degli studi di settore, ed è in regola con gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione dello “studio”, sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento e la determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr 600/1973) è ammessa a condizione che lo stesso ecceda di almeno un terzo (invece che un quinto) quello dichiarato.

 

Emersione di base imponibile (art. 11)

Il comma 1 dispone l’applicazione di sanzioni penali (articolo 76 del Dpr 445/2000) nei confronti di chi, in sede di accertamento tributario, esibisce o trasmette atti o documenti falsi o fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.

I commi da 2 a 5 prevedono che dal 1° gennaio 2012 gli operatori finanziari dovranno comunicare all’Anagrafe tributaria tutte le movimentazioni relative ai rapporti finanziari e ogni altra informazione necessaria ai controlli fiscali, nonché l’importo delle stesse. Un provvedimento delle Entrate stabilirà le modalità attuative della disposizione. L’obiettivo è consentire all’Agenzia delle Entrate di utilizzare i dati anche per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione su cui attivare i controlli.

 

Contrasto all’uso del contante (art. 12)

Fra le misure antievasione, va segnalato l’abbassamento del limite di tracciabilità dei pagamenti da 2.500 a 1.000 euro. Le spese oltre tale soglia, dunque, non potranno essere effettuate in contanti. La limitazione all’uso del denaro liquido si traduce nella tracciabilità dei pagamenti, mediante una diffusa canalizzazione dei flussi finanziari verso gli archivi contabili delle banche, i cui dati e informazioni sono facilmente reperibili in caso di indagini.

Entro il 31 dicembre 2011, poi, dovranno essere estinti i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro.

Le operazioni di spesa delle pubbliche amministrazioni, centrali e locali, dovranno avvenire attraverso l’utilizzo di strumenti telematici. Eventuali pagamenti per cassa non possono comunque superare i 500 euro.

Per i titolari di trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti relativi agli accrediti di tali somme sono esenti dall’imposta di bollo, mentre banche e intermediari finanziari non possono addebitare alcun costo.

E’ infine previsto che all’adozione delle misure volte a ridurre l’utilizzo del denaro contante, come strumento per combattere l’evasione fiscale, si accompagni una riduzione dei costi delle transazioni e della concessione dei Pos agli esercizi commerciali; a tale fine, il Mef stipulerà apposite convenzioni con le banche.

 

Anticipo sperimentale dell’Imu (art. 13)

Viene anticipata al 2012, in via sperimentale per tre anni, l’imposta municipale sugli immobili, che ripristina la tassazione dell’abitazione principale. Per il tributo erede dell’Ici, l’aliquota è fissata allo 0,76%, ma i Comuni possono modificarla sino a 0,3 punti in aumento o diminuzione. Per l’abitazione principale (e relative pertinenze), invece, la percentuale di tassazione scende allo 0,4%, con possibilità per i Comuni di variarla fino a 0,2 punti percentuali in più o in meno. Per abitazione principale si intende la casa nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; per sue pertinenze, le unità classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un immobile per ciascuna.

La base imponibile su cui calcolare l’Imu si determina prendendo la rendita dell’immobile rivalutata del 5 % e moltiplicandola per un coefficiente fisso per ogni tipo di immobile:

 

    160 - per le abitazioni del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7

    140 - per i fabbricati di gruppo B e le categorie C/3, C/4 e C/5

    80 - per gli immobili di gruppo catastale A/10 (uffici e studi privati)

    60 - per i fabbricati di gruppo D

    55 - per i negozi e botteghe accatastati C/1.

 

Per l’abitazione principale è prevista una detrazione di 200 euro. Se l’immobile è destinata ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa. I Comuni, comunque, possono aumentare l’importo dello sconto; in tal caso, però, non possono aumentare l’aliquota per le abitazioni tenute a disposizione.

 

In pensione la Tarsu, nuovo tributo per rifiuti e servizi (art. 14)

Dal 1° gennaio 2013 anche il tributo sull’immondizia cambia volto. La nuova imposta si calcola sull’80% della superficie catastale, che può essere accertata – e variata – dal Comune incrociando i propri dati con quelli dell’Agenzia del Territorio.

La tariffa prevede una maggiorazione di 30 centesimi per metro quadrato (che gli enti locali possono aumentare fino a 40) a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

I Comuni, inoltre, potranno stabilire riduzioni tariffarie, fino a un massimo del 30%, nei casi di abitazioni con un unico occupante, per chi risiede all’estero più di sei mesi all’anno, per i fabbricati rurali a uso abitativo, per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo.

 

Carburanti più cari (art. 15)

Scatta con l’entrata in vigore del decreto (da oggi, quindi) l’aumento delle accise sui carburanti. Già programmato e quantificato un ulteriore ritocco a partire dal 1° gennaio 2013.

Escluse dall’incremento alcune categorie di soggetti esercenti l’attività di trasporto (trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; trasporto pubblico locale da parte di enti pubblici e imprese pubbliche locali; autoservizi di competenza statale, regionale e locale; trasporti a fune da parte di enti pubblici e imprese), per le quali è previsto il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa sul gasolio.

 

Tassazione di beni di lusso (art. 16)

In base al principio che chi più ha più paga, aumentano le imposte su auto potenti, barche oltre i 10 metri, elicotteri e aerei privati.

Per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, di potenza superiore a 185 kW, alla tassa automobilistica si aggiunge, dal 2012, un’addizionale erariale di 20 euro per ogni chilowatt eccedente il limite indicato.

Per le unità da diporto “parcheggiate” nei porti nazionali, dal 1° maggio 2012 scatta il tributo annuale di stazionamento, commisurato alla lunghezza dello scafo e calcolato per ogni giorno (si va dai 5 euro al giorno per gli scafi di lunghezza compresa tra 10,01 e 12 metri ai 703 euro per gli scafi over 64 metri).

Infine, per gli aeromobili privati (aeroplani, idrovolanti, anfibi ed elicotteri) è istituita un’imposta erariale calcolata in misura proporzionale al loro peso massimo al decollo, mentre ad alianti, motoalianti, e aerostati si applica in misura annuale fissa (450 euro).

 

Una verifica in più per il canone Rai (art. 17)

Imprese e società, con canone Rai speciale, perché attive in determinati settori, dovranno indicare nella loro dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento radiotelevisivo, la categoria di appartenenza che determina la particolare tariffa e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione dei redditi. La misura, in pratica, interessa le attività che utilizzano radio e televisione per realizzare maggiori guadagni, per attirare clienti, come alberghi, bar e altri esercizi aperti al pubblico.

 

Incremento delle aliquote Iva (art. 18)

Dal 1° ottobre del 2012 le aliquote Iva del 10 e 21% aumenteranno di 2 punti percentuali.

L’incremento dell’imposta rimane valido per tutto il 2013 e cresce di un ulteriore mezzo punto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

Si amplia il raggio d’azione dell’imposta di bollo (art. 19, commi da 1 a 3)

Intervento doppio sugli strumenti finanziari: da una parte viene introdotta un’imposta di bollo proporzionale (pari allo 0,1% per il 2012 e allo 0,15% dal 2013), dall’altra è ampliata la base imponibile su cui calcolare l’imposta, così da includervi i prodotti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito. In sintesi, saranno sottoposte alle nuove percentuali di tassazione anche le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari non soggetti a obbligo di deposito. Esclusi dalla manovra fondi pensione e sanitari.

Qualora le informative fossero inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo sarà rapportata al periodo rendicontato. Stabiliti anche gli importi minimi e massimi: 34,20 e 1.200 euro.

 

Imposta sulle attività emerse con lo “scudo fiscale” (art. 19, commi da 4 a 10)

Per le attività rimpatriate o regolarizzate usufruendo dello scudo fiscale (articoli 12 e 15 del Dl 350/2001 e articolo 13-bis del Dl 78/2009), è prevista l’applicazione di un’imposta straordinaria dell’1,5 per cento.

Saranno gli intermediari finanziari a trattenere la somma dovuta per il prelievo straordinario o a ricevere, da parte del contribuente, il quantum da versare. Due le rate di pari importo e due le scadenze (16 febbraio 2012 e 16 febbraio 2013) per il versamento.

Gli intermediari dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i nominativi per i quali non è stato possibile versare l’imposta perché nel frattempo è cessato il rapporto o perché non hanno ricevuto dal contribuente la relativa somma. Gli importi a debito saranno riscossi mediante l’iscrizione a ruolo. La sanzione per l’omesso versamento è pari al tributo dovuto.

 

Più tempo per riallineare le partecipazioni (art. 20)

Dilatata di un anno l’operatività temporale della possibilità di affrancare avviamenti, marchi e altre attività immateriali, iscritti nel bilancio consolidato e riferibili a maggiori valori contabili di partecipazioni di controllo (anche congiunto), che ora vale anche per le operazioni straordinarie o traslative effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011. Altra novità, il pagamento dilazionato dell’imposta sostitutiva del 16%, prima dovuta in unica soluzione. Le rate da versare sono tre: “la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012; la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014”.

r.fo.

 

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